Accoglimento parziale ricorso equa riparazione promosso per più ricorrenti: quale rimedio?

Vito Amendolagine
01 Settembre 2017

Viene proposto un ricorso collettivo per l'equa riparazione nell'interesse di 30 ricorrenti. Il ricorso viene accolto per 29 ricorrenti e rigettato per uno di loro. Quid iuris se deve procedersi a notificare il decreto nei trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione per i 29 ricorrenti vittoriosi e proporre l'opposizione solo per la parte alla quale non è stato riconosciuto l'indennizzo o se invece deve proporsi l'opposizione senza notificare il predetto decreto in quanto la notificazione di quest'ultimo comporta l'improcedibilità dell'opposizione?

Viene proposto un ricorso collettivo per l'equa riparazione nell'interesse di 30 ricorrenti. Il ricorso viene accolto per 29 ricorrenti e rigettato per uno di loro.

Quid iuris se deve procedersi a notificare il decreto nei trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione per i 29 ricorrenti vittoriosi e proporre l'opposizione solo per la parte alla quale non è stato riconosciuto l'indennizzo o se invece deve proporsi l'opposizione senza notificare il predetto decreto in quanto la notificazione di quest'ultimo comporta l'improcedibilità dell'opposizione?

La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 5656/2015) ha avuto modo di chiarire che la novella del 2012 della L. n. 89/2001, ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento monitorio ma allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile.

L'art. 5-ter, L. 24 marzo 2001 n. 89, inserito dall'art. 55, comma 1, lett. f), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 , stabilisce che contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione dinanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento monitorio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso ovvero dalla sua notificazione.

In particolare, nell'ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, del ricorso per ingiunzione, l'opposizione potrà essere proposta dall'Amministrazione nei confronti della quale è stata formulata la domanda di equa riparazione, mentre nel caso di rigetto, anche parziale, l'interessato a proporre l'opposizione sarà il ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in caso di mancata notificazione all'amministrazione del decreto emesso dal presidente della corte d'appello, o dal magistrato da questo delegato, la stessa amministrazione, convenuta in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 dal ricorrente, il quale si dolga dell'accoglimento parziale della domanda, può limitarsi ad eccepire l'integrale infondatezza della pretesa di indennizzo e la violazione dell'art. 2-bis della medesima legge, senza necessità di proporre opposizione in via incidentale (Cass., n. 16110/2015).

Pertanto, come si ricava dalla disciplina del procedimento disegnato dalla citata L. n. 89/2001, il ricorrente è posto davanti ad un'alternativa processuale, potendo provvedere comunque alla notificazione del decreto, il che normativamente implica però acquiescenza dell'istante alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, precludendogli così la possibilità di insistere nella sua originaria pretesa, proponendo opposizione a norma dell'art. 5-ter L. n. 89/2001.

In alternativa può, come precisa pure lo stesso art. 3, comma 6, L. n. 89/2011, proporre opposizione avverso il decreto che abbia parzialmente accolto il ricorso, al fine di ottenere dal collegio della Corte d'Appello il riconoscimento anche dei capi di domanda non accolti, in tale caso, senza procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, che ove eseguita, renderebbe improponibile l'opposizione stessa, dovendo in ogni caso depositare l'atto di opposizione nel rispetto del termine di cui all'art. 5-ter, comma 1, cit. (Cass. 1 febbraio 2017, n. 2656).

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