Procura alle liti (PCT)

Adriana Augenti
30 Aprile 2020

La lettera dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, prevedeva che «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»La dizione “parti precedentemente costituite” ha creato, almeno fino alla legge di conversione del d.l. n. 83/2015, la l. 6 agosto 2015, n. 132, non pochi problemi di interpretazione.
Inquadramento

La procura alle liti è una particolare forma di mandato: una dichiarazione di volontà a forma vincolata prestata dalla parte di conferire al difensore la propria difesa tecnica in giudizio.

Il nostro codice di procedura indica i “modi” di conferimento della procura.

Dopo essersi preoccupato di specificare che la procura può essere generale, con la quale il difensore avrà l'assistenza tecnica per tutte le controversie di cui l'assistito sarà parte e che potrà essere conferita solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o speciale, per una determinata controversia, e aver specificato che la procura speciale può essere apposta “anche” in calce o a margine dell'atto giuridico cui riferisce, l'art. 83 c.p.c. specifica che, in caso di procura speciale, deve essere l'avvocato a certificare l'autografia della parte che la conferisce e che la procura può essere rilasciata anche su documento informatico separato o su supporto cartaceo di cui potrà essere estratta copia informatica ai fini della costituzione telematica.

La procura nel PCT

La lettera dell'art. 16-bis d.l. n.179/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/2014 poi convertito in legge con la l. n. 114/2014, prevedeva che «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»

La dizione “parti precedentemente costituite” ha creato, almeno fino alla legge di conversione del d.l. n. 83/2015, la l. 6 agosto 2015, n. 132, non pochi problemi di interpretazione.

Seppur non v'è mai stato dubbio sull'obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali, controversa e con conseguenze giudiziali imprevedibili è stata la possibilità di deposito telematico degli atti introduttivi.

Per quel che qui interessa la distinzione non è di poco conto.

La costituzione giudiziale è l'atto con cui ognuna delle parti si rende giuridicamente presente nel processo.

Possiamo distinguere la costituzione dell'attore/ricorrente, che di norma avviene con o l'iscrizione a ruolo del procedimento avviato con atto di citazione o col deposito del ricorso per gli altri procedimenti, e costituzione del convenuto/resistente, del terzo chiamato e dell'interventore volontario, che di norma avviene con una comparsa/memoria di costituzione. In entrambi i casi la procura è atto prodromico al compimento di tali atti in quanto le parti non possono stare in giudizio se non col ministero del difensore, salvo casi particolari, e quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura.

Fermandosi alla lettera del comma 1 della disposizione richiamata e non sussistendo alcun “obbligo” di deposito telematico degli atti introduttivi, la procura poteva costituire il male minore nel mare magno delle cose da imparare.

Per vero, affermare che, sulla scorta della lettera della legge, non sussistesse alcun “obbligo” di deposito telematico degli atti introduttivi, fatto salvo che per il decreto ingiuntivo come si dirà a breve, è riduttivo rispetto alla situazione di caos creatasi a seguito delle diverse interpretazioni date alla norma: se da un lato v'era chi sosteneva che non sancire un obbligo non significasse necessariamente escludere l'applicazione della norma anche agli atti introduttivi e che pertanto il deposito telematico di un atto introduttivo fosse lecito e pienamente valido, dall'altro c'era chi sosteneva che fosse esclusa la possibilità del deposito telematico degli atti introduttivi. La soluzione mediana, abbracciata più che per convenienza che per aderenza al dettato normativo, voleva che il deposito telematico degli atti introduttivi fosse consentito esclusivamente in quei Tribunali ove fosse attestata – come previsto dal Decreto DGSIA - l'installazione e l'idoneità dell'infrastruttura informatica.

Il d.l. n. 83/2015 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 16-bis d.l. 179/2012 e successive modificazione consentendo così definitivamente il deposito telematico degli atti introduttivi.

Ad ogni buon conto, come noto, già il comma 4 dell'art. 16-bis d.l. n. 90/2014, non modificato da disposizioni successive, stabiliva che «A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».

Pertanto, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., cioè il deposito di un particolare atto introduttivo, sarebbe dovuto avvenire in via esclusivamente telematica a far data dal 30 giugno 2014.

La forma della procura

La procura alle liti, contrariamente ad altre forme di mandato, è un atto a forma vincolata: può essere rilasciata solo per iscritto e deve rispondere a determinati requisiti, sebbene non siano contemplate espresse ipotesi di nullità della procura.

L'art. 12 provvedimento del 16 aprile del 2014 recante le specifiche tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione nel processo civile e penale specifica che l'atto principale di un deposito telematico deve essere in formato .pdf c.d. nativo, cioè realizzato trasformando/salvando direttamente il file di testo in cui l'atto è stato impresso nel formato .pdf.

Uno dei primi problemi pratico/giuridici da affrontare è consistito nella – quasi – inevitabile differenza tra formato della procura e formato dell'atto principale.

Siamo ancora oggi abituati a pensare alla procura alle liti conferita su supporto cartaceo, sottoscritta autografa dal cliente e autenticata autografa dall'avvocato.

Orbene, il formato richiesto per l'atto principale dalle regole tecniche mal si concilia con una procura siffatta in quanto, a causa delle autografie, per poter essere allegata a una busta telematica essa dovrà essere scansionata, con buona pace del .pdf nativo/testuale.

È, infatti, proprio l'art. 12 delle Specifiche Tecniche del PCT che specifica, nella seconda parte della lettera c) «non è pertanto ammessa la scansione di immagini».

Va da sé che, con l'introduzione del processo civile telematico, rectius, delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, d.m. n. 44/2011, la procura a margine prevista dal comma 3 dell'art. 83 c.p.c. residuerà esclusivamente per i depositi analogici ancora consentiti.

Non essendo compatibile col processo civile telematico la procura alle liti a margine dell'atto cui riferisce ci si è chiesti se quella in calce, essendo su atto separato, lo fosse.

A tale proposito, l'interpretazione dell'art. 83 c.p.c. anche nella nuova formulazione post riforma l. n. 69/2009 ha occupato diverse discussioni tanto in dottrina quanto in giurisprudenza e richiesto interventi legislativi.

La vexata questio della procura in calce all'atto cui riferisce è stata risolta nelle aule di giustizia prima ancora che dal legislatore.

È bene ricordare che, sebbene il procedimento monitorio sia diventato obbligatoriamente telematico dal 30 giugno 2014, la facoltà del deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo era già prevista da diverso tempo in alcuni distretti. In particolare presso il Tribunale di Milano.

Già ante riforma l. n. 69/2009 i Giudizi nazionali sono stati chiamati a pronunciarsi sulla “nullità” della procura non “congiunta materialmente all'atto” (comma 4 art. 83 c.p.c.).

Così il Tribunale di Milano, investito della questione della nullità della procura rilasciata su foglio separato dal ricorso, non allegato al medesimo ma semplicemente prodotto quale documento nel fascicolo monitorio e quindi non materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, ha concluso per l'infondatezza dell'eccezione basandola su un'interpretazione sistematica dell'art. 10 d.P.R. n. 123/2001 (Trib. Milano, sez. VIII civ., sent., 28 febbraio 2008)

Alla stessa conclusione era già giunto sempre il Giudice di Milano statuendo che «la procura alle liti in quanto contenuta nella busta telematica è stata regolarmente prodotta in giudizio al momento della costituzione in giudizio della parte ricorrente; […] la circostanza che essa sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall'avvocato con firma digitale, soddisfa il requisito della congiunzione materiale all'atto richiesta dall'art. 83 […]» (Trib. Milano, ord., 30 gennaio 2008).

Grazie alla riforma del 2009 è stata finalmente codificata non solo la possibilità di conferire la procura su supporto informatico ma anche le modalità con cui deve essere trasmessa la procura conferita su supporto cartaceo al difensore che si costituisce con strumenti telematici.

Art. 83 c.p.c. PRE l. n. 69/2009

Art. 83 c.p.c. POST l. n. 69/2009

Art. 83. (Procura alle liti)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa

Art. 83. (Procura alle liti)

1. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

2. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

4. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa

Successivamente, con l'intervento dell'art. 18 comma 5 d.m. n. 44/2011, si è finalmente chiarito che «La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali anche remoti e del dettato normativo alcun dubbio pertanto può sorgere sulla validità della procura rilasciata su foglio separato, scansionata e allegata alla busta telematica che contiene l'atto principale cui riferisce.

Ciò nondimeno sono intervenute contrastanti pronunce giudiziali anche post obbligatorietà.

Sempre un Giudice di Milano, della Sezione Lavoro, ha disposto “la rinnovazione” della procura in quanto la procura non recava alcuna “indicazione” in ordine alla controversia cui il mandato si riferiva (Trib. Milano, sez. lav., ord., 17 luglio 2015).

Orientamenti a confronto

Procura alle liti su foglio separato

La congiunzione materiale è data dall'inserimento della procura nella busta contente il ricorso

Trib. Milano, 30 gennaio 2008

Riferibilità della procura all'iniziativa processuale mediante copia informatica inserita nella busta telematica

Trib. Milano, sez. VIII civ, 23 febbraio 2008

Ai fini della “congiunzione materiale” della procura conferita su supporto cartaceo è sufficiente che essa, trasformata in copia informatica certificata e autenticata, sia inserita nella busta telematica congiuntamente al ricorso cui riferisce.

Non riferibilità della procura all'atto e rinnovazione della procura ex art. 182 comma 2 c.p.c.

Trib. Milano, sez. lav., 17 luglio 2015

«(…) nel caso di procura su foglio separato è necessario che vi sia ragionevole certezza in

ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; (…) nel caso di specie, siffatta condizione non ricorre in quanto la procura in esame non reca indicazione alcuna in ordine alla controversia cui il mandato si riferisce;».

L'identità della parte assistita, l'autentica e la firma digitale

Oltre al codice di procedura e alle leggi speciali, fra cui particolare attenzione merita la legge professionale, l'avvocato deve rispondere a precisi dettami imposti dal Codice Deontologico, salvo incorrere in sanzioni più o meno gravi che comportano finanche la radiazione dall'Albo, con conseguente impossibilità del professionista di prestare ministero per l'assistenza in giudizio.

L'art. 23 del Nuovo Codice Deontologico, ricalcando quanto già previsto, impone che l'avvocato, prima di assumere l'incarico, debba accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

Uno dei modi più comuni ed intuitivi per accertare l'identità della persona che conferisce procura alle liti all'avvocato è sincerarsi dei suoi estremi: l'assistito, attraverso una dichiarazione ricettizia unilaterale dichiara i propri estremi e la volontà di conferire procura alle liti al professionista il quale a sua volta certifica la veridicità delle dichiarazioni e la riferibilità della firma a colui che la ha apposta tramite sottoscrizione di tale dichiarazione.

A tale fine è necessaria la presenza fisica – e contemporanea – tanto del professionista quanto della persona che conferisce la procura.

A seguito delle modifiche al codice di procedura e all'introduzione di leggi speciali, è reso possibile nel processo civile allegare al fascicolo telematico, rectius, alla busta telematica contente un atto introduttivo, la procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta autografa dal soggetto che la rilascia e certificata mediante sottoscrizione autografa dall'avvocato cui viene conferita.

A tal fine l'art. 83 si preoccupa di disciplinare la trasmissione telematica di tale tipo di procura stabilendo che il difensore che si costituisce con strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La copia informatica di un documento analogico si ottiene, fra l'altro, mediante la scansione dello stesso e con le accortezze prescritte dall'art. 22 d.lgs. n. 82/2005.

L'art. 2 comma 1 lett. g) d.m. 44/2011 dispone che la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In pratica e in altre parole la firma digitale rappresenta l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione. Essa garantisce:

  • la possibilità di verificare l'identità del mittente;
  • l'impossibilità di disconoscimento;
  • la garanzia dell'integrità del documento.
La procura digitale e le verifiche dell'avvocato

Per la procura conferita su supporto cartaceo è necessaria la sottoscrizione autografa tanto della parte quanto del difensore il quale, apponendovela, ne certifica l'autenticità.

In caso di procura su supporto cartaceo, dunque, sono necessarie tanto la sottoscrizione autografa dell'avvocato quanto quella digitale, avendo le stesse finalità diverse: la prima certifica l'autenticità della firma della parte, con ogni conseguenza in ordine dichiarazione di volontà contenuta nella procura alle liti; la seconda certifica la conformità all'originale cartaceo del documento informatico che contiene la procura alle liti.

Oggi, però, i professionisti provvisti per legge di firma digitale sono sempre più numerosi.

Ciò aumenta notevolmente l'eventualità che la procura sia conferita direttamente su supporto informatico e senza necessità di sottoscrizione autografa da parte di nessuno dei soggetti coinvolti.

Ci si è posti il problema della necessità o meno della controfirma dell'avvocato sulla procura conferita su supporto informatico firmata digitalmente dal cliente.

La risposta più coerente col dato tecnico sarebbe negativa: come accennato, la firma digitale viene rilasciata da parte di un certificatore accreditato che, oltre che a rispondere a determinati requisiti, si è a sua volta dovuto sincerare con certezza, attraverso strumenti all'uopo, dell'identità del soggetto richiedente.

In considerazione della univocità della provenienza della firma, dell'impossibilità del disconoscimento della stessa e della impossibilità della corruzione della stessa, infatti, non sembrerebbe essere necessaria alcuna controfirma dell'avvocato atta a certificare qualcosa già certificata altri. Al momento, però, il dato tecnico non trova alcun riscontro col dato normativo e non esistono precedenti tali da poter affermare che la procura conferita su supporto informatico non debba essere controfirmata dall'avvocato, fermo restando che andrà comunque sottoscritta digitalmente al fine di attestarne la conformità come richiesto dall'art. 83 comma 3 c.p.c..

L'obiezione più immediata alla non necessità di controfirma è che il certificatore accreditato non rientra tra i soggetti contemplati dall'art. 83 c.p.c. abilitati a sincerarsi dell'identità della parte che conferisce la procura. V'è da augurarsi che tale lacuna normativa, non invalidante, venga colmata dalla prassi giudiziale e da pronunce favorevoli.

Ad ogni buon conto, alla luce di quanto esposto si potrebbe ritenere che, essendo accertata a monte l'identità della parte, all'avvocato non residui alcuna attività di verifica. In effetti, ai sensi dell'art. 21 comma 2 d.lgs. n. 82/2005, l'apposizione della firma digitale su un documento informatico conferisce a quest'ultimo l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. e l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

All'avvocato cui viene conferito mandato, però, residua ancora l'onere di verifica della validità del certificato – che, lo ricordiamo, ha valenza triennale salvo rinnovo – in quanto se questo fosse scaduto ai sensi del comma 3 dell'art. 21 richiamato non vi sarebbe nessuna sottoscrizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alla validità della procura.

L'attestazione di conformità

Alla luce del d.m. 28 dicembre 2015, che ha modificato le specifiche tecniche previste dall'art. 34 comma 1 d.m. n. 44/2001 introducendo l'art. 19-ter che disciplina la possibilità di attestare, da parte dell'avvocato, la conformità all'originale di una copia informatica – anche di documento analogico – anche su documento separato, si è tornati a interrogarsi sulla necessità dell'attestazione di conformità della procura trasmessa con strumenti telematici.

Corre in soccorso, a tal proposito, l'art. 10 d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, mai abrogato, in base al quale «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale» e lo stesso art. 83 comma 3 c.p.c. che stabilisce che «che il difensore che si costituisce con strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale», escludendo pertanto espressamente che sia necessaria alcuna attestazione di conformità ulteriore oltre l'apposizione della firma digitale.

La notifica della procura

Altra vexata quaestio relativa alla procura è quella della notifica della stessa, in particolare quando l'avvocato procede alla notifica in proprio.

Affinché la procura sia valida ed efficace devono essere rispettati i requisiti di certezza, provenienza e tempestività.

Mentre l'art. 125 comma 2 c.p.c. dispone che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione, escludendone espressamente la necessità della notifica, l'art. 1 l. n. 53/1994 dispone che l'avvocato che notifica in proprio “deve essere munito di procura”. Pertanto, in quest'ultimo caso, la procura si considera tempestiva ove sia stata rilasciata prima della notifica dell'atto cui riferisce. Pertanto, se del caso, la notifica della procura servirebbe al solo fine di garantirne la tempestività.

Va da sé, però, che, mentre nei procedimenti iniziati con citazione al fine di garantirne la tempestività la procura dovrà essere "indicata" nell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 n. 6) c.p.c., nell'ambito dei procedimenti iniziati con ricorso la procura è stata sicuramente rilasciata precedentemente alla notifica a controparte.

Alcun vizio processuale può essere sollevato in caso di omessa notifica della procura.

Ciononostante sono intervenute alcune pronunce, necessarie a dirimere controversie sorte sul punto.

E così il Tribunale di Milano si è dapprima espresso con la pronuncia della dott.ssa Simonetti del 30 gennaio 2008 già citata, statuendo che «la circostanza che il ricorso e il decreto ingiuntivo siano stati notificati alle parti debitrici senza la trascrizione della procura alle liti non può dare luogo alla nullità insanabile del ricorso e del decreto considerando che numerosi elementi agli atti, tra cui la certificazione di cancelleria con il deposito della busta contenente il ricorso e i documenti informatici, consentono di ritenere l'avvenuto conferimento della procura prima della costituzione in giudizio della parte ricorrente», consacrando poi definitivamente tale orientamento con la pronuncia del Dott. Consolandi, Trib. Milano, sez. VIII civ., 14 gennaio 2010: «Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell'atto che conferisce la rappresentanza. Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 d.P.R. n. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. […] La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica. […] la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma».

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