Obbligazioni del locatore e modificazione o trasformazione della cosa locata
14 Settembre 2017
Le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 c.c. comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata?
Le obbligazioni del locatore previste dagli art. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19226). Il responso da ultimo fornito dalla Suprema Corte si colloca sulla linea di una consolidata tradizione, la quale si riassume in ciò, che il locatore, salvo il caso di specifica pattuizione in senso diverso, è tenuto a consegnare la cosa locata quale essa è al momento della stipulazione del contratto. |