L'appalto non edile

11 Ottobre 2017

Considerando la grande maggioranza dei contributi specializzati, sembra quasi che l'unico appalto possibile in condominio sia il grosso lavoro edile, il «cantiere» di cui spesso si occupano i convegni giuridici sulla sicurezza. Il cantiere edile è, invece, un caso sporadico, mentre la sicurezza dei lavori non edili in condominio – dalla manutenzione degli ascensori alle pulizie, dall'antennista al giardiniere all'impiantista – resta troppo spesso nell'ombra, con risvolti pericolosi per il committente.
Riconoscere la tipologia di appalto

La legge differenzia profondamente gli oneri per il committente di un appalto, a seconda che l'appalto sia edile o meno. Pertanto è necessario, indispensabile, che si comprenda fin da subito se il lavoro da appaltare rientra o meno nella categoria dei lavori «edili o di ingegneria civile» che impongono l'applicazione delle relative norme.

Se un lavoro sarà classificabile come edile, il committente – chiunque esso sia, privato cittadino o capitano d'industria, datore di lavoro o non datore di lavoro – sarà titolare di obblighi dai risvolti penali: è importante ricordare sempre quanto numerosi e quanto pesanti siano gli obblighi per un committente di opere edili. Il legislatore non è andato per il sottile: il signor Rossi, che commissiona il rifacimento del pavimento della sua cucina, è titolare di obblighi dal risvolto penale.

Completamente diverso deve essere l'approccio per un intervento non edile (i lavori puramente impiantistici; le pulizie; il giardinaggio; gli spurghi, ecc.), perché completamente diversa è la legislazione sulla sicurezza del lavoro che lo governa. E' stata fatta una precisa scelta legislativa: fuori dai lavori edili, il privato cittadino non ha obblighi giuridici in caso di appalti. Solo quando è ravvisabile la presenza di un «datore di lavoro» il legislatore individua nel committente, ove appunto datore di lavoro, il destinatario di alcuni obblighi in tema di gestione di lavori in appalto. Questi obblighi attengono soprattutto all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, ma anche al d.p.r. n. 177/2011 per eventuali lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Approfondiamo separatamente le due casistiche, partendo dall'ultima.

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC)

Il d.p.r. n. 177/2011 regolamenta i lavori svolti all'interno dei luoghi classificabili come «Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati» (ASIC), quei luoghi cioè in cui possono svilupparsi gas tossici o carenze di ossigeno o in cui il salvataggio può essere complicato: nei condomini questi ambienti possono essere schematicamente individuati nei serbatoi, nelle cisterne, nelle fosse biologiche, nei pozzi, nei cunicoli tecnici non ventilati, ecc.

È un tema spinoso. Il d.p.r. n. 177/2011 si occupa della sicurezza di ambienti che non sono presenti in tutti i condomini e la cui eventuale presenza non comporta automaticamente l'applicazione del decreto, perché condizione fondamentale è che gli operatori si debbano introdurre all'interno degli ambienti. La pulizia di una fossa biologica dall'esterno, tramite tubo aspirante, non richiede l'applicazione del cennato decreto, che però scatta non appena l'operatore ha necessità di entrare. E gli infortuni in questo settore sono sempre gravissimi.

Nel merito, il datore di lavoro committente – cioè l'amministratore di un condominio con presenza di dipendenti – in caso di lavoro in ambienti confinati dovrà valutare l'idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice secondo gli approfonditi criteri dati dall'art. 2 del regolamento, il cui mancato rispetto impedisce alle ditte di essere considerate «qualificate» a svolgere questa tipologia di lavori.

Altro obbligo per il datore di lavoro committente è quello di informare i lavoratori della ditta esecutrice, compreso il loro datore di lavoro, dei rischi presenti nella loro futura area di lavoro: un processo di informazione, di durata «non inferiore a un giorno», che riguardi le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, i rischi esistenti negli ambienti e le misure di prevenzione e emergenza.

Ancora, il datore di lavoro committente dovrà individuare un proprio rappresentante, che sia adeguatamente formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell'ambiente in cui si svolgerà il lavoro; questo rappresentante dovrà vigilare, presenziando, sulle attività degli esecutori, «con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori» e per limitare il rischio di interferenze con il personale del committente (cioè del condominio).

Ribadito che questo decreto impone obblighi ai condomini con dipendenti, il committente non datore di lavoro (cioè l'amministratore di un condominio senza dipendenti) non potrà ignorare che il legislatore pretende risultati: quanto meno la verifica di idoneità tecnico professionale dovrà conformarsi - dipendenti o non dipendenti - ai criteri indicati dal decreto, in modo da individuare le ditte in grado di garantire davvero la sicurezza dei propri lavoratori. Il nuovo regolamento infatti prevede che «qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti»; le ditte che ne sono prive non possono lavorare nel settore e il committente (che sia o no datore di lavoro) dovrà sempre accertarsi e poter dimostrare di essersi rivolto a una ditta qualificata.

Altri lavori non edili

In tutti gli altri casi, cioè negli appalti di lavori non classificabili come edili né in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i riferimenti legislativi sono le eventuali abilitazioni previste dalle leggi specifiche (iscrizione al registro dell imprese di pulizia, abilitazione ex l. n. 46/1990 e d.m. 37/2008 per ditte impiantistiche, ecc.) e, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, erede diretto dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994. Detto art. 26 riguarda, ancora una volta, solo il datore di lavoro committente: non il sig. Rossi né l'amministratore di un condominio senza dipendenti, nello stesso solco tracciato anni prima dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994 e confermato dalle sentenze della Suprema Corte.

Tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2003, n. 43364, per la quale «il presupposto per l'applicazione del citato art. 7 è costituito dall'affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, per cui tale disposizione non può valere per lavori che vengono commissionati all'interno o al servizio di una civile abitazione» e Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36398 secondo cui «la figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il d.lgs. n. 494/96. Prima di esso né i fondamentali d.p.r. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il d.lgs. 626/1994 menzionavano siffatto ruolo. Non è senza significato che il d.lgs. 626/94, vera e propria GrundNorme del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) non menzionasse il committente. La norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7, individua nel solo «datore di lavoro» che affida i «lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima» il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, essenzialmente al fine di far fronte al rischio c.d. interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi».

Quali sono gli obblighi di un amministratore di condominio con dipendenti in caso di affidamento lavori a ditta di pulizie, al «terzo responsabile» del riscaldamento centralizzato, all'antennista?

L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 richiede al committente la verifica di idoneità tecnico professionale degli appaltatori, la fornitura di dettagliate informazioni agli appaltatori sui rischi esistenti nel condominio, la promozione di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro, la redazione di un documento (DUVRI) per la eliminazione o la riduzione delle interferenze tra i lavoratori dell'appalto. Se valutazione dei rischi e DUVRI hanno avuto persino troppi commenti negli ultimi anni, della verifica di idoneità degli appaltatori si è senz'altro parlato troppo poco. L'art. 26 rimanda ai criteri di un decreto che da anni attende la luce (fatti salvi i citati lavori ASIC); nell'attesa è considerata eseguita la verifica che ottenga dagli appaltatori:

1) copia del certificato CCIAA che riporti nell'oggetto sociale anche la tipologia di lavoro oggetto di appalto;

2) una autodichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Nulla più: i due documenti citati sono gli unici la cui mancanza espone un datore di lavoro committente alla sanzione per omessa verifica di idoneità degli appaltatori, in caso di ispezione di organo di vigilanza.

Addirittura, un amministratore di condominio senza dipendenti, cioè un committente non datore di lavoro, come il sig. Rossi, è totalmente privo di obblighi giuridici in materia di appalti non edili. Questo non vuole dire che ci si possa disinteressare dell'argomento. Troppa giurisprudenza ci ha insegnato che l'affidamento di lavori a personale inidoneo trasforma il committente in datore di lavoro, in «responsabile» della sicurezza dei lavoratori; per cui la verifica di idoneità quanto meno secondo l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 va consigliata (ed eseguita) sempre, in ogni caso e per ogni condominio.

Inoltre, i codici penale e civile ci sono da molto prima delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, e gli artt. 589 c.p., 590 c.p. e 2043 c.c. e seguenti sono più che sufficienti per farci dire che qualunque situazione che possa causare danno a terzi deve – necessariamente, se non obbligatoriamente – essere comunicata agli appaltatori: principio del c.d. neminem laedere.

Schema riassuntivo
  • Lavoro non edile in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (obblighi sanzionati penalmente): nel condominio con dipendente, l'amministratore quale datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa secondo il d.p.r. n. 177/2011, fornisce informazione sui rischi dell'ambiente confinato, nomina un proprio rappresentante per seguire i lavori.
  • Lavoro non edile di altro tipo (obblighi sanzionati penalmente): nel condominio con dipendente, l'amministratore quale datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori secondo l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, fornisce dettagliate informazioni sui rischi condominiali, redige un DUVRI per ogni appalto.
  • Lavori non edili in condominio senza dipendenti: non esiste sanzionabilità, ma abbondante giurisprudenza impone di verificare sempre l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori e di fornire informazioni su eventuali rischi condominiali per il principio del neminen laedere.
Applicazioni pratiche: i luoghi ASIC in condominio

Punto di accesso a serbatoio interrato

Punto di accesso a fossa biologica

Cunicolo tecnico non ventilato

Criticità operative: il censimento degli ASIC

Operativamente, per lo studio di amministrazione immobiliare la prima necessità è conoscere in quali condomini ci siano ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e come siano fatti, e quanto spesso sia stato necessario che lavoratori vi si introducano.

Un censimento, quindi, con l'aiuto delle ditte di spurghi ed edili, al fine di conoscere su quali condomini si riverserà l'applicazione del decreto. Quindi, emissione di formale divieto di ingresso negli ASIC individuati, fino a che l'opera di verifica di idoneità (secondo i criteri del regolamento) non sia stata completata positivamente dall'amministrazione. Successivamente nei condomini con dipendenti andrà individuata la figura del «vigilante», che dovrà essere informato delle caratteristiche emerse dal censimento e dei rischi delle varie operazioni possibili. Solo a questo punto sarà possibile – ove necessaria – eseguire una lavorazione all'interno di un ambiente confinato, previa informazione ai lavoratori effettuata (per opportunità) dal vigilante stesso, che controllerà il rispetto della procedura prevista dalla ditta esecutrice.

Guida all'approfondimento

Sette domande sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati in condominio, ATS Agenzie di Tutela della Salute Milano, Bergamo e Insubria, ANACI Lombardia, 2016

C. Moretti, Millescale 1999-2014 – Archivio storico sulla sicurezza dei lavoratori nel condominio, ANACI Milano, 2014

R. Nicolucci, Ambienti confinati. Pianificazione e gestione del lavoro in ambito civile e industriale, Milano 2013

A. Fucile, Il lavoro negli ambienti confinati. Rischi e misure di prevenzione, EPC Roma, 2012

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 2, del DPR 177/2011, Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, 2012

C. Moretti, Sicurezza sul lavoro nel condominio, Boopen, 2011

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