Le mansioni e gli orari del portiere
12 Settembre 2017
Il quadro normativo
Molteplici sono le figure professionali che ruotano attorno al ruolo del portiere; in particolare, l'art. 15 del C.C.N.L. Confedilizia elenca tali figure professionali, e le relative funzioni, sostanzialmente in quattro grandi categorie e relative classificazioni: a) Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi; b) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti); c) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati); d) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere. Vanno, comunque, esclusi dalle previsioni di cui sopra quei lavoratori che prestano la loro attività sia in immobili abitati unicamente dal proprietario e dai suoi familiari (trattandosi piuttosto di lavoro lato sensu domestico), sia in immobili destinati ad attività commerciali ed imprenditoriali (allorquando il portiere sia un dipendente della società). Le principali attribuzioni
Il godimento o meno dell'alloggio di servizio ha rilevante incidenza sull'individuazione delle mansioni riservate al portiere, fermo, in ogni caso, l'obbligo di prestare il proprio servizio con zelo e scrupolo, di osservare un comportamento corretto nei confronti di chiunque, di vestire decorosamente, di mantenere la più assoluta discrezione sulla vita familiare dei condomini, e di osservare il regolamento di condominio. Nel primo caso, infatti, il portiere deve provvedere alla vigilanza (ossia alla sorveglianza da effettuare solo durante l'orario lavorativo) ed alla custodia (da intendersi come generico impegno alla conservazione ed alla tutela dello stabile, che potrebbe richiedere un impegno anche extra orario di lavoro), alla distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria, alle piccole riparazioni che non comportino specializzazioni e/o qualifiche particolari (ad esempio, cambiamento delle lampadine fulminate), al controllo dei citofoni e degli ascensori, all'accensione e spegnimento della luce, all'apertura e chiusura del portone, alla pulizia di aree comuni (androne, scale, ecc.) e spazi a verde (compreso, per questi ultimi, l'innaffiamento). In generale, l'obbligo della custodia, da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, deve esplicarsi secondo la diligenza media del buon padre di famiglia (artt. 1176 e 2104 c.c.), e deve consistere nella difesa della cosa custodita, in modo che la stessa venga convenientemente conservata e preservata da ogni sorta di deprezzamento o di sottrazione da parte altrui (condomini o inquilini); trattandosi di un immobile, tale custodia è tesa a salvaguardarne l'integrità statica ed estetica. L'obbligo della vigilanza va inteso come attenta sorveglianza dell'edificio (di solito, abitato da più nuclei familiari), per un verso, impedendo l'ingresso di terzi estranei o, peggio, di malintenzionati, e, per altro verso, controllando che gli abitanti dello stabile non lo danneggino, dando, se del caso, immediato avviso all'amministratore; tale obbligo ha un'importanza dominante nell'esplicazione dell'attività del portiere: da qui la necessità di una clausola che assicuri la continuità della prestazione del servizio (non è escluso il possesso delle chiavi degli appartamenti dei singoli condomini). Un altro obbligo essenziale del portiere è quello di curare, con perizia e diligenza, la pulizia dello stabile, attendendo a tutte le relative operazioni di spazzatura e lavatura di scale, pianerottoli, androne, ascensore, cortile, e quant'altro. Un ulteriore compito aggiuntivo che può essere affidato al portiere è quello contemplato dalla lett. e) di cui all'art. 19 del C.C.N.L., che riguarda gli «interventi sull'impianto di ascensore da effettuarsi in situazioni di emergenza» per sbloccare la cabina, portarla al piano ed aprirne la porta; la delicatezza di tale compito richiede, però, che il lavoratore abbia seguito uno specifico corso di formazione, i cui oneri sono a carico del condominio (i danni eventualmente provocati con queste manovre di riallineamento potrebbero essere coperti mediante l'estensione della consueta assicurazione globale fabbricati). Comunque, tutti i lavoratori che usufruiscono di alloggio di servizio, nell'emergenza, sono tenuti ad intervenire anche nelle ore di reperibilità e, quando gli stessi si trovino comunque nel fabbricato, anche al di fuori degli orari medesimi; diversamente, se l'emergenza si verificasse negli orari notturni (dalle 22,00 alle 6,00), il lavoratore è tenuto a dare l'allarme chiedendo l'intervento delle ditte competenti; pertanto, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, il portiere, salvo giustificato motivo di impedimento, dovrà essere dotato di idonei mezzi di comunicazione al fine di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività. In proposito, si è puntualizzato che va riconosciuta la qualifica di portiere a chi svolge le mansioni di vigilanza e custodia al servizio di un parco destinato a distinti condominii - tutti responsabili per il pagamento della retribuzione, per essere il parco destinato al loro servizio e per il fatto di giovarsi delle prestazioni lavorative del portiere - mentre è irrilevante, al fine di escludere l'esistenza di un rapporto di portierato, la circostanza che ogni edificio abbia un proprio portiere (Cass. civ., sez. lav.,15 dicembre 1979, n. 6539). In analoga fattispecie, si è affermato (Cass. civ., sez. III, 2 luglio 1991, n. 7257) che, se in presenza di più palazzine contigue, si affidi, con apposito contratto di lavoro, la sorveglianza, la pulizia e in genere i servizi ad una persona cui si concede anche l'uso di un alloggio compreso in una di dette palazzine, il complesso di prestazioni che questa si impegna a svolgere integra un rapporto di portierato, ancorché il controllo sulle persone che accedono alle palazzine non possa essere eseguito con la stessa intensità impiegata dal portiere addetto ad un unico edificio, ed il portiere in tal caso è tenuto ugualmente a svolgere l'attività di vigilanza all'interno dell'area in cui sono comprese le palazzine affidate alla sua custodia, secondo le indicazioni stabilite dall'assemblea ad integrazione delle prescrizioni contenute nel contratto collettivo, pur non essendogli vietato lo svolgimento di limitate attività lavorative durante il periodo di servizio, purché nell'àmbito del comprensorio affidato alla sua custodia e compatibilmente con le modalità stabilite per l'esercizio della vigilanza. Nella seconda ipotesi, caratterizzata dalla non disponibilità dell'alloggio, l'attività di custodia è esclusa, mentre, allorché al lavoratore che esplichi funzioni principali o sussidiarie di portiere siano anche affidate le mansioni di pulizia, il medesimo dovrà provvedere anche a mantenere gli spazi e le aree comuni. La distribuzione della corrispondenza
Particolarmente delicati si rivelano gli obblighi, e le correlate responsabilità, del portiere in ordine alla «distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria». Quanto alla posta «ordinaria», contemplata nell'art. 17, comma 1, lett. b), del C.C.N.L., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo del portiere va riferito a tutta la posta ordinaria, nella quale rientrano gli espressi postali ed i plichi a mano, anche se consegnati da corrieri privati e malgrado che, per tale attività, si faccia ricorso a modalità che non si identificano del tutto con quelle previste per la corrispondenza ordinaria (Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4832). In precedenza, era sorto il dubbio se potessero o meno rientrare nella posta ordinaria anche le raccomandate e le assicurate; in effetti, il vecchio r.d. 18 aprile 1940, n. 689 stabiliva, all'art. 36, che queste ultime dovevano essere consegnate con ricevuta soltanto ai rispettivi destinatari o ai loro delegati che dimostrassero la loro qualità, mentre, al successivo art. 37, si prevedeva che la corrispondenza ordinaria potesse anche essere recapitata alle persone di famiglia dei destinatari o ai portieri, ma tali norme sono state superate dal nuovo T.U. postale 29 marzo 1973, n. 156; d'altronde, era legittimo chiedersi perché mai il portiere, obbligato a ricevere le notifiche degli atti giudiziari e le cartelle esattoriali - atti solitamente più importanti della corrispondenza ordinaria - non potesse ricevere le raccomandate e le assicurate. Per quanto concerne il ritiro e la distribuzione della posta «straordinaria», la lettera m) dell'art. 17, comma 4, del C.C.N.L. impone alcune modalità che sono giustificate dalla particolare natura della corrispondenza de qua, che può essere ritirata solo con la firma del ricevente: in questo caso, occorre che il condomino o l'inquilino rilascino al portiere una delega scritta ad hoc. Al fine di garantire la sicurezza ed il corretto svolgimento del servizio, inoltre, il condominio deve fornire al lavoratore un registro nel quale annotare gli arrivi e le consegne ai destinatari con la loro sottoscrizione per ricevuta; per l'espletamento di tali mansioni è prevista un'indennità economica supplementare che tenga conto di diverse variabili, tra le quali, ad esempio, se il servizio sia reso anche a favore di terzi residenti o domiciliati presso il condomino o l'inquilino, mentre non incide sull'entità del compenso extra il volume della corrispondenza da ritirare. Per i rapporti di lavoro in corso, l'affidamento dell'incarico in questione è subordinato all'accettazione da parte del lavoratore, che non può essere revocata, mentre, nei rapporti di nuova costituzione, sarà lo stesso contratto di assunzione a contemplare detta mansione. Non si esclude, poi, che il portiere potrebbe essere coinvolto nella distribuzione ai condomini del plico contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea. In effetti, tale incombente, pur non essendo contemplato dal contratto collettivo di settore neppure tra le ulteriori mansioni affidate al portiere, rappresenta un'attività diffusa specie nei condominii di notevoli dimensioni, nei quali si debba consegnare un rilevante numero di avvisi e, per limitare le spese postali, si ricorra ad un procedimento che, tuttavia, richiede grande precisione da parte del portiere a ciò incaricato. La possibilità di utilizzare questo sistema - a patto che il regolamento non contenesse disposizioni specifiche - era consentito da un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, secondo il quale, per la rituale convocazione assembleare, non si richiedevano particolari formalità, essendo sufficiente che risultava provato, anche da univoci elementi, che il condomino ne avesse, in concreto, ricevuto la notizia; ciò consentiva, quindi, all'amministratore un'ampia libertà di adottare la forma che egli ritenesse più consona per l'effettivo raggiungimento del fine per il quale era stato previsto l'avviso di convocazione. Attualmente, il novellato art. 66, comma 3, disp. att. c.c. - così come modificato dalla l. n. 220/2012 - prescrive che «l'avviso di convocazione …. deve essere comunicato …. a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano”, legittimando, in quest'ultimo caso, una prassi molto diffusa nei condominii. Il problema che si pone rimane quello di dimostrare che tutti i destinatari siano stati tempestivamente avvisati, e l'unico sistema sicuro è che il portiere sottoscriva il foglio sul quale deve essere indicato il numero dei plichi presi in consegna, prevenendo, così, possibili future contestazioni; quindi, sempre sullo stesso foglio, che poi sarà restituito all'amministratore, accanto al nominativo di tutti i condomini destinatari, accompagnato dal numero dell'interno, dovrà essere apposta la firma del ricevente, con data ed ora del ritiro; il rifiuto del condomino - certificato sul foglio in questione - di prendere la lettera a mano contenente la convocazione dell'assemblea, tuttavia, non esclude che la convocazione stessa sia andata a buon fine. Gli ulteriori obblighi
Ulteriori obblighidel portiere possono essere imposti dalle consuetudini locali (come, ad esempio, quello di riferire ai condomini circa le persone che hanno chiesto di loro), ma il portiere deve, altresì, provvedere alle mansioni di ordine minore (si pensi all'accompagnamento dei visitatori nei locali da affittare o da vendere, alla detenzione delle chiavi degli alloggi vuoti e del portone, ecc.). Resta inteso che tutti gli ulteriori incarichi affidati al lavoratore, non ricompresi in quelli fin qui indicati in via esemplificativa, devono essere retribuiti con compenso a parte, di regola determinato secondo quanto previsto nello stesso C.C.N.L. (si pensi all'indennità di esazione delle quote condominiali). Lo stesso portiere dovrebbe, però, astenersi dal compiere lavoretti a favore dei singoli condomini durante l'orario di servizio, anche se non esiste alcun obbligo per lo stesso di essere presente nell'edificio nelle ore non lavorative, per cui, fuori dallo stabile e, comunque, quando è autorizzato ad assentarsi dalla portineria, il medesimo portiere è libero di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. La giornata lavorativa
Nell'àmbito della complessa classificazione che caratterizza ed individua i lavoratori che prestano servizio alle dipendenze del condominio e le relative mansioni, un dato di rilevante interesse riguarda la differenza, per l'orario lavorativo da rispettare, tra i portieri che usufruiscono o meno dell'alloggio di servizio, per i quali è rispettivamente contemplato un impegno settimanale di 48 o 47 ore (ridotte fino a 45), distribuito su un arco di 6 giornate, articolato dalle ore 7,00 alle 20,00, il tutto con le deroghe e precisazioni previste nel C.C.N.L. (artt. 36/47). Da evidenziare l'istituto della «reperibilità» introdotto dal contratto in vigore a garanzia dello svolgimento del servizio di portierato anche in situazioni di emergenza, ossia oltre l'orario lavorativo e con la massima tempestività di intervento; trattandosi di un compito obbligatorio per i lavoratori che fruiscono dell'alloggio, è indispensabile che il datore di lavoro fornisca al dipendente idonei mezzi di comunicazione; in ogni caso, la reperibilità deve essere garantita nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni alla settimana e per 48 settimane all'anno, nel rispetto del riposo settimanale, delle festività e del periodo di ferie e retribuito con compenso extra. Comunque, il portiere ha diritto di percepire dall'amministratore, per il lavoro svolto nelle domeniche, la paga giornaliera, pari ad un 1/26 della retribuzione mensile, con la maggiorazione del 40% per cento e, per il lavoro svolto nelle altre festività, il doppio della retribuzione giornaliera prevista, ugualmente computata, oltre la maggiorazione del 40%, ai sensi della l. 16 aprile 1954, n. 111 e della l. 16 maggio 1956 n. 526 (Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1991 n. 11429; Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 1990, n. 7774; ad avviso di Trib. Milano 5 novembre 1992, tale lavoro suppletivo va approvato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 5, c.c.). I riposi settimanali
Qualora, poi, lo stesso portiere abbia lavorato la domenica senza fruire nella settimana di un giorno di riposo compensativo, ha diritto anche al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali e di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra giornata di retribuzione, va determinato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che, anche utilizzando strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva, tenga conto della gravosità delle prestazioni lavorative e dell'effetto usurante del mancato riposo, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile contrattualmente in astratto ed essendo in contrasto con la norma imperativa dell'art. 36 Cost. (Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1991, n. 1386). Resta ferma, ovviamente, la retribuzione ulteriore in caso di lavoro straordinario e la maggiorazione della paga oraria qualora il portiere presti lavoro notturno. Come tutti gli altri lavoratori, il portiere ha, comunque, diritto ad una giornata di riposo alla settimana (art. 2109 c.c.), di regola di domenica, salvo la facoltà delle parti di fissare un altro giorno; ha, altresì, diritto alle ferie annuali (art. 39, comma 3, Cost.), che gli servono per recuperare le energie psico-fisiche; in caso di malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato, con versamento di un'indennità giornaliera con oneri a carico della Cassa portieri; se è in gravidanza, si applica l'astensione obbligatoria e facoltativa, stante il divieto di licenziamento, mantenendo una quota rilevante della retribuzione ordinaria. Più ridotto è, invece, l'orario di lavoro contrattualmente definito per gli altri lavoratori, quali in particolare gli addetti alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e delle piscine, degli spazi destinati a verde, i c.d. pulitori che si occupano della pulizia delle parti comuni nonché gli operai specializzati addetti alla manutenzione degli immobili e dei relativi impianti. In conclusione
Di regola, il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, ma l'apposizione del termine al contratto può essere eccezionalmente consentita (l. 17 aprile 1962, n. 230 e d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), allorché sia compatibile con un'attività stagionale in locali di villeggiatura (ad esempio, al mare), oppure per l'esecuzione di una prestazione avente carattere occasionale (ad esempio, per la manutenzione di impianti sportivi). Da ricordare, poi, che il d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 («Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali»), convertito in l. 19 dicembre 1984, n. 863 , all'art. 5, ha disciplinato il rapporto di lavoro «ad orario inferiore rispetto a quello ordinario», cioè il c.d. part-time. Per quanto concerne, in particolare, il servizio di portierato, l'art. 48 del C.C.N.L. così recita: «Possono essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, sia a distribuzione orizzontale che verticale e/o mista. La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quelli previsti ai precedenti artt. 43 e 49, con un massimo, rispettivamente, di 36 e 32 ore settimanali ed un minimo, rispettivamente, di 20 e di 16 ore settimanali. Per i soli conviventi con portieri che usufruiscono dell'alloggio, si può instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale, con il minimo di cui al comma precedente ridotto a 12 ore settimanali. Ai soli fini del completamento del servizio, per le portinerie servite da portiere a tempo pieno, potranno essere instaurati rapporti con non meno di 15 ore settimanali e di 3 ore giornaliere». Pertanto, il condominio potrebbe assumere il portiere per un rapporto inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, o per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell'anno, e conseguentemente con riduzione proporzionale della retribuzione (d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61); l'orario ridotto può essere concordato ab initio o intervenire nel corso del rapporto, purché avvenga per iscritto (in quest'ultimo caso, la delibera assembleare che modifica il rapporto da tempo pieno in part time potrebbe essere approvata con la maggioranza semplice). Mette punto rammentare, inoltre, che l'art. 33 del C.C.N.L. disciplina il lavoro c.d. ripartito: si tratta, in buona sostanza, del ricorso al c.d. job sharing, in cui due (o più) persone congiuntamente adempiono la prestazione del portiere per l'intero orario di lavoro - consentendo, tra l'altro, di ovviare al problema del sostituto - mediante l'indicazione, nel relativo contratto, della suddivisione qualitativa e quantitativa dell'orario e/o delle prestazioni (con corrispondente suddivisione della retribuzione pro quota), salvo prevedere la possibilità che i medesimi lavoratori possano modificare la misura percentuale e la collocazione temporale delle mansioni, informandone per il tempo il condominio. Non si esclude, infine, che lo stesso condominio possa ricorrere al contratto interinale o alla somministrazione (l. 24 giugno 1997, n. 196 e d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), rivolgendosi ad un'agenzia autorizzata, la quale «affitta» il lavoratore, per un periodo di tempo predeterminato, al fine di svolgere le mansioni richieste dall'utilizzatore (ad esempio, per sostituire altro dipendente del condominio che si assenti per ferie o per aspettativa). |