Ritardo del sistema nell'emissione della RAC: è possibile la rimessione in termini?

Redazione scientifica
08 Marzo 2017

Deposito telematico dell'atto tempestivo ma la RAC viene emessa sette ore dopo: il ritardo è imputabile alla parte?

Il caso. In un procedimento avente ad oggetto la nullità di una donazione e lesione di legittima, parte attrice ha eccepito la tardività del deposito telematico della comparsa di risposta e, quindi, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla controparte.

Alla successiva udienza fissata su richiesta delle parti per la discussione orale di tale questione preliminare, parte convenuta ha chiesto un rinvio per il deposito di documentazione in merito al malfunzionamento del sistema telematico al momento del deposito della comparsa di costituzione in oggetto.

Non è imputabile alla parte il ritardo nell'emissione della RAC. Accertata la tardività del deposito telematico della comparsa di costituzione, il Tribunale analizza il profilo della sua imputabilità alla parte convenuta. Dalla documentazione prodotta in merito all'interruzione dei servizi informatici del settore civile per l'installazione di alcune modifiche si evince che tale malfunzionamento non riguardava il deposito di atti introduttivi e che il riavvio del sistema era, comunque, previsto per una data anteriore a quella in cui parte convenuta ha effettuato il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta.

Tuttavia, secondo il Giudice, bisogna considerare che la legge non stabilisce alcun esplicito divieto di deposito entro un certo limite orario dell'ultimo giorno utile per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. ma che il termine ultimo è di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Pertanto, la circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna oltre sette ore dopo il deposito dell'atto non può essere imputata alla parte. Se da un lato, quindi, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della RAC dall'altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, seppure tardivamente, e la parte lo abbia effettuato nell'ultimo giorno utile non si può imputare a questa un ritardo del sistema nell'emissione della ricevuta non essendo previsto normativamente alcun divieto di deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza né un tempo minimo intercorrente tra deposito e invio della RAC.

Di conseguenza, il Tribunale di Rovigo ritiene sussistenti i presupposti per la rimessione in termini di parte convenuta con conseguente assorbimento delle ulteriori istanze.

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