Inammissibile la domanda di riassunzione non depositata telematicamente

Redazione scientifica
17 Maggio 2017

Il Tribunale di Benevento ha ritenuto inammissibile il deposito analogico della comparsa di riassunzione.

Il Tribunale di Benevento ha accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di riassunzione del processo, proposta dalla parte convenuta, in quanto depositata in modalità analogica e non digitale.

Il Tribunale rileva, infatti, che, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., in seguito alla riassunzione del giudizio il processo continua e sono fatte salve le preclusioni eventualmente maturate innanzi al giudice che si era dichiarato incompetente. Pertanto, la comparsa di riassunzione deve essere qualificata come atto endoprocessuale da depositare esclusivamente con modalità telematiche, a partire dal 30 giugno 2014, come previsto dall'art. 16-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

Il rimanere fermo delle preclusioni maturate innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, inoltre, costituisce argomento utile a qualificare le parti del giudizio riassunto come «già precedentemente costituite».

L'opposizione riassunta in forma analogica, quindi, deve ritenersi inammissibile in quanto inidonea all'effettiva riassunzione del processo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.