Costituzione coattiva della servitù di passaggio per tubature del gas

23 Ottobre 2017

È ammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio per le tubature del gas metano nel sottosuolo del giardino di un condomino per fornire utilità all'appartamento di altro condomino?

È ammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio per le tubature del gas metano nel sottosuolo del giardino di un condomino per fornire utilità all'appartamento di altro condomino?

La legge prevede che, ove non vi siano soluzione più agevoli, il proprietario di un fondo sia tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che sia necessario condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. È definita servitù di acquedotto, viene prevista dall'art. 1033 c.c. e appartiene al genere delle servitù c.d. coattive, ovvero che - in assenza del consenso del proprietario del fondo che dovrebbe essere gravato dal peso - possono essere imposte con ordine del giudice.

Il codice prevede che da tale tipo di onere siano esentate le case, i cortili e i giardini, ma l'interpretazione della giurisprudenza è stata restrittiva, ritenendo che possano essere assoggettati al peso anche tali beni se vi sia una situazione di preclusione assoluta, ovvero non sia possibile fornire altrimenti il servizio al fondo che lo richiede (Trib. Roma 15 settembre 2010, n. 3564, Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9926).

Sulla scorta di tale previsione si è ritenuto che potesse domandarsi anche la costituzione in via coattiva del passaggio di tubature di adduzione del gas metano, per sostanziale simmetria di situazione e di funzione e anche per il beneficio, sotto i profili dell'inquinamento e dei consumi, che tale gas apporta.

Tuttavia la giurisprudenza ha sempre negato tale possibilità, rilevando che le due situazioni non sono assimilabili per le differenze di struttura e funzione di ciascuna di esse, in particolare per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto (Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2016, n. 11563).

Il problema pare destinato a rimanere immutato nella interpretazione dei giudici, atteso che anche la Corte Cost., con ordinanza n. 357/2002, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1033 c.c. - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - laddove consente la servitù di acquedotto ma non di metanodotto.

Si è infatti rilevato che solo il legislatore, a fronte del carattere tipico dei diritti reali, potrebbe introdurre nuove figure coercitive nella disciplina dei rapporti fra fondi vicini.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.