Compenso per passaggio delle consegne
11 Settembre 2017
È ammissibile che l'amministratore uscente pretenda un compenso specifico per il passaggio delle consegne e si rifiuti di fornire la documentazione ove non gli venga corrisposto?
La disciplina del passaggio delle consegne è stata per lungo tempo oggetto di mera prassi applicativa e delle pronunce dei giudici di merito, volte a sopperire al rifiuto o all'inerzia dell'amministratore uscente nella consegna della documentazione in suo possesso. Oggi si tratta di materia espressamente disciplinata dalla legge, posto che l'art. 1129, comma 8, c.c. prevede che l'amministratore cessato dall'incarico debba consegnare tutta la documentazione in suo possesso e ad effettuare gli atti di gestione urgenti, senza aver diritto ad ulteriori compensi. Il termine ulteriori compensi va necessariamente riferito a quelli pattuiti in sede di nomina dell'amministratore, che dal 18 giugno 2013 - data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale - deve obbligatoriamente indicare, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il compenso in maniera analitica, a pena di nullità della nomina. Ciò significa che l'amministratore uscente, quando era stato nominato, doveva necessariamente aver indicato il suo compenso; l'amministratore può indicare il compenso richiesto in via forfetaria, ossia con l'indicazione di un somma complessiva, oppure - come accade più frequentemente - può indicare una somma base, solitamente individuata in misura proporzionale alle unità poste in condominio, e una serie di costi specificamente individuati per le diverse attività che comporta l'espletamento del mandato. Nella prima ipotesi, l'indicazione di una cifra onnicomprensiva prevede, per espresso orientamento giurisprudenziale, che non possano essere chieste somme ulteriori, poiché quanto pattuito come compenso per il mandato comporta l'esecuzione di tutte le attività per il suo espletamento, fra le quali pacificamente rientra anche il passaggio delle consegne. Nel secondo caso, ove l'amministratore abbia indicato fra le voci analitiche anche un peculiare compenso per il passaggio, gli andrà corrisposta tale somma, atteso che rappresenta uno degli elementi del contratto concluso fra il condominio e l'amministratore. In nessun caso l'amministratore potrà pretendere - rispetto a tale compenso specifico - somme ulteriori rispetto a quelle già indicate e pattuite. Tantomeno potrà rifiutarsi di consegnare il materiale in suo possesso in difetto di pagamento, atteso che si tratta di documenti di proprietà del condominio, che non sussiste alcun diritto di ritenzione per il prestatore d'opera intellettuale e che tale condotta può comportare pesanti risvolti penali, costituendo quanto meno appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p. (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 25444), quando non integri addirittura connotati estorsivi. |