Il condominio come datore di lavoro

10 Ottobre 2017

La presenza di un lavoratore condominiale obbliga ad approfondire le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che – per scelta legislativa – considerano la proprietà immobiliare un caso a parte rispetto al resto del mondo lavorativo italiano. Il condominio è l'unico luogo di lavoro dove la presenza di un dipendente non comporti l'obbligo di DVR, di RSPP, di addetti alle emergenze, di sorveglianza sanitaria anche quando eventualmente necessaria. Una eccezione che molti ignorano.
Le leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Una brevissima cronistoria è necessaria: le prime leggi italiane che si occupano di prevenzione infortuni e igiene del lavoro per tutti i lavoratori risalgono agli anni cinquanta del secolo scorso, e parzialmente sopravvivono nei testi oggi vigenti.

Dai d.P.R. n. 547/1955 e n. 303/1956 si è passati al d.lgs. n. 626/1994 per arrivare all'attuale d.lgs. n. 81/2008, impropriamente detto «testo unico per la sicurezza sul lavoro», che costituisce la principale legge di riferimento. Da essa si parte per capire come classificare (e tutelare) un lavoratore.

Il lavoro nel condominio

Ci sono due sostanziali modalità di lavorare: in modo autonomo (chi opera senza vincolo di subordinazione) o in modo subordinato. Parimenti, sono tre i ruoli che una persona che lavora può ricoprire: lavoratore autonomo, lavoratore subordinato, datore di lavoro. Differenti sono le modalità di tutela a seconda della modalità lavorativa e del ruolo ricoperto: in estrema sintesi, il datore di lavoro tutela i propri lavoratori subordinati, mentre il lavoratore autonomo deve tutelarsi da solo.

Il d.lgs. n. 81/2008 definisce il «lavoratore» come la persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, e il «datore di lavoro» come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Sono quindi necessari un rapporto di lavoro, un'organizzazione, poteri decisionali e di spesa; senza dimenticare il principio di effettività richiamato dall'art. 299 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, che considera «datore di lavoro di fatto» chi esercita di fatto poteri direttivi nei confronti di lavoratori.

A fronte di quanto esposto, possiamo cominciare ad indicare chi certamente non è un lavoratore condominiale:

  • chi compie attività fai-da-te, liberamente e gratuitamente e nei limiti di competenza normati;
  • i lavoratori autonomi chiamati per attività occasionali (idraulico, antennista, ecc.);
  • i lavoratori di una ditta in appalto (che comprende un datore di lavoro e uno o più lavoratori subordinati);
  • lavoratori terzi che accedono alle parti comuni per necessità dei condomini (postini, impiantisti di telecomunicazioni o servizi, lavoratori per conto dei singoli condomini);
  • i condomini stessi ed i visitatori.

Questa ultima, un po' imbarazzante, precisazione appare indispensabile leggendo fantasiose interpretazioni di legge che attribuiscono all'amministratore condominiale competenze che mai il legislatore si è sognato di prevedere.

Chi è il lavoratore condominiale

Il condominio è datore di lavoro quando assume una lavoratrice o un lavoratore con un contratto, un orario, uno stipendio. Ma è anche datore di lavoro «di fatto» quando esercita poteri direttivi verso lavoratori formalmente incaricati con forme di contratto lecite (appalto, contratto d'opera, lavoro occasionale, ecc.) ma utilizzate non correttamente (al lavoro atipico e alla delicatezza della sua gestione è dedicata un'autonoma scheda).

Ci concentriamo ora sul caso più diffuso e più classico: il lavoratore «a busta paga», il dipendente tradizionale.

Quando un condominio contrattualizza le prestazioni d'opera di un custode, di un portiere, di un addetto alle pulizie, di un giardiniere, di un manutentore, quando applica un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) diventa datore di lavoro. La tipologia di legge sulla sicurezza sul lavoro da applicare deriva – unico caso nel mondo lavorativo italiano – dalla tipologia di CCNL applicato: infatti il legislatore, fin dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994, ha stabilito che nei riguardi dei lavoratori di proprietà immobiliare si debba prevedere un'applicazione ristretta della sicurezza sul lavoro. Nel d.lgs. n. 626/1994 questa esplicita previsione era contenuta nell'art. 1 comma 3, oggi ci si deve riferire al contenuto dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, il citato «testo unico».

Chi è il datore di lavoro

È pacifico che il lavoratore venga assunto e lavori nell'interesse di tutti i condomini, così come è pacifico che chi «esercita i poteri decisionali e di spesa» (frase discriminante per individuare il datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008) sia l'assemblea dei condomini. Ma più volte gli Organi di Vigilanza hanno precisato che le responsabilità penali richiedono l'individuazione, quando possibile, di una figura precisa: questa figura nel condominio è incarnata da colui ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari, e quindi l'amministratore pro tempore.

Nei condominii con dipendente privi di amministratore tutti i condomini sono datori di lavoro allo stesso livello, e tutti pagano la stessa sanzione (senza condivisioni o frazionamenti) in caso di violazioni alle leggi sulla sicurezza sul lavoro.

Aggiungiamo una costatazione ovvia, ma che le affermazioni di stampo commerciale diffuse nel mondo condominiale rendono necessaria: nei condomini privi di dipendenti il datore di lavoro non esiste.

La tutela richiesta dalla legge

Il citato art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 si occupa dell'ambito operativo della legge; quando precisa che il decreto si applica a tutte le attività, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori, aggiunge «fermo restando quanto previsto ai commi successivi», individuando una serie di precisazioni o di eccezioni all'applicazione indiscriminata della legge.

Tra queste eccezioni, l'art. 3 (commi dall'8 al 12-bis) individua una ridottissima applicazione della legge per una serie di categorie di lavoratori, tra cui al comma 9 i «lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati». Per questi lavoratori, che sono i classici lavoratori di condominio (essendo quel CCNL normalmente applicato nella proprietà immobiliare), il legislatore ha previsto obblighi di informazione e formazione, fornitura di dispositivi di protezione individuale in funzione delle mansioni e, ove necessarie, fornitura di attrezzature conformi al titolo III dello stesso d.lgs. n. 81/2008. Nulla di più, nulla di meno: tutti e soli questi quattro obblighi sono sanzionati, ma nessun obbligo non indicato nel comma 9 dell'articolo 3 deve ritenersi sussistente per un datore di lavoro di lavoratore soggetto al CCNL dei proprietari di fabbricati.

Il d.lgs. n. 81/2008, come detto, non è propriamente un testo unico: altre leggi vigono indipendentemente da esso, ed ogni valutazione sull'applicabilità o meno dipende dalla correlazione con il comma 9 dell'art. 3. Per esempio, non risultano collegati al disposto di detto articolo: il d.p.r n. 462/2001 (verifiche periodiche degli impianti di messa a terra), il d.lgs. n. 151/2001 (tutela della maternità), il d.lgs. n. 66/2003 (che obbliga a visite mediche biennali i portieri notturni): in questi casi gli obblighi del datore di lavoro non risentono di alcuna limitazione.

Gli obblighi non presenti

Non esiste altro luogo di lavoro in cui sia presente un lavoratore e non siano obbligatori il documento di valutazione dei rischi (DVR), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), gli addetti antincendio e primo soccorso con relativa formazione, il medico competente ove siano presenti lavorazioni da sorveglianza sanitaria.

Il condominio è una caso completamente a parte e come tale deve essere trattato, applicare ciecamente la sicurezza sul lavoro aziendale a un condominio con dipendenti comporta la nomina di figure non richieste e in almeno un caso certamente illecite: la sorveglianza sanitaria non obbligatoria, recita l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, è vietata. Va ribadito decisamente: il condominio con dipendenti soggetti al CCNL dei proprietari di fabbricati non deve redigere alcun DVR, nominare alcuna figura di sicurezza (né RSPP, né addetti, né medico competente) né far nominare dai lavoratori alcun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; la conferma di quanto sopra viene dal comma 3 dell'art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 che, seguendo una strada già tracciata dal previgente d.lgs. n. 626/1994, per i lavoratori di condominio non richiede informazione sui nominativi di RSPP, medico competente, addetti: perché queste figure non sono richieste, in questo particolare e specifico caso che riguarda i lavoratori soggetti al CCNL dei proprietari di fabbricati.

I (pochissimi) condomini che applicano ai dipendenti contratti diversi, per esempio del turismo o del commercio e servizi, restano invece soggetti alla sicurezza sul lavoro prevista dal d.lgs. n. 81/2008 nella sua interezza.

La sostanza e non la forma

Non resta quindi che prendere atto delle richieste del legislatore: nella proprietà immobiliare, se si applica il CCNL di settore, la sicurezza sul lavoro dei dipendenti è moltissima sostanza e pochissima forma.

Sono richieste informazione (anche informale) e formazione (da dimostrare con attestati di frequenza ai corsi «base»), sono richiesti dispositivi di protezione per quanto serve e attrezzature a norma di legge. Tutto quanto eccede da questo piccolissimo elenco non è richiesto dal legislatore, che vuole ottenere prevenzione infortuni a basso costo, evidentemente sapendo che ogni spesa non strettamente indispensabile per raggiungere il risultato si riflette sulla collettività. Punto fermo, naturalmente, è la tutela del lavoratore e per raggiungerla sono necessari comunque dei passi (v. più avanti nel testo nel box «applicazioni pratiche»).

Il datore di lavoro committente

Essere datore di lavoro vuole dire, quando si commissionano opere nel proprio ambiente di lavoro, diventare «datore di lavoro committente» soggetto agli obblighi di tutela indiretta dei lavoratori esterni.

L'obbligo giuridico è nell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede al datore di lavoro committente una serie di obblighi sanzionati tra cui la verifica, anche documentale, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che intervengono, oltre alla promozione di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro redigendo un documento, unico per tutti, di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), nel quale si indichino le misure per eliminare le interferenze o gestire quelle non eliminabili. I costi per queste misure devono essere esplicitati nel contratto, ove presente, a pena di nullità. Sia la mancata verifica di idoneità tecnico professionale che la mancata redazione del DVURI sono sanzionate penalmente; essendo obblighi con produzione cartacea, quindi formali, il loro rispetto è facilmente verificabile in qualunque momento da parte degli Organi di Vigilanza.

Va ricordato che questi obblighi non sono presenti nei condomini senza dipendenti, per assenza del datore di lavoro e quindi del soggetto obbligato. Solo il cantiere edile, lo ripetiamo, prevede obblighi di sicurezza per il committente «puro» di un'opera. L'assenza di applicabilità dell'art. 26 non deve produrre assenza di cautele (v. scheda tecnica «appalto non edile»).

Applicazioni pratiche: come tutelare il lavoratore

Avere un dipendente vuole dire tutelare una persona, che non deve ammalarsi per colpa del lavoro né farsi male durante il lavoro.

A questo proposito alcune azioni devono essere compiute da parte del datore di lavoro (l'amministratore pro tempore), utilizzando gli articoli di legge, l'esperienza professionale, il buon senso.

Analizziamo per punti i concetti fondamentali e un caso particolare.

1) Gli obblighi di legge sono solamente quattro: informazione, formazione, fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) in funzione delle mansioni e fornitura di eventuali attrezzature a norma di legge. Come fornire correttamente quanto richiede il legislatore senza un processo di presa di coscienza degli ambienti, degli impianti, delle mansioni, delle necessità lavorative? Appare quindi evidente che un processo di valutazione del rischio sia necessario, processo dal quale può mancare la forma (il documento) ma non la sostanza, cioè la fornitura di corrette informazione e formazione, di idonei DPI, delle attrezzature necessarie.

2) Chi può svolgere correttamente il processo di valutazione del rischio? Ancora: l'obbligo di adempiere agli ormai famosi quattro obblighi è in capo al datore di lavoro, che si può far aiutare da chi ritiene opportuno al fine di tutelare il lavoratore nel rispetto della legge. La consulenza di una figura professionale di supporto appare in molti casi più che opportuna, per quanto certamente non obbligatoria e non chiamata RSPP. Chi si fa nominare RSPP di un condominio con dipendenti soggetti al CCNL dei proprietari di fabbricati non conosce la materia in cui vorrebbe dichiararsi competente.

3) In assenza di obbligo di DVR, documento dal contenuto normato che se non è richiesto dalla legge non deve essere redatto per mere questioni di opportunità, è certamente meglio che un processo di valutazione del rischio – soprattutto se richiesto ad un consulente professionista – sia accompagnato da una relazione scritta, nella quale si indichi la strada percorsa per analizzare la situazione esistente e si propongano adeguamenti (nel rispetto degli obblighi di legge) o miglioramenti (ove non si possono riscontrare obblighi di legge). La relazione sulla valutazione del rischio può certamente essere utilizzata per cercare «dati sulle condizioni di sicurezza» per il registro di anagrafe condominiale oppure per evidenziare carenze di manutenzione, ma deve essere ben chiaro che il primo obbiettivo se si parla di sicurezza del dipendente deve essere il rispetto dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008. Un estintore in guardiola (non richiesto dalla legge) con formazione insufficiente inadeguata è un doppio errore che può portare a spiacevolissime conseguenze per il datore di lavoro.

4) La formazione di un dipendente, uno dei pochi obblighi per il datore di lavoro di condominio, deve avere una durata minima di 8 ore e un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. L'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 richiede l'applicazione di un Accordo Stato-Regioni sottoscritto nel dicembre 2011 e di tutta la burocrazia conseguente in tema di organizzazione del corso, scelta dei docenti, tenuta dei registri firma, produzione di attestati e – preliminare a tutto – richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici Territoriali ove esistenti nel territorio e nel settore. Questo preciso obbligo – peraltro non sanzionato – è spesso disatteso per pura ignoranza da parte di chi tiene i corsi sulla esistenza di OPT specifici, che nel settore sussistono ma solo in alcuni territori. Un altro problema è spesso palesato dagli attestati, che sono la cartina di tornasole immediata della competenza di chi ha organizzato il corso: quando si leggono codici ATECO (che individuano i settori lavorativi) che rimandano ad operatori di discarica o ad addetti al catering, il dubbio sull'inadeguatezza della formazione appare lecito.

5) La sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti al CCNL dei proprietari di fabbricati non è richiesta dalla legge (tranne in un caso). E' giusto precisare che nel mondo del lavoro la sorveglianza sanitaria con nomina del medico competente è dovuta quando la valutazione del rischio evidenzia precisi e normati rischi quali per esempio il rumore, il rischio chimico, il rischio dovuto alla movimentazione dei carichi, il rischio biologico. Nel mondo condominiale, però, la nomina del medico competente non è comunque prevista dall'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008: siccome l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta accertamenti sanitari sui lavoratori da parte del datore di lavoro, fatti salvi ovviamente gli obblighi di legge, la sorveglianza sanitaria in condominio è da considerarsi non consentita. Il datore ha la possibilità di accertare in ogni momento l'idoneità del lavoratore invocando il citato art. 5, che permette questa possibilità ricorrendo ad istituti pubblici. L'unico caso in cui in un condominio la legge preveda visite mediche per un dipendente, per la precisione biennali, è il lavoro notturno, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003.

6) Il lavoro notturno si associa quasi sempre ai rischi dovuti al lavoro solitario. Questo tipo di lavoratore, essendo appunto solo per tutto il turno, potrebbe trovarsi in gravi difficoltà ed impossibilitato a segnalarle in caso di infortunio. Questo problema, teoricamente, è presente anche per il classico portiere che, in alcuni momenti della giornata o dell'anno (in occasione di periodi feriali, per esempio), può essere considerato lavoratore solitario. Il lavoratore diurno, però, ha pressoché sempre riscontri automatici costituiti dagli incontri con i condomini e con i visitatori, dall'arrivo del postino, dalle telefonate personali: è quindi in generale automaticamente controllato. La valutazione del rischio per un lavoratore notturno solitario deve prevedere sempre e comunque la fornitura di un telefono cellulare da portare indosso, per allertare i servizi di soccorso pubblici; ma è anche possibile che il lavoratore perda conoscenza e quindi non sia in grado di allertare volontariamente i soccorsi. Esistono sul mercato dispositivi automatici detti «a uomo morto» che, in caso di assenza di movimenti del lavoratore per un tempo stabilito, inviano un segnale di allarme convenzionale a call center privati che allertano i soccorsi. Non dimentichiamo che oltre ad arrivare sul posto, i soccorritori devono essere in grado di raggiungere il lavoratore nel luogo in cui l'infortunio è avvenuto (cosa non sempre immediata, ma favorita oggi dai sistemi GPS). Esistono anche procedure operative dirette che, sempre con riferimento a call center privati, prevedono periodiche chiamate di controllo e, in caso di necessità, allertano automaticamente i soccorsi. Ci sono controindicazioni a questi sistemi, principalmente basate sulla possibilità di falsi allarmi e sulla ripetitività delle procedure che, col tempo, ne compromettono l'efficacia. Inoltre, ove fosse possibile che il lavoratore si assopisca durante il lavoro notturno (il custode in questi casi si può ridurre a svolgere il ruolo di «piantone», che non favorisce l'attenzione e lo stato di coscienza) deve essere previsto un sistema alternativo, essendo ogni sistema «a uomo morto» ovviamente inutilizzabile.

Criticità operative

Nei condomini può capitare di trovare situazioni difficili da risolvere, in primis perché non vengono percepite come rischiose («I parapetti sono sempre stati così bassi e nessuno è mai caduto!»), oppure perché mai affrontate o anche perché modificabili solo con grandi sforzi economici. Eppure il lavoratore deve essere tutelato, anche e soprattutto quando gli altri obblighi «burocratici» sono assenti. La sfida tecnica e gestionale è ottenere il risultato con la minima spesa, utilizzando professionalità e buon senso.

Guardiola anni sessanta, con ampie vetrate e coibentazioni insufficienti: il lavoratore ha troppo freddo d'inverno e troppo caldo d'estate; risolvere la seconda situazione appare ancora un lusso

I convogliatori delle canne di caduta dei rifiuti sono nati nel dopoguerra e, troppo spesso, non hanno mai ricevuto idonea manutenzione. Il sistema di blocco non funziona più, i locali non sono lavabili, le condizioni di igiene sono pericolosamente carenti.

La sostituzione di lampadine non è vietata dalla legge, purché siano presi tutti gli accorgimenti di sicurezza che – per esempio – evitino la possibilità che il lavoratore finisca nel vuoto cadendo dalla scala portatile. A questo proposito, seguendo la legge, ci sono lavorazioni che bisogna necessariamente effettuare in coppia e che il singolo lavoratore, semplicemente, non può fare. Come accedere alle plafoniere in immagine.

Guida all'approfondimento

N. Mordà, A. C. Pallone, P. Boati, La sicurezza e la gestione tecnica del condominio, Maggioli Editore, 2015

C. Moretti, Millescale 1999-2014 – Archivio storico sulla sicurezza dei lavoratori nel condominio, ANACI Milano, 2014

C. Moretti, Sicurezza sul lavoro nel condominio, Boopen, 2011

P. Masciocchi, Sicurezza del lavoro in condominio - Quesiti e soluzioni - Obblighi dell'amministratore - Adempimenti e sanzioni, Il Sole 24 Ore, 2010

M. Antoniotti, L'amministratore condominiale e la sicurezza del lavoro. Compiti. Responsabilità. Modulistica, Maggioli Editore, 2009

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