Installazione di videocitofono

18 Ottobre 2017

Può il singolo condomino installare un videocitofono all'ingresso dello stabile?

Può il singolo condomino installare un videocitofono all'ingresso dello stabile?

L'utilizzazione del videocitofono può essere ammessa al solo fine di identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati, alla condizione, tuttavia, che non avvenga la registrazione delle immagini.

L'esistenza di tali apparecchiature - di norma, collocate all'ingresso degli edifici ed in corrispondenza di campanelli - deve essere conosciuta attraverso un'informativa agevolmente rilevabile, a meno che non siano utilizzate per fini esclusivamente personali (art. 5, comma 3 del Codice della privacy e, in particolare, par. 6.2.4. del provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004).

In proposito, il recente vademecum emanato dal Garante della privacy in data 10 ottobre 2013, ha precisato che «i moderni videocitofoni, così come le altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza (per cui) in questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza».

Si è aggiunto, però, che «tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione» (ad esempio su internet); per le stesse ragioni, «se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell'apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello».

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