Difformità tra Schemi XSD e definizioni codicistiche

Luca Sileni
21 Luglio 2016

Devo intervenire in un'esecuzione immobiliare e il credito del mio cliente è assistito da garanzia ipotecaria di primo grado. Non essendo prevista la voce ipoteca nelle specifiche ministeriali è necessario compilare il riquadro "voce di credito" selezionando la voce "privilegio" oppure è meglio ometterlo? In caso di omissione, si può perdere la garanzia ipotecaria?

Devo intervenire in un'esecuzione immobiliare; il credito del mio cliente è assistito da garanzia ipotecaria di primo grado. Nelle varie fasi di preparazione del deposito, ho rilevato che, in particolare nella fase relativa a “voce di credito” (nel riquadro “natura privilegio/chirografo”), nelle specifiche ministeriali non è prevista la voce ipoteca (né quella del pegno) in alternativa al credito chirografario o privilegiato.

Sennonché, l'art. 2741 c.c. stabilisce che le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e le ipoteche. Pertanto, a mio avviso sarebbe errato selezionare, per un'ipoteca, “privilegio”.

Nella tendina dei privilegi, però, è ricompresa la voce “crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari”.

a) Va compilato il riquadro “voce di credito” con selezione “privilegio” e “crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari”? Oppure è meglio ometterlo?

b) In caso di omissione non ritengo che si possa perdere la garanzia ipotecaria: è così?

c) Inoltre, nel caso di intervento in una procedura esecutiva, è necessario attestare la conformità del titolo esecutivo e del precetto?

d) E, in caso di intervento in una procedura esecutiva immobiliare con il titolo ipotecario, della relativa nota di iscrizione ipotecaria?

In primis è necessario precisare che l'elaborazione della busta telematica da parte dei redattori segue pedissequamente degli schemi forniti dal Ministero denominati “Schemi XSD”.

Tali documenti, rilasciati ed aggiornati periodicamente dagli uffici ministeriali, contengono tutte le indicazioni, denominazioni e nomenclature che poi ritroviamo all'interno dei software per la redazione e l'invio della busta telematica.

Tale precisazione era necessaria per far comprendere come, in effetti, gli schemi de quibus, non sempre sono totalmente aderenti alle diciture ed alle definizioni codicistiche. Tanto per fare un esempio, lo schema utilizzato per il pignoramento mobiliare, è lo stesso utilizzato – con poche e limitate differenze – per il pignoramento presso terzi, con la diretta conseguenza di prevedere come campo obbligatorio il tipo di diritto reale vantato sul bene “somma pignorata”, indicazione che – da un punto di vista giuridico – fa quanto meno sorridere.

Tali leggere imperfezioni nell'adattamento degli schemi alle reali specifiche dei singoli atti si ripete in realtà in moltissimi altri casi e, addirittura, arriva – in alcuni frangenti – alla totale assenza di schemi.

Sono ad oggi tutt'ora inesistenti, infatti, gli schemi per il deposito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e 617, comma 2, c.p.c., circostanza che obbliga l'Avvocato depositante ad utilizzare o la busta “atto generico” oppure quella “costituzione avvocato” per proporre l'opposizione.

Il fatto che, quindi, nel caso di cui al quesito non si faccia distinzione fra privilegio, pegno ed ipoteca, è senz'altro da attribuirsi a problematiche come quelle appena esemplificate.

Al di là della scelta, però, di selezionare o meno la voce “privilegio” anche per l'ipoteca, è il caso di sottolineare quale sia lo scopo dei software di redazione della busta telematica che, come detto, seguono gli schemi XSD rilasciati dal Ministero.

Tali software vengono utilizzati, da un lato per la creazione e la crittografazione della busta telematica (file atto.enc) e dall'altro per l'elaborazione di un documento denominato “datiatto.xml”.

In virtù delle specifiche tecniche 16 aprile 2014, attuative del d.m. n. 44/2011, «l'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario …[omissis]... è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».

In pratica, quindi, le informazioni che inseriamo durante la redazione della busta telematica, servono unicamente a permettere la creazione del sopracitato file “datiatto.xml” e non sostituiscono l'atto principale che viene trasmesso tramite l'invio ma, più semplicemente, lo accompagnano.

Sicuramente, quindi, tali informazioni non dovrebbero essere confliggenti con il contenuto dell'atto, ma non sempre saranno egualmente complete.

Nel caso di analisi, ad esempio, le informazioni relative al privilegio ma anche quelle relative al valore dell'intervento, non risultano essere state richieste come “obbligatorie” dagli schemi XSD e quindi non sarà strettamente necessario inserirle. Sicuramente il consiglio è sempre quello di aggiungere il maggior numero di informazioni possibili tramite il redattore, ma, almeno ad avviso di chi scrive, non potrà farsi valere il file datiatto.xml più del vero e proprio atto giuridico che con la busta telematica viene trasmesso.

Sul punto, in ogni caso, sottolineo che in dottrina esistono anche opinioni contrarie ma, nel caso che ci occupa, ritengo dirimente la circostanza che le informazioni sopra richiamate non siano richieste obbligatoriamente dagli schemi ministeriali.

In relazione, invece, alle domande sub c) e d), le attestazioni di conformità sono necessarie unicamente qualora si depositino:

a) copie di atti giudiziali di parte o provvedimenti del Magistrato estratti dal fascicolo telematico (ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012);

b) scansioni di copie autentiche o di originali di atti giudiziali di parte o provvedimenti del Magistrato (ex art. 16-decies d.l. n. 179/2012)

Qualora l'intervento fosse, ad esempio, fondato su decreto ingiuntivo esecutivo e l'Avvocato detenesse il titolo in copia conforme, si dovrebbe attestare la conformità della scansione al momento del deposito, lo stesso – invece – non potrà dirsi per la nota di iscrizione ipotecaria, non trattandosi di atto giudiziario di parte.

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