Improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della relata di notifica

Redazione scientifica
28 Luglio 2017

In caso di notifica telematica della sentenza impugnata, il difensore di parte ricorrente deve estrarre copia cartacea del messaggio PEC pervenutogli e della relazione di notificazione, attestarne la conformità agli originali digitali e depositare tali copie presso la Cancelleria.

La Cassazione ha accolto l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal PM in ragione del mancato deposito, da parte del difensore di parte ricorrente, della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relata di notifica» ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

La Suprema Corte rileva che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notifica della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ex art. 3-bis l. n. 53/1994, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.) il difensore del ricorrente, destinatario della notifica, deve:

  • estrarre copie cartacee del messaggio PEC pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente (art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994);
  • attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate;
  • depositare tali copie presso la Cancelleria della Corte entro il termine stabilito.

Poiché nel caso in esame il difensore ha effettuato soltanto il deposito del messaggio di posta elettronica certificata inviatogli dalla controparte in copia analogica priva di attestazione di conformità all'originale e ha omesso di produrre copia conforme della relazione di notificazione pervenutagli dal mittente, il ricorso deve dichiararsi improcedibile.

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