Sostituto del portiere

18 Settembre 2017

È possibile sostituire provvisoriamente il portiere dello stabile e, in caso affermativo, qual è il regime giuridico applicabile relativamente al rapporto di lavoro instaurato con il sostituto?

È possibile sostituire provvisoriamente il portiere dello stabile e, in caso affermativo, qual è il regime giuridico applicabile relativamente al rapporto di lavoro instaurato con il sostituto?

Nel C.C.N.L. di settore è prevista espressamente la possibilità per il condominio di assumere una persona che sostituisca il portiere titolare nei periodi di assenza - si pensi a ferie, malattia, maternità, servizio militare - e che può essere o un suo convivente, se il lavoratore usufruisce dell'alloggio, oppure un soggetto estraneo.

Nel primo caso, il trattamento economico e normativo sarà lo stesso di cui gode il portiere, rapportato alla durata della prestazione; diversamente, il sostituto avrà diritto, oltre al corrispettivo contrattualmente previsto, anche ad un'indennità sostitutiva dell'alloggio, dell'energia elettrica riconosciuta e del riscaldamento (il tutto sempre riferito al periodo di lavoro svolto).

Comunque, l'eventuale nullità del contratto comporta che, per il rapporto di lavoro del detto sostituto, ancorché persona appartenente al nucleo familiare del portiere titolare, trovi applicazione la disciplina dell'art. 2126 c.c., con la conseguenza che l'obbligo di retribuire le prestazioni di fatto del sostituto è a carico del condominio dell'edificio destinatario delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 1991, n. 6099); sempre riguardo alle prestazioni del sostituto del portiere di immobili urbani, la nullità delle clausole del contratto collettivo, che ne prevedono l'opera con compenso a carico del portiere, il quale intenda esercitare la prevista facoltà di assentarsi temporaneamente dal servizio, facoltà condizionata a tale sostituzione, non comporta che quest'ultimo, ove non si avvalga del detto sostituto, abbia diritto alla quota di salario che altrimenti egli avrebbe dovuto erogargli (Cass. civ., sez. lav., 5 giugno 2000, n. 7480).

Devono considerarsi invalide, per contrasto con le norme imperative di legge sul diritto del lavoratore subordinato al riposo ed all'integrale percezione della retribuzione, le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per il servizio nei giorni mensili festivi l'opera di un sostituto da compensare con quota parte del salario mensile o, mancando il sostituto, la sola maggiorazione del 40% nelle domeniche ed una sola quota di 1/30 del salario mensile, oltre il 40%, nelle altre festività (Cass. civ., sez. lav., 6 febbraio 1986, n. 759).

E' stato, invece, escluso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 13 dicembre 1993) che l'amministratore possa svolgere le mansioni di portiere di fatto, in quanto non è prospettabile che, in un medesimo soggetto, si cumulino simultaneamente le due qualifiche di datore di lavoro e di lavoratore subordinato.

Infine, è stato riconosciuto il diritto dei condomini di assumere un portiere notturno che garantisca la vigilanza dell'immobile nell'arco dell'intera giornata, coprendo la fascia oraria tra le ore 22,00 e le ore 6,00, con una retribuzione maggiorata a seconda che l'incarico affidatogli sia ordinario o straordinario; né si può escludere che gli stessi condomini, attesa la dimensione dello stabile, la complessità delle mansioni, la molteplicità degli impianti, si orientino addirittura per l'assunzione di un secondo portiere (quest'ultima fattispecie è stata esaminata da Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1987, n. 5905).

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