Decreto ingiuntivo telematico (PCT)

Nicola Gargano
Adriana Augenti
12 Maggio 2020

Il Procedimento monitorio per ingiunzione è un procedimento speciale previsto dal Codice di Procedura Civile che si svolge in assenza di contraddittorio e che pertanto, in ragione della sua intrinseca semplicità giuridica, ben si presta ad essere tradotto in una struttura telematica.
Inquadramento

***DOCUMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE***

Il procedimento monitorio d'ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.) è un procedimento che si svolge, almeno nella sua prima fase, inaudita altera parte e mira ad ottenere un titolo esecutivo valido ai fini dell'instaurazione di un procedimento di esecuzione nei confronti del debitore.

Allorché le previsioni normative, prima fra tutte il d.P.R. n. 123/2001 «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti», hanno introdotto la possibilità di conferire valore legale agli atti giudiziari depositati telematicamente è spettato alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero individuare via via quali fossero gli uffici pronti, cioè accertare «l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio» (art. 62 d.m. 14 ottobre 2004, «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»).

Si è soliti affermare da più parti che la scelta del procedimento monitorio di ingiunzione come primo procedimento telematico con valore legale sia stata dettata dalla semplicità giuridica del procedimento stesso e dalla relativa semplicità di una sua traduzione in termini informatici.

In effetti, un procedimento che si svolge, almeno nella sua prima fase, in assenza di contraddittorio, quindi con un unico avvocato, e con una produzione documentale che si esaurisce col deposito del ricorso (fatte salve le richieste di integrazione da parte del Giudicante) in termini tecnici era certamente quello che meglio si prestava alla sperimentazione.

In evidenza

Il Procedimento monitorio per ingiunzione è un procedimento speciale previsto dal Codice di Procedura Civile che si svolge in assenza di contraddittorio e che pertanto, in ragione della sua intrinseca semplicità giuridica, ben si presta ad essere tradotto in una struttura telematica

Ad ogni buon conto, non si può certo nascondere l'occhio di riguardo rivolto dal Ministero agli strumenti a tutela del credito, specie in ragione dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Diversa sorte ha invece avuto, dal punto di vista del deposito telematico con valore legale, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, come si dirà nel proseguo di questa trattazione.

Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo telematico e problematiche connesse

Com'è noto, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, dal 30 giugno del 2014 il procedimento monitorio, con esclusione della fase di opposizione, è diventato interamente telematico, con obbligo in capo al difensore del ricorrente di depositare telematicamente il ricorso e in capo al giudice di depositare telematicamente il relativo decreto di accoglimento o rigetto. Come si vedrà più avanti, tale obbligo si estende anche a tutti gli atti successivi al ricorso come ad esempio l'eventuale integrazione documentale o la richiesta di esecutorietà. Non sono invece obbligati al deposito telematico ma ne hanno facoltà, i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico, non differisce di molto dagli altri atti telematici e anche in questo caso sarà composto da un atto principale redatto con un normale elaboratore testi e convertito in formato PDF testuale privo di elementi attivi.

Orientamenti a confronto

Ammissibilità del deposito telematico di un atto non in PDF testuale

Inammissibilità del ricorso per ingiunzione depositato in via telematica allegando come atto principale un documento in formato PDF immagine

Trib. Roma, ord., 9 giugno 2014;

Trib. Livorno, ord., 25 luglio 2014

Ammissibilità del deposito di un atto principale in formato PDF immagine

Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 3 febbraio 2016, n. 1432;

Trib. Vercelli 31 luglio 2014 (conferma la buona prassi di numerosi giudici italiani che, a fronte di ricorsi per decreti ingiuntivi presentati in formato PDF immagine, invitavano semplicemente il ricorrente a ridepositare l'atto nel formato corretto, effettuando un secondo deposito nello stesso fascicolo ed allegando come atto principale un atto conforme alle predette specifiche tecniche);

Trib. Perugia 10 novembre 2014 (il giudice ha assegnato al ricorrente termine per ridepositare il ricorso nel formato consentito, argomentando la propria decisone non considerando l'atto come inesistente, essendo stato redatto comunque in forma telematica, accettato e riconosciuto dal sistema e come tale esaminato dal Giudice.

Il giudice perugino considera poi la violazione della regola tecnica come infrazione di norma di dettaglio (di III livello) indispensabile a consentire una piena fruizione dell'atto stesso e che, con riferimento esatto al caso di specie, il divieto di confezionare ricorsi monitori mediante files che costituiscono immagini scansionate di atti cartacei è funzionale a consentire a tutti gli attori del processo, Giudice compreso, la completa “navigabilità” dell'atto e l'utilizzabilità del comando copia/incolla, funzioni considerate necessarie dal d.m. Giustizia sulle regole tecniche.

Ne consegue, dunque, che trattasi di una mera irregolarità del deposito del ricorso monitorio, trattandosi della violazione di un precetto equiparabile a quello che imponga il deposito di un atto tramite un determinato e specifico formato cartaceo (foglio A4 piuttosto che A3 ecc.) ritenuto utile a garantire una maggiore e più veloce fruibilità dell'atto)

Peraltro, la stessa normativa tecnica che il Tribunale capitolino richiama prevede che il deposito dell'atto telematico sia sottoposto ad un controllo automatico ministeriale, il cui scopo è proprio la verifica dei requisiti squisitamente tecnici del deposito telematico ed il cui esito è comunicato all'avvocato depositante mediante un messaggio PEC denominato appunto: “esito controlli automatici” che, nel caso di atto principale depositato in forma di PDF immagine, non restituisce alcun errore.

Ancora una volta dunque, quell'informatica che dovrebbe agevolare l'avvocato segnalando ogni errore di forma (tecnica!), in realtà si rivela beffarda, facendo passare un atto viziato da errore tecnico all'attenzione del cancelliere che, non ricevendo alcuna segnalazione di anomalia, accetterà un atto viziato ma che tuttavia, - proprio in conseguenza di quell'ultimo click - ha raggiunto lo scopo come previsto dall'art. 121 c.p.c..

Anche per quanto concerne gli elementi attivi, si rileva che la

DGSIA

ha chiarito che “privo di elementi attivi” significa che non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto.

Rispetto alle domande specifiche:

a) le figure all'interno del testo sono ammesse;

b) i link e gli indirizzi mail sono ammessi, non essendo considerati “elementi attivi”. Tuttavia è opportuno far presente che il sistema del Ministero verifica se i link riportati nell'atto sono validi (ossia puntano correttamente ai documenti allegati) oppure se puntano a siti o risorse esterne, che quindi possono variare; in quest'ultimo caso al giudice viene esposto un avviso non bloccante.

Anche in questo caso però si segnala la presenza di una giurisprudenza che ha interpretato in maniera molto restrittiva il concetto di elemento attivo ritendo che lo stesso possa essere anche il semplice collegamento ipertestuale ad un indirizzo PEC (Cfr. Trib. Roma, ord., 7 novembre 2014).

Il giudice romano, in questo caso, ha rigettato un ricorso monitorio poiché contenente elementi ipertestuali esterni che non lo renderebbero conforme alla specifica tecnica secondo cui l'atto principale è privo di elementi attivi.

Secondo il giudice romano, l'elemento attivo può anche essere un link ipertestuale ad un elemento esterno che potrebbe apportare modifiche al file depositato o veicolare virus informatici.

Vi sarebbero dunque due profili di rischio, il primo squisitamente processuale ed il secondo squisitamente tecnico. Sotto il profilo processuale vi sarebbe di fatto la possibilità di inserire un collegamento esterno ad un documento nuovo, magari non inserito nell'indice o nella busta, e magari in una fase del processo in cui la produzione documentale è preclusa. Dal punto di vista tecnico, invece, l'apertura di un link, potenzialmente insicuro, potrebbe rappresentare un rischio per i sistemi informatici del tribunale.

Ebbene, anche in questo caso c'è da chiedersi se sia davvero corretto invalidare l'intero contenuto di un atto per la mera violazione della normativa tecnica sopra richiamata, piuttosto che concedere un termine per depositare l'atto epurato dell'elemento attivo.

In conformità all'orientamento di Roma vi è inoltre l'orientamento del Tribunale di Trani che, con ordinanza del 9 dicembre 2014, ha rigettato un ricorso per decreto ingiuntivo per le medesime motivazioni.

A contrasto di tale rigido orientamento si segnala l'orientamento del Tribunale di Ancona che in un'ordinanza del 2 dicembre 2014, riscontrando la presenza di un elemento attivo all'interno dell'atto principale, ha concesso termine per ridepositare lo stesso nel formato consentito

Tuttavia, nonostante il più recente orientamento giurisprudenziale, chi scrive non può che consigliare di rispettare pedissequamente le regole tecniche e, quindi, di non depositare mai atti principali derivanti da scansione e prudenzialmente rimuovere i collegamenti ipertestuali a elementi esterni alla busta telematica cliccando con il pulsante destro del mouse sui predetti link e cliccando sull'apposita funzione che consente di rimuovere il collegamento.

In genere, i più comuni elaboratori testi consentono di salvare in formato PDF mediante l'utilizzo del classico comando salva con nome. Allo stesso modo si dovrà procedere con eventuali allegati testuali quali ad esempio l'indice dei documenti. Tutti gli altri file da allegare al ricorso tra cui la procura, documenti allegati e contributo unificato (che nel nostro caso è stato nominato con numero della matrice della marca Lottomatica inerente il contributo), possono essere acquisiti tramite scanner e salvati in formato PDF.

È consigliabile di utilizzare una risoluzione di scansione di 150-200 DPI in bianco e nero o scala di grigi, ove non sia necessaria una scansione a colori o ad alta definizione. In questa fase i file non dovranno ancora essere firmati ma potremo per comodità raccoglierli in una cartella e nominarli secondo la numerazione progressiva contenuta nell'indice e una breve descrizione del contenuto (ad es. 001_copia_contratto), in modo da facilitare il lavoro del magistrato che potrà non aprire l'indice. Nei nomi dei documenti, è bene evitare di inserire caratteri speciali come ad esempio lettere accentate, apostrofi, altri simboli [!”£$%&/()=?]; evitare l'utilizzo di punti [.] e spazi bianchi prediligendo il trattino basso [_] come separatore delle parole (ad esempio Doc_1_del_21_01_2013).

In evidenza

«Non è assolutamente rispettoso nei confronti di chi è chiamato a giudicare una qualsiasi controversia, l'abitudine oramai invalsa da tempo, di allegare agli atti depositati tramite PCT, tutti i documenti immettendoli nel sistema disordinatamente, senza seguire un criterio specifico e senza farli precedere da un indice numerico con la indicazione sintetica del contenuto di ognuno di essi.

Così nel caso di specie la parte ha allegato alla citazione quali documenti 3 e 4 i due fascicoli di parte dei due procedimenti monitori, fascicoli nei quali i documenti principali che il Giudice è chiamato ad esaminare per verificare la fondatezza della domanda sono individuati come docc. da 1 a 6, da 7 a 27, 28 - 29, senza altra specificazione. Tale modalità non permettere l'immediata individuazione dei documenti più rilevanti e rende particolarmente difficile la consultazione già di per sè farraginosa stante la difficoltà di dover esaminare le produzioni scorrendole ad una ad una senza potere avere una loro visione complessiva» (Trib. Monza, sez. I, sent., 17 novembre 2015, n. 2878)

I punti, infatti, possono essere interpretati come estensioni dei file e quindi provocare errori durante l'acquisizione del deposito telematico. Alcune prassi danno come ulteriore indicazione quella di evitare la punteggiatura e i caratteri speciali anche nell'inserimento del nome o della ragione sociale delle parti.

Dopo aver creato l'atto principale si provvederà, attraverso un software redattore atti, che può essere integrato all'interno del gestionale di studio rendendo in questo caso più semplici le operazioni di caricamento dei dati, a predisporre la busta telematica che verrà inviata a mezzo PEC all'ufficio giudiziario di destinazione.

Occorrerà in una prima configurazione del programma inserire l'anagrafica dell'avvocato, comprensiva di Nome, Cognome, Indirizzo di Studio, Codice Fiscale (che dovrà essere inserito in lettere maiuscole), la PEC comunicata al proprio Consiglio dell'Ordine ed i parametri di configurazione della stessa forniti dal proprio provider.

Dopo aver configurato il software (operazione che non sarà necessario ripetere per i successivi invii) provvederemo mediante semplici passaggi a generare la busta tenendo presente che l'ordine dei passaggi potrà variare a seconda del software utilizzato.

La prima schermata generalmente ci chiederà di selezionare il codice fiscale dell'avvocato depositante e successivamente di indicare:

a) Riferimento (riferimento identificativo di studio ad es. memoria Paperino)

b) Registro (civile generale o procedimenti speciali sommari, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari, pre-fallimentare, procedure concorsuali)

c) Oggetto (devono essere utilizzati gli stessi oggetti ministeriali della nota di iscrizione a ruolo)

d) Ufficio giudiziario di destinazione

e) Numero di ruolo (solo per gli atti in corso di causa)

f) Grado di giudizio (primo grado o appello)

g) Tipo di parte (attore/ricorrente/appellante o convenuto/resistente/appellato)

Nelle schermate successive ci verrà chiesto il tipo di atto principale da inserire (ad es. ricorso per decreto ingiuntivo, memoria ex art. 183 c.p.c., ecc.), le eventuali istanze o conclusioni contenute all'interno dell'atto (fase quest'ultima meramente eventuale e facoltativa), l'anagrafica delle parti, l'importo e gli estremi del contributo unificato qualora si tratti di un atto introduttivo ed infine allegheremo l'atto principale e gli allegati importandoli dalla cartella precedentemente predisposta.

Il software ci mostrerà un riepilogo degli atti inseriti nella busta e potremo selezionare i file che dovranno essere firmati digitalmente ovvero i file che nell'elenco che segue riportano l'estensione .p7m

  • Dati atto.xml.p7m
  • Ricorso per decreto ingiuntivo.PDF.p7m
  • Nota di iscrizione a ruolo.PDF.p7m
  • Procura alle liti.PDF.p7m
  • Contributo unificato: il nome del file sarà il numero della matrice del contributo es. 090248948948438034.PDF
  • Indice dei documenti allegati.PDF.p7m
  • Nota spese.PDF.p7m
  • Doc_allegato 2
  • Doc_allegato 3

Dopo aver selezionato i predetti file ci verrà chiesto di firmarli inserendo il PIN del nostro dispositivo di firma. È consigliabile visualizzarli e ricontrollarli prima di procedere con la firma.

Alla conclusione di tale procedimento, i file firmati saranno riconoscibili dall'estensione .p7m (alcuni redattori riportano un logo specifico a margine del nome del file firmato)

Si ricorda che è obbligatorio firmare solo i documenti da noi creati nonché il dati atto.xml: l'apposizione di ulteriori firme digitali ove non necessarie comporteranno l'aumento delle dimensioni della busta.

Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di confermare la creazione della busta che verrà inviata all'indirizzo PEC del tribunale utilizzando come mittente l'indirizzo PEC dell'avvocato depositante.

In caso di depositi di documenti che possono essere prodotti solo in forma cartacea, ad esempio nel caso di estratti autentici di scritture contabili o fatture autenticate da un notaio, nella fase monitoria è possibile allegare una semplice scansione che ai sensi dell'art. 2712 c.c., così come modificato dall'art. 23 CAD, viene considerata una riproduzione informatica che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose rappresentate. Poiché nella fase monitoria il contraddittorio è solo eventuale, l'originale autenticato potrà essere conservato per poi essere esibito nel suo originale cartaceo a richiesta di parte.

Vi è poi il delicato problema della successiva integrazione documentale, ad esempio in un ricorso per decreto ingiuntivo la cui busta ecceda la massima dimensione consentita di 30mb.

Le disposizioni inserite dall'art. 51 d.l. n. 90/2014 consentono un secondo invio mediante la creazione di una busta integrativa contenente gli ulteriori documenti da allegare, a patto che gli stessi vengano inseriti nell'indice dei documenti allegati contenuto all'interno della prima busta. Il secondo invio potrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto dalla cancelleria la conferma della accettazione della busta e, poiché i depositi successivi dovranno essere inviati nel procedimento monitorio inserendo il relativo numero di ruolo nel redattore, dovremo previamente verificare il numero di RG del procedimento monitorio. In genere il numero di ruolo viene inviato dalla cancelleria con una ulteriore comunicazione PEC successiva alla quarta ricevuta; tuttavia, questa comunicazione costituisce solo una prassi diffusa e non può considerarsi una regola.

Si ricorda infatti che per legge non tutte le comunicazioni sono dovute dalla cancelleria ed in particolare nel ricorso monitorio è onere dell'avvocato verificare gli eventi successivi al deposito quali l'attribuzione del numero di ruolo, l'assegnazione alla sezione ed al giudice ed infine l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso.

Tali eventi potranno essere agevolmente controllati dal punto di accesso o PST ricercando il fascicolo oppure, anche qualora non si conoscesse il numero di ruolo, mediante la funzionalità “agenda” che ci informerà di tutti gli “eventi” dei nostri fascicoli in un determinato intervallo di tempo e nel Tribunale da noi specificato.

In alternativa il numero di ruolo del ricorso per ingiunzione può essere anche appreso dalla c.d. “quarta PEC” aprendo il file EsitoAtto.xml come mostrato in figura.

Come atto principale della seconda busta, inseriremo la nota di deposito nella quale verranno elencati gli ulteriori documenti offerti in comunicazione. La tipologia di atto da utilizzare per l'invio delle successive buste sarà memoria o istanza generica.

La formula

T R I B U N A L E D I _________

Giudice dott. _________ – RG. _________

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per ________________, rappresentata e difesa dall'Avv. ________

c o n t r o

sig. ________________

*****

Facendo seguito al ricorso per decreto ingiuntivo telematico depositato in data _____, si depositano i seguenti documenti già indicati nell'indice del ricorso in oggetto:

– 1) _______________

– 2) _______________

– 3) _______________

Luogo e data Avv. _______________

L'istanza di esecutorietà

Dopo la notifica del decreto ingiuntivo qualora lo stesso non dovesse essere opposto, il ricorrente dovrà chiedere l'esecutorietà dello stesso depositando una apposita busta telematica denominata “istanza richiesta esecutorietà” selezionando o l'apposita busta oppure scegliendo la apposita opzione dopo aver selezionato “istanza generica”.

La formula

TRIBUNALE DI _________

Giudice dott. _________ – RG. _________ – N. DI_____

ISTANZA DI ESECUTORIETÀ EX ART. 647 C.P.C.

Io sottoscritto Avv. ______________________________ in qualità di difensore della______ nel procedimento di ingiunzione di cui al n. di RG: ________

CHIEDE

l'attestazione di definitiva esecutorietà nei confronti di ___________ e, a sostegno della succitata istanza, si

produce documentazione attestante la notifica avvenuta in data_________ del decreto ingiuntivo n._____ emesso in data______ :

Si produce la seguente documentazione:

1) Ricevuta di accettazione

2) Ricevuta di avvenuta consegna completa

Oppure

Copia conforme decreto ingiuntivo notificato

Luogo e data

Avv. _____________

Come atto principale dovrà essere inserita la richiesta di esecutorietà e, come allegati, la scansione del ricorso e decreto notificati unitamente alla relata di notifica ed eventuali cartoline in caso di notificazione a mezzo posta. Il tutto dovrà essere munito di attestazione di conformità (si veda in particolare la Bussola “Copie, duplicati e attestazioni di conformità”).

Invece, in caso di notifica in proprio a mezzo PEC, dovranno essere allegate la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna completa contenente dunque tutti gli allegati costituenti la notifica.

Le predette ricevute dovranno essere tuttavia salvate e allegate in formato .eml o .msg e non stampate e scansionate.

Si precisa che, a seguito delle modificazioni operate dal d.l. n. 90/2014 alle notifiche a mezzo PEC non dovrà essere apposta la marca per diritti di notifica prevista dall'art. 10 l. n. 53/1994.

In evidenza

Il Tribunale di Bari:

  • considerato che parte ricorrente ha fornito prova “cartacea” della notifica telematica del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994, come modificata dalla l. n. 228/2012 e l. n. 114/2014;
  • rilevato che tale norma stabilisce che solo qualora non si possa procedere al deposito telematico dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ex art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005;
  • considerato che questo tribunale è in grado di acquisire l'invio telematico dei files informatici costituenti la prova del perfezionamento della notifica telematica, ai sensi dell'art. 19-bis del Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (specifiche tecniche previste dall'art. 34 comma 1, d.m. n. 44/2011);

invita l'istante a regolarizzare il deposito della prova della notifica con modalità telematiche in conformità con le citate specifiche tecniche (Trib. Bari, sez. I , 21 marzo 2016)

I rapporti con il giudizio di opposizione

Per un buon periodo, dall'inizio della sperimentazione ma anche dal valore legale del deposito telematico in alcuni Tribunali, l'opposizione a decreto ingiuntivo (la seconda fase del procedimento monitorio di ingiunzione, attraverso cui il debitore ingiunto dà impulso a un vero e proprio processo di cognizione, a cognizione piena in contraddittorio tra le parti) ha costituito spunto di interesse per diverse questioni che, telematicamente, la involgevano.

In primo luogo, nonostante il fascicolo del procedimento monitorio per ingiunzione fosse, in quei Tribunali provvisti di Decreto DGSIA, integralmente telematico, qualora il debitore avesse voluto opporsi al decreto ingiuntivo era necessario l'accesso in cancelleria. Infatti, il difensore del debitore avrebbe dovuto depositate in Cancelleria la procura alle liti. La Cancelleria, a sua volta, avrebbe associato il codice fiscale dell'opponente al fascicolo monitorio telematico, in modo da consentire all'opponente di acquisire, mediante autenticazione al Polisweb, tutta la documentazione allegata al ricorso.

Tra le varie soluzioni ipotizzate per evitare questo accesso, già ritenuto contraddittorio rispetto a un processo che si voleva telematico e telematizzato, presso alcuni Tribunali, fra cui il Tribunale di Bari, era stata prevista la possibilità, per il debitore ingiunto, (rectius, per difensore munito di procura), di effettuare una richiesta attraverso il deposito di una memoria generica e della procura indicando come numero di ruolo quello del decreto ingiuntivo. A quel punto la Cancelleria avrebbe dovuto forzare l'accettazione della busta telematica, considerata come errore dai controlli automatici – “il mittente non ha accesso al fascicolo” – associando l'avvocato mittente al fascicolo monitorio telematico al fine di consentirgli di valutare, una volta conosciuti tutti i documenti a fondamento del decreto ingiuntivo, l'opportunità di proporre opposizione.

Tale opportunità è stata tecnicamente formalizzata dal Ministero ad agosto 2014 con l'introduzione dell'istanza di visibilità tra gli schemi .xsd, eliminando così l'errore restituito dai controlli automatici.

L'istanza di visibilità, ormai comune a tutti quei procedimenti in cui l'atto introduttivo sia stato depositato telematicamente, diventa l'atto principale da inserire nella busta telematica, facendo venir meno la necessità della compilazione di una memoria generica.

Quale atto principale, dunque, dovrà essere un .PDF nativo e dovrà essere firmata digitalmente dal difensore. Il contenuto minimo dell'istanza di visibilità si può così riassumere:

  • il numero di ruolo del fascicolo di cui si intende chiedere l'accesso, che per il Decreto Ingiuntivo è noto;
  • i dati della parte assistita/debitore ingiunto;
  • i dati del difensore munito di procura;
  • la richiesta di accesso a fascicolo eventualmente corredata da una breve motivazione per cui la si chiede.

Ovviamente, alla busta contente l'istanza di visibilità andrà necessariamente allegata la procura alle liti, conferita e firmata nei modi noti.

In alcuni Tribunali è prassi allegare unitamente alla procura alle liti anche la copia dell'atto notificato allegando o la scansione del ricorso notificato in cartaceo, di cui attesteremo la conformità, oppure il file .eml notificato al proprio cliente.

Non andrà invece allegata alcuna nota di iscrizione a ruolo – e alcun pagamento di contributo unificato e/o di diritti – non essendo atto destinato ad instaurare alcun procedimento.

La formula

TRIBUNALE DI _________

Giudice dott. _________ – RG. _________ – N. DI_____

ISTANZA DI ACCESSO AL FASCICOLO

Il sottoscritto Avv. ___________________ (CF______) in qualità di difensore della______ (CF_________) in virtù di procura allegata al presente atto

CHIEDE

L'accesso al fascicolo monitorio telematico della procedura indicata in epigrafe, mediante associazione del proprio codice fiscale, quale difensore, alla parte debitrice ingiunta.

Tanto al solo scopo di visionare i documenti allegati al ricorso per ingiunzione per una eventuale opposizione ed impregiudicata ogni facoltà.

Si produce la seguente documentazione:

1) mandato

2) Ricorso notificato

Luogo e data Avv. _____________

La richiesta di visibilità, dopo essere stata accettata dalla cancelleria, consentirà all'opponente di reperire il fascicolo monitorio tra i propri fascicoli personali sul

PST

o Punto di accesso e di scaricare i relativi documenti.

Si rammenta che la visibilità del fascicolo monitorio viene concessa dalla cancelleria per un tempo limitato (in genere dai 3 ai 5 giorni) e sarà pertanto opportuno scaricare sul proprio pc tutta la documentazione prima che scada la visibilità. Tuttavia, anche al termine della finestra temporale di visibilità, la stessa potrà essere richiesta nuovamente mediante il deposito telematico di una nuova istanza.

Ulteriore dibattito che ha interessato – anche – l'opposizione a decreto ingiuntivo è l'annosa questione della possibilità di deposito di atti introduttivi (si veda la Bussola Atto introduttivo e comparsa di costituzione e risposta).

Anche prima che fosse sciolta definitivamente la riserva della possibilità di deposito di atti introduttivi l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata investita da un'altra problematicità.

La possibilità per gli avvocati di notificare in proprio atti giudiziari, ampliata prima dalla legge di stabilità del 2013 e successivamente dal d.l. n. 90/2014, introducendo la possibilità per gli avvocati di notificare in proprio a mezzo PEC anche un atto di citazione, non ha risparmiato l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Orbene, come noto, quando viene notificato un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo tramite Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 645 comma 1 c.p.c. è quest'ultimo che si preoccupa di comunicare alla Cancelleria l'intervenuta opposizione, di talché quest'ultima possa annotarlo sull'originale del decreto ingiuntivo al fine di impedire che il trascorrere del termine per l'opposizione lo possa far divenire immediatamente esecutivo.

Qualora sia scelta la notifica in proprio a mezzo PEC o anche in proprio a mezzo posta sarà ora onere del debitore opponente, rectius, del difensore, inoltrare alla Cancelleria del procedimento monitorio nel fascicolo opposto, un avviso di impugnazioneunitamente alla prova della notifica, al fine di notiziarla dell'opposizione in modo che questa possa procedere alle annotazioni del caso.

A tal proposito l'art. 9, comma 1, l. n. 53/1994 prevede che « nei casi in cui il cancelliere debba prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e dell'art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato».

Unitamente all'avviso si dovrà quindi depositare prova della notifica costituita dalle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg oppure la scansione dell'atto notificato a mezzo posta munita di attestazione di conformità.

L'avviso di impugnazione costituirà l'atto principale della busta telematica ove saranno indicati: nome e cognome e codice fiscale dell'opponente.

In evidenza

Per l'avviso di impugnazione non troveremo all'interno del redattore un atto specifico e pertanto, per depositarlo unitamente alla prova della notifica nel fascicolo monitorio si deve utilizzare come tipologia di atto “memoria o istanza generica”,specificando che trattasidiavviso di impugnazione nel campo “note per il cancelliere”. Tuttavia, occorre tener presente che, qualora non avessimo più la visibilità del predetto fascicolo riceveremo un errore nei controlli automatici che potrà essere in ogni caso “forzato” dalla cancelleria. Una ulteriore alternativa potrebbe essere quella di inserirlo all'interno di una nuova richiesta di visibilità

La formula

TRIBUNALE DI ________

AVVISO DI OPPOSIZIONE (art. 645 c.p.c.)

SI AVVISA

il Sig. Cancelliere del Tribunale di_______ - Ufficio ____, di aver notificato in data _______ a richiesta di ______________ (Cod. Fisc. _______ ), rappresentata difesa e domiciliata dall'Avvocato__________ (C.F. __________) del Foro di _____________, con studio in Bari alla via Principe Amedeo n. 190, __________avverso n. NumeroSentenza emesso in data DataSentenza dal Tribunale sezione ___________ nella persona del Giudice dott. ________ RG: _______, alla __________ (C.F. ________________), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ________ (CF: _________) ed ivi elettivamente domiciliata, in ___________ , alla via ____________ estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia (oppure) (dal registro ini-pec http://www.inipec.gov.it/)

Allegati:

1) Ricevuta di accettazione in formato .eml o .msg.

2) Ricevuta di consegna in formato .eml o .msg.

Oppure in caso di notifica in proprio cartacea

1) Copia atto notificato con attestazione di conformità

Avvocato________________ _______ lì,____________

Ad ogni buon conto, è opportuno precisare che l'eventuale mancato invio dell'avviso di opposizione non potrà, in ogni caso, comportare la nullità della notifica, come precisato dalla Suprema Corte (Cass civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4704).

In evidenza

In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 l. 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un piano distinto ed ulteriore (Cass civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4704)

Inoltre, in caso di iscrizione telematica, l'opponente selezionando come tipologia di atto “opposizione a decreto ingiuntivo” avrà la possibilità di inserire i riferimenti del procedimento monitorio che consentiranno al sistema di annotare in automatico l'avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo sul fascicolo monitorio.

Un' ulteriore problematica, invece, si porrà al convenuto opposto che, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dovrà redigere la comparsa di costituzione e risposta il cui deposito, si ribadisce, potrà essere effettuato alternativamente in via cartacea o telematica.

Ad ogni buon conto, a prescindere da come avvenga il deposito, ai sensi dell'art. 638 c.p.c. sarà onere dell'opposto ridepositare nel giudizio di opposizione la documentazione contenuta nel fascicolo monitorio.

In evidenza

Prima dell'entrata in vigore del processo civile telematico, il fascicolo allegato al ricorso per ingiunzione veniva dalla cancelleria inserito automaticamente in quello dell'opposizione.

Con l'entrata in vigore del PCT, non è più possibile far conto su tale sistema (Trib. Mantova 25 giugno 2015)

La detta produzione documentale potrà avvenire scaricando dal fascicolo telematico del procedimento monitorio le copie informatiche del proprio ricorso e dei documenti allegati, ricordando che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 come introdotto dal d.l. n. 90/2014, potrà essere attestata la conformità dei soli atti (nel caso di specie, il ricorso) e non anche dei documenti che verranno quindi ridepositati sic et simpliciter, o mediante stampa del PDF o allegazione dello stesso in caso di costituzione telematica.

Sommario