Valida la notifica telematica degli atti del Cancelliere anche se non rispettano i requisiti di forma
23 Novembre 2016
La Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione presentata da una società nei confronti dell'INPS avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione proposta dalla società stessa nei confronti di una cartella di pagamento. Contro il provvedimento del Giudice di secondo grado, la soccombente ha presentato ricorso presso la Suprema Corte.
In via preliminare, la Cassazione disattende l'eccezione di nullità formulata dalla ricorrente per violazione delle norme sul processo telematico dal momento che alcuni atti non erano pervenuti alla stessa in formato pdf né erano stati sottoscritti digitalmente da Cancelliere, Presidente e Consigliere estensore. In base al principio di strumentalità delle forme, derivante dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., «le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio e autonomo» ma sono previste quale strumento più idoneo per la realizzazione dell'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. L'interesse tutelato non è quello all'astratta regolarità del processo ma l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa. È, quindi, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia leso il diritto di difesa della parte o abbia comportato un pregiudizio per la decisione finale. Nel caso di specie, la consegna della copia degli atti all'indirizzo PEC indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità ha comportato l'effettiva conoscenza degli stessi, determinando il raggiungimento dell'obiettivo che la norma disciplinante il ricorso alla PEC intendeva conseguire. Osserva, inoltre, la Corte che la ricorrente non ha lamentato pregiudizi al suo diritto di difesa né la difformità tra le copie degli atti recapitati telematicamente in formato pdf e gli originali, depositati in forma cartacea in Cancelleria e ritualmente sottoscritti.
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