Società cooperativa, possibile amministratore di condominio?
16 Ottobre 2017
È possibile nominare amministratore di condominio una società cooperativa?
Recependo una giurisprudenza ormai consolidata sotto l'impero della previgente normativa, il legislatore ha previsto espressamente al comma 4 dell'art. 71 bis disp. att. c.c. che l'attività di amministratore possa essere svolta anche dalle persone giuridiche e quindi dalle società di persone (società in nome collettivo e in accomandita) e di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata). Alcune pronunce hanno recentemente chiarito anche che la previsione normativa deve intendersi estesa alla società cooperative (Giud. Pace Gorizia n. 893/2014). La pronuncia citata ha affermato che, quantunque il richiamo operato dal legislatore della riforma del condominio alle sole società commerciali di persone e di capitali di cui al titolo V del libro V del codice civile non preveda letteralmente la possibilità di conferire il mandato alle società cooperative (che sono disciplinate invece dal titolo VI del libro V), tuttavia, in assenza di preclusioni connesse al fine perseguito dalle società cooperative, sarebbe possibile un'interpretazione estensiva della norma in virtù della sua ratio. Tale interpretazione trova sostegno d'altra parte anche nelle previsioni della l. n. 4/2013 che, nello stabilire espressamente che le attività professionali non riconosciute in ordini e collegi, tra le quali si ritiene possa annoverarsi quella dell'amministratore condominiale, possano essere svolte anche da persone giuridiche, menziona espressamente anche le società cooperative.
|