Revoca giudiziale dell'amministratore e prorogatio imperii
22 Settembre 2017
In caso di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio è operante l'istituto della c.d. prorogatio imperii?
L'istituto della prorogatio imperii, di matrice prettamente giurisprudenziale, consente e, anzi, impone all'amministratore di condominio di continuare a provvedere, ancorchè la nomina non sia stata rinnovata o sia venuta meno, ad una gestione interinale dell'amministrazione in quanto sussisterebbe una presunzione di conformità all'interesse dei condomini alla continuità nel tempo della gestione condominiale. Posto che, però, la revoca giudiziale in tanto può essere dichiarata in quanto l'amministratore abbia tenuto un comportamento contrario agli obblighi assunti nei confronti dei condomini ex art 1129 c.c., può ben dubitarsi, in detto caso, dell'applicabilità dell'istituto in questione. D'altronde, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di condominio negli edifici, la prorogatio imperii dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione - si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, comma 2, c.c. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina. Ne consegue che l'amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta prorogatio rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2012, n. 18660). |