Improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della relata di notifica
28 Luglio 2017
La Cassazione ha accolto l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal PM in ragione del mancato deposito, da parte del difensore di parte ricorrente, della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relata di notifica» ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
La Suprema Corte rileva che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notifica della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ex art. 3-bis l. n. 53/1994, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.) il difensore del ricorrente, destinatario della notifica, deve:
Poiché nel caso in esame il difensore ha effettuato soltanto il deposito del messaggio di posta elettronica certificata inviatogli dalla controparte in copia analogica priva di attestazione di conformità all'originale e ha omesso di produrre copia conforme della relazione di notificazione pervenutagli dal mittente, il ricorso deve dichiararsi improcedibile.
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