La nuova disciplina della risoluzione del leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore

Gianfranco Benvenuto
13 Settembre 2017

Con la Legge n. 124 del 4 agosto 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, il legislatore (ai commi da 136 a 140 dell'articolo unico) ha dato soluzione alla questione relativa ai diritti, rispettivamente del concedente e dell'utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto di leasing anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Premessa

Con la Legge n. 124 del 4 agosto 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, il legislatore (ai commi da 136 a 140 dell'articolo unico) ha dato soluzione alla questione relativa ai diritti, rispettivamente del concedente e dell'utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto di leasing anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Come noto, la giurisprudenza (Cass. 23 maggio 2008 n. 13418; Cass. 29 aprile 2015 n. 8687; Cass. 9 febbraio 2016 n. 2538) aveva ormai stabilmente chiarito la differente disciplina applicabile ai contratti sciolti per effetto del fallimento e a quelli risolti anteriormente ad esso, affidando i primi a quanto stabilito dall'art. 72-quater l.fall. e i secondi alle disposizioni dell'art. 1526 c.c. previste per il contratto di vendita con patto di riservato dominio a cui il leasing con finalità traslative viene assimilato.

La disciplina e le problematiche operative

Il trattamento riservato dall'art. 72-quater l.fall. alla società di leasing consente a questa di compensare ogni proprio residuo credito alla data del fallimento con quanto ricavato dalla ricollocazione del bene alla cui restituzione ha diritto per effetto del fallimento stesso (Cass. 1 marzo 2010 n. 4862; Cass. 3 settembre 2015 n. 17577), salvo il credito della curatela pari all'eventuale ulteriore differenza, ove esistente, nel caso in cui la risoluzione sia intervenuta in epoca di avanzata esecuzione del contratto, con conservazione di un forte valore residuo da parte del bene (come può accadere nel leasing immobiliare).

Il problema, in termini operativi, risulta più complesso per i contratti risolti anteriormente al fallimento, in quanto il rinvio all'art. 1526 c.c. lascia margini di incertezze e motivi di recriminazione da parte del concedente e alimenta il contenzioso legato: i) alla determinazione dell'equo compenso da riconoscere al concedente una volta operata la restituzione delle rispettive prestazioni secondo la regola generale della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1458 c.c.) e ii) all'opponibilità al fallimento delle clausole che pattuiscono penali ex art. 1382 c.c. estese solitamente a tutti i canoni scaduti e a scadere sino all'esaurimento del contratto, richiesta che apre l'ulteriore questione della riduzione della penale ex art. 1384 c.c. (Cass. 17 gennaio 2014 n. 888)

È interessante ed utile a tale riguardo ricordare come la giurisprudenza faccia rientrare nell'equo compenso tanto la remunerazione del godimento del bene, equivalente alla quota interessi presente in ciascuna rata scaduta e pagata, quanto il deprezzamento conseguente alla sua obsolescenza e logoramento per l'uso, ma non il risarcimento del danno nel senso del lucro cessante per il mancato guadagno del concedente per l'anticipata interruzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2008 n. 13418; Cass. 8 gennaio 2010 n. 73; Cass. 27 settembre 2011).

La soluzione offerta dalla giurisprudenza

Al problema ha cercato di dare una soluzione il Tribunale di Milano attraverso una circolare della sezione fallimentare (in questo portale) che, anche allo scopo di offrire un'armonizzazione con la disciplina ricavabile dall'art 72-quater l.fall., ha inteso quantificare l'equo indennizzo ex art. 1526 c.c. riconoscibile al concedente, nella differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale originariamente pattuito ed il valore del bene al momento della restituzione al netto dei canoni già ottenuti.

Riassumendo, la società di leasing, secondo questo orientamento, ha diritto di insinuare al passivo fallimentare il corrispettivo contrattuale meno i canoni di locazione già corrisposti e meno il valore del bene immobile secondo i prezzi correnti (o la stima) alla data di restituzione dell'immobile.

Questa soluzione, che ha l'indiscutibile merito di abbattere il contenzioso in tema di Leasing, si discosta dalle indicazioni offerte dalla Cassazione in ordine alla determinazione dell'equo compenso, che, come già visto, non dovrebbe tener conto del risarcimento del danno legato al mancato guadagno, che invece nel criterio milanese è introdotto quale forma di risarcimento della perdita, atteso che il dato economico a cui parametra l'indennizzo è proprio “l'intero corrispettivo contrattuale originariamente pattuito”, comprensivo dunque della parte remunerativa pari alla quota interessi calcolata su ciascuna rata.

Tale soluzione è connotata da un forte pragmatismo: da un lato, infatti, si contrappone all'insegnamento della Cassazione, secondo cui il concedente non può chiedere il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, poiché con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità del credito (così Cass. 3 settembre 2015 n. 17577), né peraltro l'art. 1526 c.c. prevede forme di risarcimento ulteriori rispetto all'equo compenso.

Dall'altro, con senso di sintesi, prende atto del fatto che tutti i contratti di leasing prevedono clausole penali su cui i concedenti fondano domande di riconoscimento del credito dei canoni ancora da corrispondere a titolo risarcitorio: sotto tale ultimo profilo la soluzione milanese è un tentativo di arginare dette domande nel rispetto, peraltro, della convenzione di Ottawa sul Leasing internazionale del 28 maggio 1988 recepita con L. 14 luglio 1993 n. 259, alla stregua della quale il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (così Cass. 17 gennaio 2014 n. 888).

La soluzione del legislatore

La soluzione offerta al problema dal legislatore attraverso la L. n. 124/2017 è ancora differente e assimilata a quella già testata attraverso l'art. 72-quater l.fall. salvo che per l'introduzione di un aspetto premiale (e giuridicamente discutibile in termini di equità e par condicio).

Il legislatore (art. 1, comma 137, L. n. 124/2017) innanzitutto fissa in sei mensilità (o due trimestralità) il limite massimo di tolleranza della morosità oltre il quale il concedente è legittimato ad invocare la risoluzione per grave inadempimento, indicazione utile a chiudere ogni contenzioso sulla misura della gravità dell'inadempimento dell'utilizzatore.

Il comma 139 dell'art. 1 stessa legge detta le regole per una rapida ricollocazione del bene a seguito della risoluzione, stabilendo che la sua stima sia eseguita da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione o, in difetto, da un perito indipendente scelto dal concedete in una rosa di almeno tre operatori esperti previamente comunicati all'utilizzatore, e che la vendita o la ricollocazione del bene sia eseguita attraverso procedure competitive nel rispetto di principi di celerità e trasparenza.

Al comma 138 la legge stabilisce, infine, i reciproci doveri di restituzione delle parti a seguito della risoluzione del rapporto, indicando quello dell'utilizzatore nella restituzione del bene e quello del concedente nella restituzione (eventuale) di una somma pari a quella ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene a valori di mercato, dedotti: i) i canoni scaduti e non pagati, ii) i canoni a scadere in linea capitale e iii) il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione (È posto a carico dell'utilizzatore e dedotto dal suo credito altresì ogni tipo di spesa legata alla restituzione, alla stima e alla conservazione per il tempo necessario alla vendita).

A tale riguardo non sfuggirà come la sottrazione dal prezzo di vendita anche del prezzo pattuito per l'opzione offra un vantaggio alle società di leasing tanto maggiore rispetto a quello già accordato dal Tribunale di Milano nella circolare interpretativa della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. applicata al leasing, quanto inopinata, in quanto l'opzione d'acquisto concessa all'utilizzatore costituisce una semplice aspettativa senza nessuna tutela. Ne non si comprende, dunque, se non nell' ottica di una pressione lobbistica, a quale titolo si ponga la deduzione del prezzo d'opzione a base di un danno patito dalla società di leasing a seguito della risoluzione del contratto.

In termini di par condicio, le società di leasing si trovano così collocate in una posizione di vantaggio rispetto ad ogni altro creditore, le cui aspettative risarcitorie riposte in un diritto d'opzione non esercitato dal debitore non trovano certamente ingresso in seno al fallimento.

La soluzione, nella sua generosità, dovrebbe quantomeno avere il merito di contrastare le richieste di ulteriore risarcimento danno affidate alle clausole penali sempre presenti nei contratti di leasing.

Al riguardo soccorre non solo il criterio equitativo del risarcimento, già assorbito dallo stesso testo legislativo, ma anche il carattere imperativo di cui sembra essere espressione la legge, che reca disposizioni “finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione concorrenza e apertura dei mercati”, che farebbero propendere per una esclusione delle pretese fondate su clausole non armonizzate agli stessi principi, soprattutto in considerazione del fatto che andrebbero ad ulteriore discapito della massa dei creditori, buona parte dei quali non dispone delle stesse leve di forza al momento della stipula dei contratti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.