Il creditore non consegna il titolo esecutivo entro il termine? Legittima l'esclusione dal piano di distribuzione

02 Febbraio 2017

Nell'espropriazione immobiliare, legittimamente il progetto di distribuzione prescinde dalle ragioni di credito per le quali il creditore non abbia prodotto i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato – in estrinsecazione della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c. - dal Giudice dell'esecuzione - o in mancanza di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega – dal professionista delegato, riferendosi l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori, che abbiano assunto la qualità di interventori o in quella originaria succedano per cessione della ragione di credito.

Il caso. La vicenda vede coinvolto un istituto di credito intervenuto, quale creditore privilegiato ed avente causa da un'altra banca, in una procedura di espropriazione immobiliare; l'intervenuto era stato escluso dal progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, per avere prodotto i documenti giustificativi del suo credito e del privilegio, oltre il termine fissato dal notaio incaricato alle operazioni di vendita. In ragione di tanto aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ed in particolare avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, sostenendo la tempestività del suo intervento e della produzione documentale, anche in ragione di quanto fatto in data anteriore dalla sua dante causa. Il giudizio si era concluso con il rigetto dell'opposizione; il giudice investito della questione aveva rilevato come nell'atto d'intervento della dante causa, pur tempestivo, non era stato prodotto il titolo esecutivo e ciò ancorché il notaio delegato per le operazioni di vendita avesse sollecitato l'avvocato patrocinatore alla produzione del documento; inoltre nessuna proroga del termine fissato era stata richiesta prima della sua scadenza.
La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con denuncia di violazione e falsa applicazione degli articoli 499, comma 2, 564, 565 e 566 c.p.c., negandosi la legittimità della prassi di fissazione di un termine per il deposito dei titoli anteriore a quello previsto dalla legge per l'intervento tardivo dei creditori titolati. L'ulteriore motivo di ricorso affermava la violazione degli articoli 591-bis e 596 c.p.c., così negandosi l'esistenza di un potere in capo al professionista delegato in ordine alla fissazione di termini ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione. Infine si contestava la violazione degli articoli 152 e 154 c.p.c. per essere il termine fissato dal professionista soggetto alla disciplina della sua improrogabilità dopo la scadenza.

L'attività del professionista delegato alle vendite ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione. La vicenda veniva affrontata dalla Cassazione partendo dalla disamina dell'attività delegata al notaio che, nella predisposizione del progetto di distribuzione, deve compiere una serie di attività complesse ed articolate finalizzate ad individuare le categorie di creditori concorrenti, l'ammontare dei loro crediti e dei relativi privilegi, nonché ad ordinare i creditori nelle differenti classi. Tutte queste attività implicano, in ogni caso, la necessaria acquisizione della documentazione, sia di quella prodotta già, sia di quella ritenuta necessaria per lo scopo. L'esatta individuazione del tipo di attività spettante al professionista delegato, consentiva agli Ermellini d'individuarne i poteri, anche con riferimento a quello di fissare un termine massimo entro cui i creditori possono produrre tutti i documenti necessari alla partecipazione al progetto di distribuzione.

Il potere di fissare termini ordinatori riconosciuto al giudice ed al professionista delegato. In questa prospettiva l'organo di legittimità affermava che il potere riconosciuto al giudice di fissare termini ordinatori è finalizzato ad indirizzare il processo; parimenti un potere analogo viene riconosciuto in capo al professionista delegato, nel caso in cui il giudice ritenga di non occuparsi direttamente delle predisposizione del progetto, e nella misura in cui l'atto di delega preveda che il professionista si occupi della predisposizione del progetto di distribuzione, giacché in questo caso egli dovrà acquisire tutta la documentazione necessaria al fine.

Nel caso di mancato rispetto del termine ordinatorio il progetto è redatto considerando la sola documentazione acquisita e consegnata al professionista. Pertanto, in questa direzione, il termine per la produzione del documento giustificativo del credito e del privilegio non risulta frutto di arbitrio bensì si ricava indirettamente dal sistema preordinato alla predisposizione del progetto di distribuzione, nel quale peraltro è necessario che i creditori spieghino la propria cooperazione. Così che il progetto viene redatto sulla scorta della sola documentazione acquisita e prodotta dai creditori entro il tempo indicato dal professionista. Va da sé che il termine fissato non può essere prorogato una volta scaduto, ove non sia stato presentate istanze in data anteriore al giorno di scadenza.

Nessun rilievo ha l'art. 566 c.p.c. ove vi si è intervenuti prima dell'udienza ex art. 564 c.p.c.. Per altro verso i Giudici di legittimità specificavano che nessun rilievo a tal fine poteva assumere l'articolo 566 c.p.c. invocato da controparte. Come noto tale articolo, per quanto in questa sede preme evidenziare, nella sua formulazione post riforma del 2005, consente ai creditori privilegiati ed a quelli iscritti, che intervengono oltre l'udienza di cui all'art. 564 c.p.c., ma prima di quella ex art. 596 c.p.c., di concorrere alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. Nel caso di specie il creditore intervenuto, avendo causa da altro creditore, aveva trovato ingresso nel processo esecutivo prima dell'udienza di cui all'art, 564 c.p.c., con conseguente rinuncia alla facoltà di cui all'art. 566 c.p.c., e derivante necessità di produrre tutti i documenti utili per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate. Per queste ragioni il ricorso era respinto con conseguente declaratoria di legittimità dell'esclusione dal piano di distribuzione.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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