È nullo il deposito telematico di un atto processuale in un fascicolo non pertinente
14 Settembre 2016
Il caso. Con ricorso ex art. 98 l. fall. depositato telematicamente, una società ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Giudice delegato del Tribunale adito ha reso esecutivo lo stato passivo del suo Fallimento. La curatela convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità di tale ricorso per inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla legge. Infatti, il ricorso introduttivo è stato erroneamente depositato in via telematica nel registro “fallimenti” entro il termine previsto dall'art. 99 l. fall.. A seguito della mancata accettazione di tale deposito da parte del sistema telematico proprio a causa dell'improprietà del registro di riferimento, lo stesso ricorso è stato nuovamente depositato nel registro di pertinenza (“contenzioso”) oltre, però, lo spirare del termine previsto.
L'errore relativo al registro di riferimento comporta l'inammissibilità del deposito telematico. Il carattere perentorio del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo trova ragione nella sua natura di mezzo di gravame. L'inosservanza di tale termine, quindi, produce l'inammissibilità del relativo ricorso. Secondo il Tribunale di Bologna, la circostanza allegata dall'opponente in base alla quale il deposito del ricorso tempestivamente effettuato è stato rifiutato dal sistema soltanto per l'erroneità del registro di riferimento non rileva o, comunque, non rende l'iniziativa processuale de qua immune dall'eccepita decadenza/inammissibilità.
Se l'errore comporta il mancato accesso della controparte al fascicolo lo scopo del deposito non viene raggiunto. Mentre relativamente al deposito telematico di atto giudiziario recante un numero di R.G. errato la giurisprudenza di merito concludeva per l'inammissibilità dell'atto, in relazione al deposito di atto processuale in registro non pertinente la stessa ha applicato la sanzione della nullità perché mancano i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.. Il deposito in Cancelleria, infatti, ha lo scopo di comunicare la memoria alla controparte oltre che al giudice, ma questa funzione viene del tutto a mancare se l'atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico in quanto indirizzato altrove. Quindi, se la RdAC viene generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale viene rispettato e non rileva che la Cancelleria accetti il deposito fuori termine. Se, però, il deposito è nullo, la circostanza che la RdAC sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza non vale a far salvo il rispetto del termine. Per questi motivi, il Tribunale di Bologna dichiara l'inammissibilità del ricorso. |