d.d.l. sicurezza condomini: possibile responsabilità dell'amministratore?

Redazione scientifica
09 Ottobre 2017

Alla luce delle recenti scosse che hanno colpito il centro Italia, il parlamento potrebbe ritornare a discutere di interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici condominiali e delle connesse responsabilità dell'amministratore.

La proposta legislativa del 2015. È stata presentata alla Camera in data 11 maggio 2015, da parte del deputato Morassut, la proposta di legge n. 3112, volta ad introdurre nel tessuto della normativa condominiale l'art. 1122-quater c.c. in materia di interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici condominiali: tematica, quest'ultima, di drammatica attualità, specie alla luce delle recenti scosse che hanno colpito il centro Italia nell'agosto e ottobre 2016 e, da ultimo, l'isola di Ischia il 21 agosto 2017. Non è escluso che, soprattutto sull'onda emotiva che segue normalmente questi tragici eventi, tale iniziativa parlamentare possa subire una brusca accelerata.

Il nuovo amministratore di condominio. Il presupposto della proposta di legge è che siamo oramai in presenza di una nuova figura di amministratore di condominio, visto non più come semplice mandatario, ma con compiti e responsabilità anche di natura pubblica, che travalicano la natura contrattuale del rapporto con i condomini; al contempo, i numerosi obblighi della legislazione speciale, soprattutto in tema di sicurezza, impongono l'adozione di un criterio più rigido, da inquadrare nella diligenza «qualificata» di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.

Meglio una Riforma che una non Riforma. Analoga proposta di legge era stata presentata il 23 ottobre 2012 nella riunione della Commissione giustizia del Senato, in sede di esame del testo di riforma della disciplina condominiale, ma erano stati attenuati alcuni poteri dell'amministratore di condominio, come quelli relativi agli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici che apparivano destinati proprio alla tutela del patrimonio immobiliare; in particolare, il Senato aveva approvato l'art. 1122-bis c.c., ma lo stesso era stato eliminato dalla Camera dal nuovo testo riformatore, poi sbrigativamente licenziato dal Senato a fine legislatura, in quanto si era ritenuto che fosse meglio una riforma (anche se con molte criticità) piuttosto che una «non riforma», stante la lunga attesa dal codice civile del 1942.

Il novello art. 1122- quater. Nello specifico, il novello art. 1122-quater c.c. stabilisce, al comma 1, che «nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici», aggiungendo che «il mancato rispetto di tale normativa configura una situazione di pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono». Il comma 2 coinvolge direttamente l'amministratore di condominio, il quale, «nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni». Chiude il disposto il comma 3, puntualizzando che, «a seguito della relazione del tecnico di cui al secondo comma, l'amministratore dispone, previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti e interventi».

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