Condanna penale a carico dell'amministratore
25 Agosto 2017
Atteso che l'art 71-bis disp. att. c.c. prevede tra i requisiti per essere eletto amministratore quello di non avere subito condanne penali, per condanna penale si intende una sentenza di condanna passata in giudicato? E come si inquadra in questo contesto il patteggiamento?
La norma citata elenca tra gli impedimenti alla nomina ad amministratore di condominio la condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque. La citata disposizione non parla però di sentenza di condanna definitiva,per cui, sulla scorta della mera previsione letterale della norma, sembrerebbe sufficiente per integrare l'assenza del requisito de quo, la condanna anche soltanto in primo grado. Si tratta per la verità di una previsione estremamente severa e rigorosa che potrebbe presentare anche profili di incostituzionalità. La norma non stabilisce alcunché neppure con riferimento all'ipotesi del cosiddetto patteggiamento. Va tuttavia rammentato che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., il patteggiamento è equiparato alla condanna. Infine per completezza va rilevato che la lettera b) dell'art 71-bis disp. att. c.c., a differenza di quanto previsto dalla successiva lettera c) che prevede come impedimento allo svolgimento dell'incarico la sottoposizione a misure di prevenzione divenute definitive salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non contiene la previsione relativa agli effetti di quest'ultima (v. art. 178 c.p.). |