Rendiconto della gestione (l. fall.)
31 Agosto 2017
Inquadramento A norma dell'art. 116 l. fall., il curatore, terminata la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale (e in ogni caso quando cessa dalle proprie funzioni), presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del rendiconto in cancelleria e fissa l'udienza per la discussione; udienza che non può tenersi prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione a tutti i creditori. Il curatore deve dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione e ai creditori in prededuzione non soddisfatti. La comunicazione si effettua con posta elettronica certificata, va allegata copia del rendiconto e deve contenere l'avviso che possono essere presentate eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 93, comma 2, l.fall. Il curatore deve dare comunicazione immediata anche al fallito dell'avvenuto deposito del rendiconto e della fissazione dell'udienza; se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio. Forma e contenuto del rendiconto del curatore Il rendiconto consiste in un documento contenente il consuntivo dell'attività svolta dal curatore, che va presentato ai creditori a fini di ottenerne l'approvazione. La presentazione del rendiconto del curatore costituisce una fase fondamentale della procedura fallimentare che deve necessariamente precedere il riparto finale in modo che, una volta approvato il conto, non vi siano incertezze sulla somma da distribuire prima della definitiva chiusura del fallimento. Nella fase di rendiconto il curatore deve illustrare e giustificare il risultato economico e finanziario della propria gestione e deve allegare la relativa documentazione di supporto. Nel rendiconto il curatore deve esporre in modo chiaro ed analitico le varie partite di dare ed avere, esplicitando i fatti che hanno prodotto un'entrata o un'uscita in relazione all'attività di gestione. Nella redazione del rendiconto non è necessario rispettare le rigorose forme previste per la redazione del bilancio, ma occorre che i criteri di redazione consentano una verifica delle singole voci, in modo da consentire un controllo sul risultato finale. Ad una prima parte strettamente contabile, in cui vanno appunto inserite le voci di entrata e di uscita, deve necessariamente seguire una parte descrittiva dell'attività svolta dal curatore, con le motivazioni e le ragioni che hanno supportato le scelte del curatore, dall'inizio della procedura sino al momento del rendiconto, onde consentire ai soggetti legittimati un controllo sulla gestione, sui risultati raggiunti e sulla diligenza applicata dal curatore nell'esercizio della sua funzione; occorrerà, inoltre, indicare anche l'attività che presumibilmente verrà svolta sino alla chiusura. In pratica, il rendiconto dovrà essere coerente con i vari rapporti riepilogativi semestrali che dovrebbero costituire un'anticipazione del conto finale. Infine, debbono essere allegati tutti i documenti giustificativi (tra cui certamente la copia del libro giornale e degli estratti conto bancari), in modo da permettere un completo controllo del rendiconto in funzione dell'approvazione. Sebbene in dottrina la natura del rendiconto sia discussa (vi è, infatti, chi sostiene che si tratti di un dovere giuridico di fonte pubblicistica e chi ritiene sia una obbligazione privatistica), si tratta comunque di un obbligo personale, non trasferibile e non suscettibile di dispensa. Nel caso in cui il curatore rifiuti di presentare il rendiconto e si renda quindi inadempiente, il tribunale potrà revocare il curatore e nominarne uno nuovo in sua sostituzione. La riforma del 2006 ha, infatti, modificato il primo comma dell'art. 116 l. fall., precisando che il curatore ha l'obbligo del rendiconto non solo una volta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, ma anche in ogni caso in cui cessi dalle proprie funzioni prima della liquidazione ovvero in caso di revoca, dimissioni e revoca della sentenza di fallimento. L'obbligo di rendere il conto sussiste anche nell'ipotesi di mancanza di attivo, dato che il curatore deve in ogni caso svolgere l'attività di ricerca, dare giustificazione della mancata realizzazione di attivo e documentare i costi sostenuti a tale scopo. In caso di morte del curatore, è dibattuto se l'obbligo si trasferisca agli eredi o se tale dovere competa al nuovo curatore nominato in sostituzione; quest'ultima tesi è preferibile, dal momento che è difficile pensare che gli eredi possano espletare tale attività che, oltretutto, è connessa a funzioni tipiche ed esclusive di un organo della procedura fallimentare. Agli eredi, però, si trasmettono le obbligazioni di natura patrimoniale (obbligazioni di risarcimento dei danni conseguenti a cattiva gestione e diritto al compenso), salvo il caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e, di conseguenza, gli eredi avranno titolo e legittimazione per partecipare all'eventuale giudizio di opposizione al rendiconto in quanto soggetti interessati. Presentazione e comunicazione del rendiconto del curatore Il rendiconto, una volta redatto, va presentato al giudice delegato, il quale può esercitare un controllo meramente formale sul conto, verificando che risponda alle finalità dell'istituto, mentre a seguito della riforma si ritiene che lo stesso non abbia più la facoltà di chiedere al curatore chiarimenti o integrazioni nell'esercizio del proprio potere di direzione. Se il giudice delegato non rileva alcuna irregolarità formale, ordinerà il deposito in cancelleria, fisserà la data dell'udienza di discussione e ne disporrà la comunicazione. Nel caso in cui vi siano errori o irregolarità nel conto – non nell'attività posta in essere dal curatore – il giudice delegato potrà invitare il curatore ad apportare le necessarie correzioni, prima di ordinarne il deposito. Per l'ipotesi, invece, che vengano ravvisate irregolarità o negligenze nell'operato del curatore, il giudice delegato dovrà sollecitare la revoca del curatore ex art. 37 l. fall., ovvero potrà invitare il curatore a porre rimedio ad eventuali omissioni, rimandando all'esito la presentazione del rendiconto. L'udienza non può essere fissata prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito del conto, in quanto i creditori devono avere il tempo sufficiente per esaminare il rendiconto e la documentazione allegata; il provvedimento che non concede il termine minimo può essere oggetto di reclamo e, comunque, il mancato rispetto di tale termine costituisce motivo di nullità del provvedimento di approvazione. Se, però, il rendiconto non viene approvato, il motivo di invalidità deve essere fatto valere nel giudizio che si instaura a seguito della mancata approvazione e poi in sede di impugnazione, ma il passaggio in giudicato sana tale nullità. Una volta ordinato il deposito e fissata l'udienza di discussione, il giudice delegato disporrà che ne sia data comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 116 l. fall., la cui nuova formulazione indica con precisione i destinatari obbligatori della comunicazione che ora vanno individuati nel fallito o legale rappresentante della società fallita, nei creditori ammessi al passivo, nei creditori che hanno proposto opposizione e nei creditori prededucibili non soddisfatti. Per la comunicazione ai creditori il curatore deve procedere con posta elettronica certificata, allegando copia del rendiconto e dando al contempo avviso che possono essere presentate eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 93, comma 2, l.fall.; ove il creditore non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il messaggio non possa essere recapitato per causa imputabile al destinatario, la comunicazione andrà effettuata mediante deposito in cancelleria. Per quanto riguarda il fallito o il legale rappresentante della società fallita, qualora non si possa procedere con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza andranno comunicati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Non sono destinatari della comunicazione i creditori non ammessi al passivo e non opponenti, dato che gli stessi non hanno alcun diritto a concorrere al riparto e quindi a verificare l'attività svolta dal curatore. Sono esclusi altresì, quali destinatari della comunicazione, altri soggetti interessati direttamente ed indirettamente al rendimento del conto, quali ad esempio i soci della società fallita o i terzi che potrebbero aver subito danni per effetto dell'attività del curatore; tuttavia, qualunque interessato potrà presenziare all'udienza di discussione e presentare non solo osservazioni, ma anche contestazioni. Nell'ipotesi in cui il fallimento debba essere chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo, la comunicazione dovrà essere effettuata soltanto al fallito o al legale rappresentante della società fallita. Contestazioni e approvazione bonaria del rendiconto del curatore Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore riguarda la verifica contabile e l'effettivo controllo della gestione e quindi la correttezza dell'operato del curatore, secondo i canoni legali e la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, nonché la verifica degli esiti conseguiti. All'udienza fissata per l'esame del rendiconto, se non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio. Legittimati a proporre osservazioni o contestazioni sono tutti i soggetti interessati, destinatari o meno della comunicazione, e quindi anche i soci ed i terzi che hanno subito danni dall'attività del curatore. L'interessato avrà, però, l'onere di dimostrare il suo specifico interesse ad agire, relativamente agli effetti del rendiconto. Le osservazioni e le contestazioni vanno presentate cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 93 l.fall. e quindi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura. Le osservazioni e le contestazioni formulate dopo tale termine sono da considerarsi tardive; pertanto, nel corso dell'udienza per l'approvazione del conto ed una volta aperto il giudizio contenzioso, non potranno essere introdotte nuove osservazioni o contestazioni, ma potranno solo essere specificate o precisate quelle già formulate. Quanto alla forma delle osservazioni e delle contestazioni, esse devono essere specifiche, dirette a singole o più partite, riferite a determinati atti od omissioni del curatore, ovvero relative alla correttezza formale e sostanziale del documento contabile e non possono limitarsi ad una generica critica. Le contestazioni devono, inoltre, essere provate nel loro fondamento, non possono risolversi con l'enunciazione astratta dell'attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma devono invece indicare con precisione gli atti ed i comportamenti relativamente ai quali si imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri. Le contestazioni, infine, devono indicare le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, derivate dagli atti o dalle omissioni contestate, in modo da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e la conseguente difesa del curatore. In caso di genericità delle osservazioni o delle contestazioni il giudice delegato dovrà approvare comunque il rendiconto, senza aprire la fase contenziosa. Peraltro, il creditore che abbia proposto la contestazione ritenuta generica potrà proporre reclamo ex art. 26 l. fall. contro il decreto di approvazione del conto. Il decreto del tribunale, conseguente al reclamo, sarà poi ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed avente contenuto decisorio e definitivo. Per l'ipotesi in cui le osservazioni o le contestazioni non siano generiche e riguardino questioni formali, queste possono trovare una soluzione immediata se il curatore fornisce chiarimenti esaustivi. Nel caso in cui invece le contestazioni riguardino l'attività del curatore, si può giungere comunque ad un accordo che può consistere, oltre che nella rinuncia alle contestazione, anche nella modifica del conto. A seguito di rinuncia alle contestazioni o di accordo, il giudice delegato dovrà necessariamente approvare il conto con decreto, che, come si è visto sopra, sarà reclamabile avanti al tribunale ex art. 26 l. fall., che deciderà con decreto impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Fase contenziosa Il mancato accordo sulle contestazioni comporta il necessario passaggio alla fase contenziosa che si apre con la fissazione, da parte del giudice delegato, dell'udienza di fronte al collegio. L'atto introduttivo del giudizio è costituito dal permanere della contestazione durante l'udienza di discussione, che configura una vera e propria editio actionis. La parte contestante assume la veste processuale di attore ed è tenuta – secondo una tesi che appare convincente - all'obbligo di iscrizione a ruolo della causa; in caso contrario, la contestazione dovrebbe ritenersi abbandonata ed il conto essere approvato. Possono assumere la veste di legittimati attivi i creditori o altri interessati contestanti ovvero il curatore subentrato (che non ha redatto il conto). Legittimato passivo, invece, è il curatore in carica nel periodo di tempo in cui sono state compiute le omissioni, negligenze o azioni oggetto di contestazione. Il curatore, dovendo difendere un interesse proprio, non necessita di autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, ma deve costituirsi a mezzo di procuratore legalmente esercente. Per l'ipotesi che vi siano più soggetti contestanti si realizzerà una situazione di litisconsorzio necessario per quanto attiene alla trattazione e decisione. Il giudizio si svolge con rito camerale a norma degli artt. 737-742 c.p.c. e il collegio potrà disporre l'attività istruttoria ritenuta più opportuna, come l'assunzione di informazioni, l'audizione di soggetti informati o l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Il creditore che ha promosso il giudizio, comunque, è gravato dell'onere della prova della fondatezza delle proprie contestazioni. Il giudizio può avere per oggetto non solo gli errori materiali ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo sul merito della gestione del curatore e l'accertamento del compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori. Il collegio dovrà verificare l'attività del curatore e, ove accerti che egli abbia agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dovrà provvedere all'approvazione del rendiconto. La diligenza del curatore deve essere, comunque, valutata non solo in riferimento ad ogni singolo atto compiuto, ma avendo riguardo al complesso di tutta l'attività posta in essere. È controverso se nel giudizio di rendiconto il curatore possa essere condannato al risarcimento dei danni e quale sia il rapporto tra il giudizio di rendiconto ed il giudizio di responsabilità previsto dal secondo comma dell'art. 38 l. fall. In merito la giurisprudenza afferma che il giudizio di rendiconto non debba necessariamente limitarsi all'aspetto contabile, ma possa estendersi anche al controllo sulla gestione del curatore medesimo e sulla adempienza ai doveri dell'ufficio ed al rispetto della diligenza dovuta, fermo restando il principio secondo cui la responsabilità risarcitoria del curatore insorgerà solo ove la violazione della diligenza abbia determinato un danno al patrimonio fallimentare e quindi alla massa o ai singoli creditori. In ogni caso, la mancata approvazione del conto non implica automaticamente una responsabilità risarcitoria del curatore, così come, al contrario, l'approvazione non comporta sempre un'automatica liberazione del curatore che lo ha reso, potendosi proporre azione di responsabilità successivamente e disgiuntamente. Il collegio decide con decreto reclamabile nel termine di dieci giorni avanti la corte d'appello, che decide con decreto ulteriormente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed avente contenuto decisorio e definitivo.
Riferimenti Normativi:
Giurisprudenza:
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