L'appalto edile

20 Ottobre 2017

L'appalto edile è la situazione più complessa da gestire per la sicurezza sul lavoro di un appalto, nel condominio come nella proprietà privata. Obblighi giuridici in capo al semplice «committente» fanno di ognuno di noi – dice la giurisprudenza – un garante della salute e della sicurezza dei lavoratori del cantiere. Nel condominio queste complessità si sommano al dover gestire le scelte, non sempre consapevoli e/o oculate, di una collettività.
Il cantiere edile

Il cantiere edile è definito come «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del d.lgs. n. 81/2008

»

(cosiddetto «testo unico» sulla sicurezza dei lavoratori). Il titolo IV, capo I, del d.lgs. n. 81/2008 costituisce la normativa che regola la sicurezza nei cantieri edili. Si applica soltanto per i lavori «edili o di ingegneria civile»: se il lavoro non è edile, non è soggetto alle regole illustrate in appresso e la differenza di adempimenti è veramente significativa. Su quali siano i requisiti per cui un lavoro sia da classificare edile o meno, si può discutere a lungo: per esemplificare, tutti i lavori con presenza di muratori sono edili (come sistema è banale, ma funziona). Se non ci sono muratori, alcuni lavori si possono considerare edili, altri no; l'elenco dei lavori considerati «edili o di ingegneria civile» è nel citato allegato X del d.lgs. n. 81/2008 e comprende ogni intervento possibile (manutenzione, risanamento, demolizione, ecc.) sulle parti fisse di un fabbricato, le opere stradali, gli scavi. Non sono lavori edili i puri interventi impiantistici da elettricista, idraulico, termotecnico, a meno che siano accompagnati da lavori edili. Attenzione a non confondere la tipologia dei lavori: la pulizia delle scale non è un lavoro edile; un trasloco non è un lavoro edile; la realizzazione di arredi non è un lavoro edile.

Esistono interventi che si collocano al limite del campo di applicazione del citato titolo IV: la sostituzione di un pannello isolante in cemento-amianto posto all'interno dei ventilconvettori di uno stabile, senza alcuna opera muraria, è un lavoro edile o impiantistico? In caso di dubbio non è inopportuno verificare con l'Organo di Vigilanza territoriale, formulando un quesito sull'applicabilità o meno nei casi limite. Nel caso specifico, è stato concretamente chiarito che sarebbe stato opportuno considerare l'intervento sui ventilconvettori come lavoro edile e quindi soggetto alla sicurezza cantieri.

Quando si applica la normativa?

In presenza di opere edili si applica sempre, indipendentemente da altre considerazioni: se il lavoro è classificabile come «edile o di ingegneria civile» (definizione che sarà precisata in seguito), il titolo IV capo I si applica. La presenza o meno di dipendenti del committente non è rilevante ai fini dell'applicazione o meno di questa sezione normativa.

Proprio per l'attribuzione di obblighi al «committente» dell'opera, il titolo IV capo I è l'unica parte del d.lgs. n. 81/2008 che si applica a tutti i privati cittadini.

Obblighi del committente

  • attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela
  • prevedere la durata delle lavorazioni
  • verificare l'idoneità tecnico professionale ed il numero presumibile di imprese e lavoratori autonomi
  • nominare, nei casi previsti, i coordinatori per la sicurezza
  • inviare la notifica preliminare
  • in caso di lavori con pratiche edilizie, consegnare documentazioni all'amministrazione concedente (per esempio: al Comune).

Nel caso di nomina dei coordinatori, il committente ha l'obbligo di verificare che il coordinatore rediga e consegni per tempo il «piano di sicurezza e coordinamento» e di verificare che il «coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione» (CSE) esegua con ragionevole frequenza opera di verifica e coordinamento in cantiere ed adotti gli eventuali necessari provvedimenti.

Inoltre, obbligo del committente (o del responsabile dei lavori, se nominato) è l'accertarsi che i costi per la sicurezza, stimati dal coordinatore, vengano pagati a chi effettivamente realizza le predisposizioni onerose che a quei costi sono legate: i costi devono finire in mano agli esecutori reali (e non devono essere incamerati per esempio dall'appaltatore, quando la realizzazione avviene per mano di un subappaltatore). L'accertamento può avvenire, per esempio, tramite l'ottenimento dal coordinatore di una «contabilità della sicurezza» confermata da chi ha titolo al ricevimento dei diversi costi.

Il committente

Chi è il committente? Il condominio, l'assemblea o tutti i condomini?

La figura del committente deve essere individuata in una persona fisica in quanto titolare di responsabilità penali: «nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori» (circolare Min. Lav. n. 41/1997, specifica sulla «direttiva cantieri» e tuttora concettualmente valida). L'amministratore pro tempore rivestirà, quindi il ruolo di committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.

In assenza di amministratore, i committenti di un lavoro condominiale sono evidentemente tutti i condomini insieme. In caso di proprietà unica, anche in presenza di un amministratore di beni il committente rimane il proprietario, fatta salva l'eventuale nomina di un «responsabile dei lavori».

Si possono delegare le responsabilità del committente?

Sì: secondo l'attuale formulazione dell'art. 93, comma 1, «il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori».

Il responsabile dei lavori, definito dal decreto correttivo «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto», è la figura (facoltativa) che esonera il committente dagli obblighi per i quali il responsabile lavori è stato incaricato formalmente (in forma scritta e con il dettaglio degli obblighi trasferiti, afferma anche la giurisprudenza). Si noti che nella prima versione del d.lgs. n. 81/2008 (vigente fino all'agosto 2009) non erano evitabili alcuni obblighi di verifica dell'operato del responsabile dei lavori: nella versione vigente è previsto l'esonero di responsabilità, con trasferimenti di compiti anche totali, purché siano correttamente previsti nell'incarico.

Il responsabile dei lavori può essere chiunque: non ci sono preclusioni alla nomina di questa figura, fatte salve tutte le considerazioni sull'onerosità di una figura comunque facoltativa e soprattutto sulla opportunità di scegliere persone idonee al fine di evitare la culpa in eligendo.

Aggiungiamo solamente (considerazione apparentemente banale, ma per esperienza non così ovvia) che l'amministratore di condominio, in quanto già committente, non può essere nominato dall'assemblea responsabile dei lavori: la nomina sarebbe ridondante ed inutile, perché l'amministratore ricopre già la figura – di committente, appunto – che ha le maggiori responsabilità possibili. Se l'amministratore non vuole essere investito degli oneri da committente di un lavoro edile condominiale ha una sola strada: dimettersi.

Obblighi minimi

L'adempimento minimo da parte del committente, anche per i lavori più banali, è riportato all'art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81/2008: verifica dell'idoneità dell'impresa esecutrice e richiesta di documentazioni; una dichiarazione sulle documentazioni ottenute e copia della notifica preliminare dovranno anche essere trasmesse al Comune in caso di pratica edilizia, ove necessaria, a pena di sospensione dell'efficacia della pratica stessa. La mancanza di documentazioni e quindi la sostanziale mancata verifica di idoneità può far incorrere in altre pesanti sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammende, ma anche sanzioni pecuniarie per la mancata trasmissione dei documenti all'amministrazione concedente la pratica edilizia (oltre alla già menzionata sospensione della pratica).

In caso di mancanza del coordinatore per la sicurezza, non è richiesto dalla legge che il committente si faccia consegnare il «piano operativo di sicurezza» (POS) dall'impresa esecutrice; ove ritenesse di chiederlo nonostante non sia obbligato a farlo, è opportuno che si accerti di essere in grado, per le proprie conoscenze della materia, di respingere un eventuale documento palesemente non pertinente al cantiere. La legge non richiede al committente di ricevere il POS dalle imprese, richiede all'impresa di redigerlo e conservarlo in cantiere ed al CSE, se necessario, di validarlo: c'è differenza.

Casi in cui i coordinatori sono necessari

Per la valutazione dei casi in cui i coordinatori sono necessari, il «testo unico» è tranciante: quando sono previste due o più imprese, la presenza di un coordinatore deve sempre essere messa in conto. Invece quando si presume che il lavoro venga eseguita da una sola impresa, con i propri dipendenti e con eventuali lavoratori autonomi (singoli e veramente autonomi), i coordinatori non sono mai necessari, poiché il verbo «coordinare” prevede la presenza di due diverse organizzazioni lavorative che, con una sola impresa, mancano. Da non dimenticare che il lavoratore autonomo, senza dipendenti e veramente autonomo (diverso dall'artigiano che lavora per un'impresa come fosse dipendente, anche se emette fatture), non è classificabile in alcun modo come «impresa” e non entra nel calcolo per determinare il numero di imprese esecutrici.

Nel dettaglio, ipotizzata la presenza nel cantiere di due o più diverse imprese, sono in generale tre le casistiche per la nomina di un coordinatore per la sicurezza:

  1. cantieri non soggetti alla pratica edilizia definita «Permesso di Costruire» (PdC), cioè cantieri di manutenzione ordinaria o soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) o Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e «comunque di importo inferiore ad euro 100.000»;
  2. cantieri non soggetti alla pratica edilizia PdC, cioè cantieri di manutenzione ordinaria o soggetti a DIA o CIA o SCIA, ma di importo superiore ad euro 100.000;
  3. tutti gli altri casi, cioè cantieri con PdC.

Prima di schematizzare l'obbligo, va precisato che la differenziazione relativa ai 100.000 euro pone alcuni dubbi interpretativi: non è infatti chiaro se la cifra vada o meno depurata di IVA, né se quel comunque si riferisca ai soli cantieri con permesso di costruire o a tutti i cantieri. In modo assolutamente cautelativo, riformuliamo i tre casi possibili con lo schema che segue:

In evidenza

caso 1

due o più imprese

no PdC

< 100.000 €

nomina del solo CSE

caso 2

due o più imprese

no PdC

> 100.000 €

nomina di CSP+CSE

caso 3

due o più imprese

sì PdC

nomina di CSP+CSE

In poche parole, quando il lavoro richiede un «permesso di costruire» (PdC), oppure quando l'importo dei lavori supera i 100.000 euro, il committente deve nominare il «coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione» (CSP) fin dal momento dell'incarico di progettazione. Infatti il documento che il CSP redige, chiamato «piano di sicurezza e coordinamento», deve essere noto alle imprese partecipanti alla gara di appalto prima della formulazione delle offerte. La nomina del «coordinatore in fase di esecuzione» (CSE) deve invece avvenire semplicemente prima dell'affidamento dei lavori.

Notiamo che non frequentemente il condominio si spinge a fare lavori che richiedano il «permesso di costruire»: spesso si eseguono semplici manutenzioni ordinarie, o si utilizzano altri strumenti urbanistici (principalmente CIA o SCIA) per manutenzioni straordinarie. In tutti i casi diversi dal «permesso di costruire» (compreso quindi il caso della manutenzione straordinaria) e con importo di lavori inferiori ai 100.000 euro il legislatore ha previsto un'applicazione molto discussa e discutibile del decreto per lavori privati, imponendo la nomina – prima dell'affidamento dei lavori e quindi non in fase progettuale – del solo CSE, che redige al posto del CSP (scomparso, in questo secondo caso) il «piano di sicurezza e coordinamento» ed il fascicolo tecnico, se previsto. Appare anche molto discutibile, perché aleatoria e poco verificabile in modo oggettivo, la distinzione tra cantieri sotto e sopra i 100.000 euro. Non cambia però la sostanza: per tutti i lavori edili, grandi o piccoli, rischiosi o non rischiosi, che prevedano due imprese anche non contemporanee, ci vuole un coordinatore. Il Ministero del Lavoro ha ribadito questo concetto nella circolare n. 30/2009, che però – pur nella sua assertività – non può modificare il pasticciato testo di legge, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha da parte sua stigmatizzato con sentenza del 7 ottobre 2010 (sez. V, proc. C-224/2009).

Responsabile della sicurezza

La figura del «responsabile della sicurezza», così scritta, non esiste.

Le sole figure previste sono il «responsabile dei lavori», di cui abbiamo già parlato, i «coordinatori per la sicurezza», i «datori di lavoro» ed i «lavoratori autonomi».

La dizione «responsabile della sicurezza» non esiste in alcuna legge italiana che tuteli sicurezza e salute dei lavoratori: è una semplificazione superficiale, che ingenera confusione e che va abbandonata.

Coordinatore per la sicurezza

Il coordinatore è un tecnico operante nell'edilizia, non necessariamente iscritto ad ordini o collegi, in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso per coordinatori della durata di 120 ore; come aggiornamento sono richieste anche 40 ore di corsi, convegni o seminari entro un quinquennio dalla data di abilitazione o, per chi era già abilitato al maggio 2008, entro un quinquennio dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008. Inoltre, i laureati quinquennali o triennali (per esempio ingegneri e architetti) ed i diplomati (per esempio geometri e periti) devono poter dimostrare esperienze nel settore delle costruzioni, di durata variabile a seconda dei casi da uno a tre anni.

Le figure – anche fossero abilitate – che la legge esclude dal ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono i datori di lavoro, i dipendenti e gli RSPP delle imprese affidatarie ed esecutrici. Per evitare conflitti di interesse, è bene che un'impresa non sia coordinata in cantiere da un tecnico di propria scelta: il coordinatore, tecnico di parte committente, dovrebbe essere di sicura fiducia dell'amministratore condominiale.

Compiti dei coordinatori: CSP e CSE

Il CSP (o il CSE, per lavori privati senza «permesso di costruire» e di importo inferiore ai 100.000 euro) ha il compito di redigere il «piano di sicurezza e coordinamento» (PSC), con le caratteristiche organizzative e gestionali per il coordinamento e la sicurezza degli operatori ai fini di evitare o ridurre i rischi dovuti a lavori contemporanei di imprese diverse. Esclusi i soli lavori di manutenzione ordinaria, il CSP (o il CSE) ha anche il compito di redigere un fascicolo tecnico con le informazioni utili alla sicurezza dei lavoratori durante le future opere di manutenzione dell'oggetto dei lavori: questo fascicolo accompagna l'immobile durante la sua vita, quindi deve essere trasmesso al condominio anche in caso di nuova costruzione, quando non appena il condominio viene costituito.

Inoltre il CSP (se previsto: è un obbligo questo che non si riflette nel CSE) ha il compito di supportare il committente quando costui deve attenersi «ai principi e alle misure generali di tutela»: la nomina del CSP è quindi fondamentale venga eseguita nei tempi dovuti (cioè prima dell'incarico di progettazione e comunque prima della redazione della gara di appalto o della richiesta dei preventivi).

Il CSE – oltre agli eventuali obblighi citati in assenza di CSP – ha il compito di effettuare opera di verifica dell'applicazione di quanto contenuto nel PSC e nei vari «piani operativi di sicurezza» (POS) che le imprese devono redigere e trasmettergli, dettagliando le modalità operative dei propri lavori. Il CSE non ha potere di entrare nel merito della gestione operativa dei singoli lavoratori di una impresa: deve però richiedere la rigorosa applicazione di quanto contenuto nel PSC, che per legge è parte integrante del contratto di appalto: si capisce, quindi, come quanto scritto nel PSC sia di grande importanza, perché costituisce obbligo di verifica (per il CSE) e obbligo di rispetto (per le imprese).

Il CSE ha inoltre la facoltà di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti dalle imprese interessate. Non è il «vigile urbano del cantiere»: è colui che deve gestire le possibili interferenze lavorative per evitare o ridurre al minimo i rischi ai lavoratori o all'ambiente circostante. La sua funzione di vigilanza, dicono numerose sentenze della Suprema Corte, «è «alta» e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro».

Che rapporti ci sono tra coordinatore (CSE) e direttore dei lavori (DL) ?

Sono due figure con competenze e obblighi del tutto distinti. E' evidente che in uno stesso cantiere, dovendo il CSE effettuare opera di coordinamento, la collaborazione con il D.L. sia più che auspicabile; in particolare, la tempistica dei lavori - di norma affidata ad un accordo tra D.L. e impresa - deve essere concordata con il CSE, che deve poi aggiornare il «piano di sicurezza e coordinamento». La facoltà del CSE di differire lavorazioni tra loro incompatibili o di interrompere lavorazioni con pericolo grave ed imminente, di fatto comporta la necessità di un continuo scambio di notizie tra le due figure professionali.

E' possibile che le figure dei coordinatori (sia CSP che CSE), del progettista e del D.L. siano rivestite dallo stesso professionista, se abilitato dalla legge ai ruoli; infatti progettisti e D.L., ove richiesti dalla legge, devono essere iscritti ad un ordine o a un collegio professionale. Naturalmente se il committente ha stabilito di incaricare il direttore dei lavori anche del ruolo di «responsabile dei lavori», costui avrà obblighi di verifica e controllo sull'operato del CSE ai sensi degli articoli che regolano i compiti effettivamente trasferiti, tramite l'incarico, al «responsabile dei lavori». In questo caso è molto opportuno che D.L. e CSE non coincidano, perché in questo il trasferimento di compiti dal committente al «responsabile dei lavori» potrebbe essere inefficace. E' anche opportuno, per lo stesso motivo, che il «responsabile dei lavori» non sia mai anche CSE.

Notifica preliminare

La notifica preliminare è una comunicazione che il committente deve inviare - rigorosamente prima di iniziare i lavori - in due soli casi: se nel cantiere sono previsti il o i coordinatore/i oppure nel raro caso in cui il cantiere con una sola impresa debba durare più di 200 giornate lavorative complessive. La notifica contiene i dati del cantiere, e va inviata agli Organi di Vigilanza competenti per territorio. L'invio della notifica ricade sempre sotto la responsabilità del committente (o del responsabile dei lavori), che vedrà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo in caso di assenza di trasmissione di notifica agli enti competenti, oppure di mancato invio di copia della notifica al Comune. Da notare che per i lavori senza titoli abilitativi, cioè le manutenzioni ordinarie, non è prevista alcuna sanzione per l'omessa notifica. I dati richiesti dal decreto sono i seguenti.

D.lgs. n. 81/2008

e s.m.i. - allegato XII - contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente, nome, codice fiscale e indirizzo.

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile dei lavori, nome, codice fiscale e indirizzo (ndr: se nominato)

6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera, nome, codice fiscale e indirizzo (ndr: se nominato)

7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera, nome, codice fiscale e indirizzo.

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Costi per la sicurezza

I costi per la sicurezza sono i costi normati che devono essere stimati dal coordinatore che redige il PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Non possono essere soggetti a ribasso, e la loro quantificazione – sotto la sola responsabilità del coordinatore – va sommata all'importo dei lavori ottenuto dalla gara di appalto. Anche per questo motivo è fondamentale che il coordinatore venga nominato nei tempi dovuti.

Chi è esentato dall'applicazione della legge in caso di lavoro edile?

Nessuno: il «testo unico» quando si tratta di lavori edili non fa distinzione tra committenti ricchi o poveri, imprenditori o semplici cittadini, grandi industrie o pensionati, banche o condomini.

Qualunque lavoro edile è soggetto alla normativa speciale di cui al titolo IV, capo I, con i diversi obblighi che si continuerà ad illustrare in seguito.

In caso di infortunio

Quando si verifica un infortunio ci si chiede chi sia il responsabile. La risposta è: dipende da chi o che cosa ha causato l'infortunio. In linea generale, le figure responsabili del condominio (cioè committente, eventuale «responsabile dei lavori», coordinatori per la sicurezza) non verranno riconosciute responsabili ove potranno dimostrare di avere adempiuto ai rispettivi obblighi di legge.

Applicazioni pratiche

Elenco di lavori edili come indicato all'allegato X del d.lgs. n. 81/2008

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Opere idrauliche e di scavo irregolari: mancanza di parapetti

Opere idrauliche e di scavo irregolari: uso improprio delle macchine

Documentazione

Documentazione che il committente o il responsabile dei lavori deve ottenere o visionare dalle imprese affidatarie ed esecutrici e dai lavoratori autonomi per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale

DOCUMENTAZIONE COMPLETA (lavori di più di 200 uomini-giorno e/o con rischi particolari ex all. XI )

IMPRESE

1 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, casse edili
2 - dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
3 - dalle sole imprese affidatarie: dichiarazione con il nominativo del soggetto incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008

4 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

5 - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
6 - DURC
7 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

LAVORATORI AUTONOMI


1 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
2 - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
3 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5 - DURC

DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA (lavori di meno di 200 uomini-giorno e senza rischi particolari ex all. XI)

IMPRESE


1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2 - autocertificazione sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
3 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
4 - DURC

5 - dalle sole imprese affidatarie: dichiarazione con il nominativo del soggetto incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008

LAVORATORI AUTONOMI


1 - autocertificazione di possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2 - iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
3 - DURC

Criticità operative: il tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro devono, dall'ottobre 2006, munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, e dall'agosto 2007 riguarda indistintamente tutti i lavoratori in appalto, di qualunque categoria (edili e non edili); obbligo confermato dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008. Qualunque lavoratore autonomo o addetto di una ditta in appalto in un condominio deve essere dotato di tesserino con fotografia, generalità, dati del datore di lavoro, data di assunzione ed eventualmente autorizzazione al subappalto: gli addetti alle pulizie, l'antennista, il muratore, l'elettricista, ecc.

Sono esentati dall'obbligo soltanto il committente e i suoi collaboratori, i lavoratori del committente (custodi, portieri, ecc.) ed i professionisti che effettuano sopralluoghi in luoghi non interessati da lavori in appalto. La formulazione dell'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 include infatti tra i lavoratori autonomi anche i professionisti: il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. e seguenti è da ricomprendere nella categoria dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c. Anche i tecnici sono quindi tenuti, per prestazioni effettuate in un luogo in cui si svolgano attività in regime di appalto, a dotarsi di tesserino ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 81/2008. Ma questo non avverrà, fino a quando non ci saranno esplicite sanzioni.

Guida all'approfondimento

M. Grandi, M. Magri, Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili, Ipsoa, 2017

G. Semeraro, L. Lavarello, La normativa di sicurezza e salute nei cantieri. Raccolta normativa commentata, EPC Roma, 2016

C. Moretti, Millescale 1999-2014 – Archivio storico sulla sicurezza dei lavoratori nel condominio, ANACI Milano, 2014

A. M. Moro, La sicurezza nel cantiere. Ruoli, responsabilità, vigilanza, Flaccovio, 2012

C. Moretti, Sicurezza sul lavoro nel condominio, Boopen, 2011

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