Decreto ingiuntivo (procedimento per l’emanazione del)

Vincenza Di Cristofano
06 Settembre 2017

Il procedimento monitorio consente di ottenere, in presenza di quelle che la norma chiama condizioni di ammissibilità, inaudita altera parte, un provvedimento di condanna, denominato ingiunzione. Si tratta, quindi, di un procedimento finalizzato a procurarsi in tempi brevi un titolo esecutivo.
Inquadramento

Il procedimento monitorio consente di ottenere, in presenza di quelle che la norma chiama condizioni di ammissibilità, inaudita altera parte, un provvedimento di condanna, denominato ingiunzione. Si tratta, quindi, di un procedimento finalizzato a procurarsi in tempi brevi un titolo esecutivo. Tale funzione si realizza per un verso consentendo al giudice di emanare un provvedimento di condanna in assenza di contraddittorio e, per altro verso, spostando sul convenuto (destinatario del provvedimento di condanna) il giudizio sull'opportunità di determinare l'instaurazione del processo a cognizione piena. La prima fase (monitoria in senso stretto) è sempre necessaria e si sviluppa dal momento del deposito del ricorso fino alla notifica del decreto ingiuntivo (ovvero fino al rigetto del ricorso), dando vita a un procedimento sommario tipico, caratterizzato da una cognizione parziale (per l'assenza di contraddittorio) e superficiale, sottoposto a speciali condizioni di ammissibilità e attraverso il quale viene esercitata un'azione speciale di condanna. Invece, la fase successiva è solamente eventuale e viene introdotta su iniziativa del soggetto ingiunto, il quale propone opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, introducendo un processo ordinario disciplinato dalle regole della cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza che determinerà il regolamento sostanziale della res controversa.

Condizioni di ammissibilità

L'art. 633 c.p.c. disciplina le condizioni di ammissibilità della domanda di ingiunzione.

Anzitutto, oggetto del procedimento monitorio può essere solo un'azione di condanna e non anche azioni dichiarative o costitutive.

Il diritto posto a base della domanda di ingiunzione deve consistere in un diritto di credito in senso lato, avente ad oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero in un diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

Conseguentemente, non si potrà fare ricorso alla procedura in esame per ovviare alla perdita della proprietà o del possesso della cosa propria, per ottenere il rilascio di un immobile o l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare, o, infine, il pagamento di un debito non costituente obbligazione attivabile in giudizio, così come nel caso delle obbligazioni naturali.

Per quanto concerne i diritti di credito aventi a oggetto somme di denaro si ritiene, in linea generale, che detta somma debba essere liquida ed esigibile.

Si parla di somma liquida con riferimento a un credito predeterminato nel suo ammontare, senza che vi sia, quindi, la necessità di procedere a calcoli o aggiunte, se non meramente strumentali. Pertanto, non è ammissibile fare ricorso alla procedura monitoria per richiedere, genericamente, la condanna dell'asserito debitore al risarcimento dei danni.

Il credito deve essere inoltre esigibile,come si può desumere dall'onere del ricorrente, se il credito dipende da una controprestazione o da una condizione sospensiva, di offrire elementi idonei a far presumere l'adempimento o l'avveramento della condizione (art. 633, comma 2, c.p.c.). In caso di diritto dipendente da controprestazione, è sufficiente provare l'esistenza dell'obbligazione a carico del debitore ed offrire elementi indiziari in ordine all'adempimento dell'obbligazione propria.

L'esigenza che l'ingiunzione si riferisca necessariamente ad un credito scaduto comporta, nel caso di previsione di un termine a favore del debitore, l'onere per il creditore di provare, con atto scritto, la decadenza dell'ingiunto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. Ma, nel caso previsto dall'art. 658 c.p.c., l'ingiunzione può essere pronunciata per espressa previsione dell'art. 664 c.p.c. anche per il pagamento dei canoni di locazione da scadere, oltre quelli scaduti (Cass., sez. II, 6 novembre 1991, n. 11834).

Il ricorso monitorio può essere anche utilizzato, come già si è anticipato, da chi è creditore di una determinata quantità di cose fungibili. L'art. 639 c.p.c., norma di rara applicazione, impone al creditore di dichiarare la somma che è disposto ad accettare, in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Al giudicante, inoltre, è attribuito il potere di verificare la congruità della somma indicata dall'istante, consentendo al ricorrente altresì di produrre idonea certificazione della competente camera di commercio. L'orientamento prevalente esclude che l'omessa indicazione della somma da parte del creditore possa determinare la nullità del decreto ingiuntivo.

Infine, il ricorso monitorio può essere esperito per la consegna di una cosa mobile determinata. Questa ipotesi si riferisce, secondo la giurisprudenza e la dottrina, alle sole prestazioni di dare che costituiscono il contenuto di un rapporto obbligatorio. Pertanto, non possono essere esperite tramite il procedimento monitorio né azioni di rivendica di una cosa mobile, né azioni di rilascio di un immobile, né si può ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare.

Oltre alla categoria dei crediti sopra menzionati, l'art. 633 c.p.c. estende l'ambito di applicazione del procedimento monitorio anche:

  1. ai crediti vantati da avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ovvero per il rimborso delle spese sostenute, oltre che da questi ultimi, anche da cancellieri, ufficiali giudiziari e da chiunque abbia prestato la sua opera in occasione di un processo;
  2. ai crediti professionali dei notai e dagli esercenti libere professioni per le quali esistono tariffe legalmente approvate.

Infine, in base alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., la possibilità di notificare il provvedimento nel territorio dello Stato costituiva un presupposto di ammissibilità dell'ingiunzione. La questione deve ritenersi ormai risolta perché la disposizione dell'art. 633 ult. comma c.p.c. è stata abrogata per effetto dell'art. 9 D.Lgs. n. 231/2002. Ne consegue che attualmente è consentito il ricorso alla procedura monitoria anche laddove il decreto vada notificato all'estero.

CASISTICA

Ove il locatore trattenga la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione della stessa, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo, trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Cass., sez. III, 9 novembre 1989, n. 4725

Il ricorso alla procedura monitoria è da ritenersi ammissibile qualora il risarcimento del danno sia facilmente quantificabile, come nell'ipotesi della caparra confirmatoria o penitenziale (in tal caso è necessario che la caparra, il versamento della stessa e l'inadempimento risultino da atto scritto ai sensi dell'art. 633 c.p.c.) ovvero della clausola penale.

Trib. Milano, 9 febbraio 1981, in Giur. it., 1981, p. 417 ss., con nota di E. GARBAGNATI

La giurisprudenza è oscillante nel ritenere ammissibile il ricorso per ingiunzione per il risarcimento dei maggiori danni patiti a causa della svalutazione monetaria nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie.

Nel senso dell'ammissibilità: Trib. Milano, 5 giugno 1980, in Giur. it., 1980, p. 645 ss., con nota di A. TRABUCCHI; per la tesi negativa cfr. Cass., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757

Il giudice può sicuramente ingiungere il pagamento degli interessi atteso che trattasi di semplice calcolo aritmetico; mentre, qualora si tratti di crediti di lavoro, il creditore può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) anche la rivalutazione monetaria, atteso che i crediti suddetti sono da considerare indicizzati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c..

Cass., sez. lav., 17 novembre 2003, n. 17396

È proponibile nelle forme del procedimento monitorio la domanda diretta a far valere la restituzione del bene oggetto di un contratto di vendita con riserva di proprietà, nei confronti dell'acquirente inadempiente.

Cass., sez. II, 26 novembre 1991, n. 12654

Il decreto ingiuntivo è stato concesso per ottenere la restituzione immediata del bene nell'ipotesi di leasing finanziario.

Cass., sez. II, 20 febbraio 1992, n. 2083

L'ordine impartito ad una banca diretto a far ottenere ad un curatore fallimentare copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito dall'impresa fallita può essere oggetto di decreto ingiuntivo.

Tribunale Milano, 21 giugno 1996

Prova scritta

Il presupposto essenziale di ammissibilità del procedimento monitorio è l'esistenza di una prova scritta del diritto vantato.

In particolare, secondo gli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., sono prove scritte idonee: le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisisti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per le prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando sono tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesti la regolare tenuta a norma delle leggi e i regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

La nozione di prova scritta che viene in rilievo ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo è comunque più ampia di quella che emerge dalla disciplina dettata per il processo ordinario di cognizione. Difatti, secondo un orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, costituisce prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso; ciò vale anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta, dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio a cognizione piena, in cui il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto (Cass., sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334).

Ampia è la casistica generata da dottrina e giurisprudenza sul punto.

CASISTICA

La dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che costituisca prova, idonea alla concessione del provvedimento monitorio, la scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche priva della sottoscrizione autenticata o riconosciuta o verificata giudizialmente.

Stesso valore viene riconosciuto anche alle copie fotografiche o fotostatiche della scrittura privata, cui l'art. 2719 c.c. riconosce la medesima efficacia probatoria delle copie autentiche.

R. CONTE, Commento art. 634, in Codice di procedura civile commentato, III, a cura di C. CONSOLO, Milano, 2013, p. 10.

Trib. Milano, 31 gennaio 1985, in Banca borsa, tit. cred., 1987, p. 115 ss.

Dottrina e giurisprudenza reputano che l'emissione del decreto ingiuntivo possa anche aversi sulla base di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

E. GARBAGNATI, Il procedimento d'ingiunzione, a cura di A. Romano, Milano, 2012, p. 75 nota 142; Cass. 16 febbraio 1971 n. 386, in Mass. Foro it., 1971

È considerata, altresì, idonea prova a fondare l'ingiunzione lo scritto proveniente da terzi; è stata pertanto considerata prova idonea a fondare l'ingiunzione lo stato di ripartizione dell'assemblea condominiale.

App. Napoli, sez. II, 25 gennaio 2012

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

La stessa apertura che connota questo genere di prova si rinviene anche con riferimento al piano di ammortamento di un contratto di mutuo e alla consulenza tecnica d'ufficio.

Cass., 11 marzo 2011, n. 5915; Cass., 3 marzo 2009, n. 5071

Cass., 25 novembre 2010, n. 23972; Tar. Brescia, 25 marzo 2009, in Foro amm., 2009, p. 640.

La giurisprudenza ammette la possibilità di porre a fondamento del ricorso monitorio una sentenza di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nel provvedimento, per la cui quantificazione è necessario fare riferimento a elementi estranei al giudizio. Al contempo è stata considerata idonea prova scritta la sentenza di condanna generica.

Cass., 5 febbraio 2011, n. 2816; Cass., 23 aprile 2009, n. 9693; in senso contrario, però Cass., 17 aprile 2009, n. 9245 e Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11067, la quale ammette, invece, il potere integrativo del giudice dell'esecuzione.

L'art. 634, co. 1, c.p.c. ricomprende anche la cambiale e l'assegno privi degli elementi ex artt. 2 r.d. n. 1669 del 1933 e art. 2 r.d. n. 1736 del 1933, i quali valgono, in siffatti casi, come promessa di pagamento a favore del portatore limitatamente ai rapporti con il proprio girante, o del prenditore contro l'emittente.

Anche la cambiale non più utilizzabile in via cartolare per l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria può valere come ordinaria promessa di pagamento per l'ammontare della somma indicata nel documento e quindi, come tale, è titolo idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo.

Cass., sez. I, 28 novembre 1984, n. 6184

Cass., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8038

Cass., sez. III, 20 agosto 1990, n. 8483

Per una parte della giurisprudenza di merito anche l'email ordinaria soddisfa il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. cc) e 10, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Trib. Termini Imerese, sent., 22 febbraio 2015

Per i crediti degli istituti bancari, l'art. 50 D.Lgs. 385/1993 prevede che le banche possano chiedere il D.I. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Il saldaconto, invece, è dichiarativo del solo credito finale della banca verso il correntista, il cui valore probatorio è quindi limitato al procedimento monitorio.

Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 14044

Per i crediti riguardanti onorari o rimborso di spese per avvocati, cancellieri, notai ed altri professionisti (art. 633, n. 2 e 3), il requisito della prova scritta è soddisfatto dalla presentazione di una parcella delle spese e prestazioni corredata, se le tariffe non sono obbligatorie, da un parere di congruità, che non ha valore nel successivo giudizio di opposizione.

Cass., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10428

Giudice competente

L'art. 637 c.p.c. stabilisce che è competente per valore e per territorio il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Deve escludersi, pertanto, che il giudice cui è proposta la domanda di ingiunzione diventi competente per il solo fatto di essere stato adito con tale tipo di domanda, come emerge, del resto, dalla circostanza che lo stesso può rilevare il proprio difetto di competenza e rigettare per questo motivo l'istanza. Qualora, peraltro, detto giudice non rilevi la propria incompetenza, l'opposizione deve essere rivolta a quel giudice e, con l'opposizione, la parte può rilevare la questione di competenza (Cass., sez. III, 20 marzo 2007, n. 6672, in dejure.giuffre.it).

Circa la competenza per territorio,l'art. 637 c.p.c., riferendosi al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, richiama implicitamente, oltre le regole ordinarie di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., anche quella dell'art.20 c.p.c., che per le cause relative a diritti di obbligazione stabilisce il foro facoltativo del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta (Cass., sez. I, 6 dicembre 1984, n. 6430, in dejure.giuffre.it). A rigore, non èescluso l'operare dei fori esclusivi, sempre che, naturalmente la domanda di ingiunzione abbia a oggetto un diritto di credito tutelabile nelle forme del rito monitorio.

Anche nel procedimento monitorio trova applicazione l'art. 38 c.p.c., per cui il giudice adito con il ricorso può rilevare d'ufficio la propria incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile, mentre, quando si tratta di competenza per territorio derogabile, spetta all'ingiunto sollevare la relativa eccezione nel successivo atto di opposizione, indicando il giudice ritenuto competente (alla stregua della nuova formulazione dell'art. 38, co. 1, c.p.c. spetta in ogni caso all'opponente eccepire, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta anche l'incompetenza per materia, quella per valore e per territorio inderogabile oltre che quella per territorio derogabile).

Tuttavia la Corte Cost. (sent., 3 novembre 2005, n. 410, in dejure.giuffre.it) ha ritenuto possibile anche la rilevabilità ex officio di tale incompetenza, al fine di non imporre una onerosa costituzione solo per far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice, atteso il pregiudizio che altrimenti ne deriverebbe.

Per i crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. In particolare, gli avvocati possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti.

CASISTICA

Ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il luogo in cui è sorta l'obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione.

Qualora un assegno bancario sia privo del luogo di emissione, stante la sua nullità, può valere solo come promessa di pagamento ed essere utilizzato a supporto di un ricorso per ingiunzione. In tal caso, presumendosi iuris tantum il rapporto sottostante, il luogo di pagamento della somma di denaro (e conseguentemente il forum destinatae solutionis) va determinato a norma dell'art. 1182, co. 3, c.p.c., con la conseguenza che territorialmente competente nell'azione monitoria è il giudice del domicilio del creditore.

Cass., sez. I, 2 maggio 1994, n. 4235

Cass., sez. III, 31 ottobre 2006, n. 23410

In tema di pagamento di somme da parte di un ente pubblico, in deroga alla regola sancita dall'art. 1182, co. 3, c.c. il luogo dell'adempimento è però quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria competente per la specifica spesa.

Cass., sez. II, 24 giugno 1983, n. 4356

Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di un comune, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede dell'Ufficio di Tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, e non ostano a che esso concorra, a norma dell'art. 20 c.p.c., con il forum contractus. Pertanto la causa resta definitivamente radicata presso il giudice adito, ove l'eccezione di incompetenza territoriale non contenga la contestazione di tutti i possibili fori, dovendosi la contestazione estendere agli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.

Cass., sez. I, 14 marzo 1996, n. 2141

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Cass., sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166

Il procedimento monitorio

Il procedimento monitorio ha inizio con la domanda di ingiunzione di pagamento o di consegna che si propone con ricorso, il quale, oltre agli elementi prescritti dall'art. 125 c.p.c., deve contenere:

  • l'indicazione delle prove che si producono;
  • l'indicazione del procuratore del ricorrente, oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito; in mancanza di tali elementi, le notificazioni possono essere fatte presso la cancelleria (a tal proposito cfr. Cass., III, 11 luglio 2017 n. 17048 in dejure.giuffre.it; contra Cass., III, 20 giugno 2017, n. 15147);
  • se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili, essa deve contenere anche la dichiarazione della somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria del giudice, al quale la domanda di ingiunzione è proposta, unitamente ai documenti prodotti, che, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 638, co.3, c.p.c., non possono essere ritirati fino a quando non sia decorso il termine per proporre l'opposizione.

Processo civile telematico

Si segnala che, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 4 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici….”. Pertanto, alla stregua di tale previsione, rimasta invariata anche dopo la pubblicazione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, la domanda monitoria deve obbligatoriamente essere introdotta con modalità telematiche, ad esclusione per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

Rapporti con la mediazione e con la negoziazione assistita obbligatorie

Non è necessario che il deposito del ricorso sia preceduto dall'esperimento del procedimento di mediazione, in virtù della previsione di cui all'art. 5, co.4, lett. a), D.LGS. n. 4 marzo 2010, n. 28, la quale espressamente dispone che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Trova, tuttavia, applicazione l'art. 4, co. 3, di detto decreto, secondo cui, all'atto di conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare, per iscritto, il cliente della possibilità di esperire il procedimento di mediazione, nonché dei casi in cui il medesimo è obbligatorio. Allo stesso modo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dal preliminare invito rivolto alla controparte alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, giusta la previsione di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Anche in tal caso, tuttavia, ai sensi dell'art. 2 co. 7, l'avvocato è tenuto ad informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Rigetto della domanda d'ingiunzione

La domanda di ingiunzione, per potere essere accolta, deve passare un doppio vaglio di carattere processuale da parte del giudice adito: quest'ultimo, infatti, deve verificare l'esistenza deipresupposti processuali e delle condizioni dell'azione e successivamente l'esistenza dei presuppostiprocessuali speciali, costituiti dalle condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 633 e ss. c.p.c.. Qualora l'analisi di tali elementi sia negativa (ad es. ricorso presentato da un soggetto processualmente incapace ovvero sottoscritto da un difensore privo di procura, assenza di legittimazione ad agire del ricorrente, incompetenza del giudice adito, oppure l'assenza di un credito liquido di denaro o di una quantità di cose fungibili o di un diritto alla riconsegna di una cosa mobile determinata), salvo quanto si dirà nel prosieguo con riferimento all'integrazione della prova, il giudice deve rigettare il ricorso, senza emettere alcuna pronuncia in merito allo stesso.

Accertata l'esistenza dei menzionati presupposti, il giudicante, al fine di potere accogliere il ricorso, deve esaminare nel merito la documentazione prodotta. A tal riguardo, si deve ricordare che l'art. 640, co.1, c.p.c., in deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, ha attribuito al giudice la possibilità di invitare il ricorrente ad integrare la documentazione esibita, qualora la domanda appaia non sufficientemente fondata, ma non manifestamente infondata. Infatti, qualora si verificasse questa ultima circostanza, non vi sarebbe spazio per il potere integrativo del giudice. Qualora, invece, il ricorrente non provveda all'integrazione richiesta oppure quando l'interpretazione del ricorso conduca il giudice a conclusioni diverse da quelle che il ricorrente mirava ad ottenere, come accade nei casi di obbligazione naturali o da causa illecita, il ricorso deve essere rigettato.

In ogni caso, il rigetto del ricorso non pregiudica un'eventuale riproposizione della stessa domanda, sia in via monitoria sia in via ordinaria, essendo pertanto il decreto di rigetto non impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. un., 19 aprile 2010, n. 9216, in dejure.giuffre.it; Cass., sez. un., 1 marzo 2006 n. 4510, in dejure.giuffre.it).

Accoglimento della domanda d'ingiunzione

Se sussistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. e, quindi, il ricorso è accoglibile, il giudice pronuncia decreto motivato con il quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di quaranta giorni (termine che su istanza del ricorrente può essere anche abbreviato o esteso ex art. 641, co. 2, c.p.c.), con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata. Tale termine decorre dalla notificazione del ricorso e del decreto.

Tuttavia, il termine appena indicato non viene sempre concesso al debitore, in quanto il giudice, su istanza del ricorrente, può ingiungere di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto nei casi di cui all'art. 642 c.p.c..

Accessoria all'ingiunzione, così come prevede l'art. 641, co. 3, c.p.c., è la pronuncia sulle spese del procedimento d'ingiunzione, che il giudice liquida nel decreto, ingiungendo il pagamento delle stesse alla parte contro la quale è stato emesso il decreto.

L'art. 643 c.p.c. prevede, inoltre, che l'originale del decreto d'ingiunzione sia depositato, con l'originale del ricorso in calce al quale è iscritto, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciato e che sia notificato per copia autentica all'intimato, unitamente alla copia autentica del ricorso, nei modi previsti dall'art. 137 ss. c.p.c..

Cenni sul decreto ingiuntivo europeo

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il 12 dicembre 2006 il Regolamento (CE) n. 1896/2006, con il quale è stato istituito un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, per il recupero rapido ed efficace di crediti commerciali sorti nell'ambito di controversie giuridiche transfrontaliere, in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso da quello del giudice adito (esclusa la Danimarca).

L'ambito di applicazione del Regolamento concerne le controversie transfrontaliere (quelle in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso da quello del giudice adito) che sorgono per il mancato pagamento di crediti non contestati aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro nel settore civile e commerciale.

Il creditore potrà richiedere al giudice l'emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell'Allegato 1 del Regolamento che può essere inoltrato anche in via telematica. La domanda deve contenere l'indicazione del credito, l'allegazione delle circostanze invocate a fondamento e una “descrizione” delle prove a sostegno della domanda.

La finalità deflattiva del procedimento è rafforzata dalla possibilità che il creditore dichiari anticipatamente di rinunciare al credito in caso di opposizione, con conseguente estinzione del procedimento, salva la possibilità, per l'istante, di introdurre un nuovo giudizio di cognizione ordinario.

Il provvedimento viene emesso se risultano prima facie rispettate le condizioni di legge. Entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, l'ingiunto può proporre opposizione dinanzi al giudice di origine, utilizzando un apposito modulo, instaurando così un procedimento disciplinato dalle regole processuali dello Stato di origine.

La competenza del giudice per l'emissione del c.d. decreto ingiuntivo europeo si determina in conformità alle norme di diritto eurounitario applicabili in materia, tra le quali assumono rilievo quelle del Regolamento (UE) 1215/2012 che ha sostituito il Reg. CE 44/2001 (in ogni caso per le ingiunzioni nei confronti dei consumatori sono competenti solo i giudici del loro domicilio).

In caso di mancata opposizione da parte del debitore, l'ingiunzione europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati dell'Unione senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.

Riferimenti
  • CALAMANDREI P., Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926;
  • DIANA A. G., Il procedimento monitorio, Milano, 2013;
  • D'ONOFRIO P., Commento al nuovo codice di procedura civile, II, Padova, 1941;
  • GARBAGNATI E., Il procedimento d'ingiunzione, a cura di A. Romano, Milano, 2012;
  • LAENZA – E. PARATONE, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Milano, 2008;
  • VALITUTTI A. – DE STEFANO F., Il decreto ingiuntivo e l'opposizione, Milano, 2013;
  • SCIACCHITANO R., voce Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971.
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