Aggiudicazione irrevocabile in pendenza del deposito di un piano del consumatore

08 Agosto 2017

Non è omologabile un piano del consumatore quando la situazione di sovraindebitamento (giunta ad una fase non più reversibile), è conseguenza di comportamenti manifestamente imprudenti dei ricorrenti che hanno continuato a far ricorso ad altre fonti di prestito e quindi ad accumulare ingiustificatamente ulteriori debiti nonostante la situazione patrimoniale...
Massima

Non è omologabile un piano del consumatore quando la situazione di sovraindebitamento (giunta ad una fase non più reversibile), è conseguenza di comportamenti manifestamente imprudenti dei ricorrenti che hanno continuato (dopo aver contratto un oneroso mutuo con il Credito Fondiario S.p.A. nel 2008) a far ricorso ad altre fonti di prestito e quindi ad accumulare ingiustificatamente ulteriori debiti nonostante la situazione patrimoniale del nucleo familiare fosse già pesantemente compromessa perché onerata dalle rate pari a circa € 1.400,00 mensili da corrispondere all'istituto di credito mutuatario, palesando una certa disinvoltura nell'assunzione di nuovi impegni senza avere cura di preservare una situazione di equilibrio con le proprie capacità patrimoniali e senza addurre a giustificazione della crescente e progressiva esposizione debitoria l'insorgenza e/o la sopravvenienza non prevedibile di particolari necessità di tipo familiari (o di altro tipo es. perdita del lavoro) che avrebbero consentito di esprimere un favorevole giudizio di meritevolezza.

L'art. 187-bis disp. att. c.p.c., nel prevedere l'intangibilità nei confronti del terzo degli atti esecutivi compiuti, contempla un meccanismo di tutela processuale dei terzi che vogliano acquistare beni da una vendita giudiziaria, facendo salvo il loro acquisto a fronte di una situazione o chiusura anticipata del procedimento esecutivo. Il disposto di cui all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. si applica anche in pendenza di una procedura di sovraindebitamento ex art. 10 L. n. 3\2012 da intendersi come situazione che non consente ulteriori atti di impulso da parte del creditore procedente e che non esclude il completamento della procedura di vendita, in ordine alla quale un terzo, con l'aggiudicazione, ha maturato un diritto al trasferimento.

Il caso

Con istanza ex art. 15 L. n. 3/2012 viene chiesto al Tribunale di Potenza di omologare un piano del consumatore in pendenza di una procedura esecutiva nei confronti dei debitori il cui bene, nel corso della procedura, è stato aggiudicato, ma non ancora trasferito. Il creditore costituito eccepisce la non meritevolezza del comportamento dei debitori che hanno assunto obbligazioni eccedenti e non proporzionate alle proprie capacità patrimoniali. Si costituisce, altresì, il terzo aggiudicatario, il quale sostiene l'intangibilità dell'acquisto effettuato ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. che fa salvi i diritti di terzi in buona fede in caso di estinzione della procedura esecutiva.

La questione

Il provvedimento in commento risulta condivisibile sia in relazione alla soluzione finale raggiunta, sia in relazione alle questioni di diritto sostanziale relative alla intangibilità della aggiudicazione ed alla non meritevolezza del piano così come riportate nelle massime indicate in epigrafe.

Risulta corretta la motivazione che porta a non omologare il piano, tenuto conto che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti (debitori), giunta ad una fase non più reversibile, è conseguenza di comportamenti manifestamente imprudenti, avendo continuato, dopo aver contratto un oneroso mutuo con il Credito Fondiario S.p.A., a fare ricorso ad altre fonti di prestito e quindi ad accumulare ingiustificatamente ulteriori debiti nonostante la situazione patrimoniale del nucleo familiare fosse già pesantemente compromessa perché già onerata dalle rate del mutuo da corrispondere all'istituto di credito, palesando una certa disinvoltura nell'assunzione di nuovi impegni, senza avere cura di preservare una situazione di equilibrio con le proprie capacità patrimoniali. Ed invero già altra giurisprudenza di merito aveva anticipato il principio secondo il quale la semplice accumulazione ingiustificata di debiti costituisce elemento ostativo all'accesso al piano del consumatore (tra le tante Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016).

Ma la questione più interessante affrontata nel provvedimento in esame riguardala intangibilità dell'aggiudicazione, che trova fondamento nell'art. 187-bis disp.att.cpc., il quale, nel prevedere l'intangibilità nei confronti del terzo degli atti esecutivi compiuti, soccorre prevedendo un meccanismo di tutela processuale dei terzi che vogliono acquistare da una vendita giudiziaria facendo salvo il loro acquisto a fronte di una estinzione o chiusura anticipata del procedimento esecutivo.

Osservazioni

Una delle questioni più dibattute in materia di sovraindebitamento è certamente quella che attiene ai rapporti tra le procedure di composizione della crisi e l'esecuzione forzata giudiziale.

Il legislatore, con il succedersi delle varie norme in aiuto al debitore, ha voluto certamente proporre una strada alternativa all'esecuzione individuale ogni volta che il debitore non fallibile sceglie di collaborare nella gestione della sua crisi ed abbia un patrimonio ed un reddito che lo mettano nella condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori piuttosto che subire una azione esecutiva. Tuttavia la prassi applicativa ha dimostrato che troppo spesso si ricorre alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proprio in presenza di esecuzioni forzate immobiliari. Ed invero l'art. 10 L. n. 3/2012dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali. Appare evidente che la norma ha ideato un sistema di garanzia per il debitore, ma l'effetto della sospensione è temporaneo e diventa definitivo solo con l'omologazione, per la quale occorre il parere favorevole di almeno il 60% dei creditori. Una fondamentale differenza che si pone tra l'accordo ed il piano del consumatore si individua proprio nel rapporto con le procedure esecutive giudiziali, perché nel primo caso il giudice non ha margini di discrezionalità e deve disporre la sospensione della procedura esecutiva nell'attesa dell'omologa, mentre in caso di piano del consumatore il giudice, con lo stesso decreto, “può” disporre la sospensione sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventa definitivo. In questo caso, quindi, la sospensione non opera in automatico ed è soggetta al potere discrezionale del giudice, il quale effettua una valutazione nell'interesse del debitore. Qualora venga disposta la sospensione dell'esecuzione in corso, essa potrà cessare al momento della mancata omologazione del piano, oppure perdurerà, in caso di omologazione, sino alla completa esecuzione dello stesso. Il problema consiste nella individuazione delle ipotesi di sospensione dei procedimenti di esecuzione laddove la prosecuzione dell'esecuzione sull'immobile del proponente il piano del consumatore renderebbe, di fatto, inutile il piano proposto.

Ma quid iuris nel caso in cui l'aggiudicazione del bene è già avvenuta?

L'aggiudicazione rimane valida in applicazione estensiva dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. per il quale “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, comma 2, c.p.c., gli effetti di tali atti”.

Se l'aggiudicazione rimane valida, si deve anche ammettere che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto e non un atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione. Ovviamente il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutato, ma, se omologato l'accordo o il piano, andrà a beneficio dei creditori.

Il caso affrontato dal giudice delegato del Tribunale di Potenza trova un precedente nella decisione del 6 luglio 2016 del Tribunale di Firenze che, con riferimento ad una ipotesi di aggiudicazione di lotti, ha ritenuto non accoglibile la richiesta della procedura di sovraindebitamento, decidendo di non revocare l'aggiudicazione “giacchè, il disposto di cui all'art. 187 disp.att.c.p.c. prevede l'intangibilità nei confronti dell'aggiudicatario (che ha altresì saldato il prezzo) degli eventi estintivi o di chiusura anticipata del processo esecutivo (cfr. anche Cass. n. 2433/2009 che estende l'intangibilità dell'aggiudicazione anche alla vendita in sede fallimentare)”. Del resto la procedura di esdebitazione è da intendersi come situazione che non consente ulteriori atti di impulso da parte del creditore procedente e che non esclude il completamento della procedura di vendita, in ordine al quale un terzo, con l'aggiudicazione e il trasferimento, ha maturato un diritto al trasferimento.

Ma come sempre accade bisogna saper valutare il caso concreto.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Potenza il debitore aveva presentato un piano non meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 12-bis L. n. 3/2012 ed anche in tale ottica bene ha fatto il giudice di merito a salvare l'aggiudicazione e quindi il diritto del terzo acquirente che aveva anche saldato il prezzo. Diversa, forse, sarebbe stata l'ipotesi di un piano meritevole di accoglimento che avrebbe forse potuto portare il giudice a conclusioni diverse in ordine alla vendita.

Ed invero il legislatore, al fine di risolvere la crisi del debitore imprenditore non fallibile, ha disciplinato, su domanda del debitore, la soluzione della crisi da sovraindebitamento. In Francia la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta già nel 1989, in Spagna nel 2003 con successive modifiche ed in Germania nel 2005 sono stati introdotti tre distinti procedimenti, due dedicati ai consumatori ed uno dedicato a tutte le persone fisiche a prescindere dalla loro qualificazione come consumatori. Negli Stati Uniti il consumatore può accedere alla procedura di liquidazione o alla procedura del Chapter 11 introdotta nel 2005. In Italia, attualmente sono previste tre procedure di composizione: l'accordo di composizione della crisi mediante ristrutturazione, il piano del consumatore ed il procedimento di liquidazione. Rimane però necessario il controllo giudiziale che va ben oltre la verifica circa la sussistenza o meno di atti in frode, dovendo il giudice escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Si può quindi affermare che nel piano del consumatore vi è un giudizio di “meritevolezza rafforzato” per quanto la disposizione abbia fatto molto discutere, atteso che una interpretazione rigida determinerebbe l'esclusione pressoché automatica di ogni possibilità di composizione della crisi da sovraindebitamento che non derivi da fatti sopravvenuti ed imprevedibili. Ed infatti fin dalla stesura originaria della legge la dottrina si è posta il problema della necessità di descrivere in maniera più stringente e rigorosa i parametri di diligenza cui rifarsi in ordine al giudizio di meritevolezza, onde, da un lato, evitare di limitare il sindacato del giudice in sede di omologa e, dall'altro, scongiurare l'estremo opposto, ovvero, di affidarsi completamente alla discrezionale prudenza valutativa del giudice.

Anzitutto va chiarita la natura ed il contenuto del giudizio di meritevolezza. Si tratta, come autorevolmente affermato, di un giudizio che si sostanzia in una sorta di accertamento in negativo (o ad excludendum), in quanto il giudice, per accordare l'omologa, deve convincersi che quello prospettatogli non è un caso di “sovraindebitamento colpevole”. Sul piano contenutistico, il giudice è, invece, chiamato a domandarsi se nel caso sottoposto al suo esame il consumatore potesse ragionevolmente aspettarsi che non sarebbe stato in grado di pagare le obbligazioni che andava via via assumendosi. La dottrina ha ricavato alcuni parametri ed ha considerato immeritevoli quelle condotte che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, rivelano un evidente disvalore sociale perché riprovevoli sotto il profilo etico. Tale prospettiva, però, non può concretizzarsi in un giudizio morale, anche se non manca chi ritiene che il provvedimento giudiziale di omologa vada rifiutato ove emerga che la condotta apertamente scorretta sotto il profilo etico, ancorché non illecita, abbia senza dubbio procurato o, comunque, irrimediabilmente aggravato la condizione di sovraindebitamento. Di certo, a parere della scrivente, lo screening sulla meritevolezza non può prescindere da un esame incentrato sul grado di accortezza con cui il consumatore sia ricorso al credito. In senso opposto resta da delimitare l'area del “sovraindebitamento incolpevole”. In questa definizione debbono certamente annoverarsi i casi in cui il consumatore rimane vittima di una avversa evenienza economica o, comunque, di uno sfortunato accadimento che ha compromesso la sua capacità di reddito, come ad esempio il caso di un grave infortunio che abbia determinato una grave inabilità al lavoro o la perdita dell'impiego per cause non imputabili al consumatore o, ancora, una perdurante difficoltà ad incassare i propri crediti professionali oppure il progressivo e sensibile aumento dei costi del proprio indebitamento (interessi) a cui non è seguito un simmetrico miglioramento del flussi in entrata e, cioè, della propria situazione reddituale.

In dottrina si è parlato di ogni evento che rientri nelle “sfortunate fatalità” che il consumatore dovrà naturalmente preoccuparsi di documentare accuratamente. Infine, ci si è chiesti se l'evento sfortunato, per essere rilevante ai fini del positivo esito della procedura, debba colpire il consumatore direttamente oppure vale anche quando questi sia colpito indirettamente (ad esempio un congiunto). A parere della scrivente si devono valutare anche gli eventi del proprio nucleo familiare e/o conviventi.

Da ultimo, merita di essere segnalata la pronuncia di Ravenna 17 dicembre 2014 con la quale è stato affermato che il continuo e temporalmente concentrato ricorso a più fonti di finanziamento tale da assorbire con impegni negoziali di restituzione rateale i propri interi redditi, in una situazione in cui i debitori avevano la sola proprietà di un immobile gravato interamente da una precedente ipoteca, costituisce una ipotesi di colposa determinazione della situazione di sovra-indebitamento e dunque, causa ostativa all'omologazione del piano.

Guida all'approfondimento

In dottrina alcuni cenni alla problematica in oggetto si rinvengono in Casi e questioni di sovra-indebitamento a cura di Stanislao De Matteis e Nicola Graziano, 2017. Le norme che disciplinano la tematica sono l'art. 187-bis disp.att. c.p.c. e L. 27 gennaio 2012 n. 3.

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