Chiamata in garanzia

27 Marzo 2016

Fra i casi di giudizio con pluralità di parti si colloca anche quello in cui alle due parti originarie (attore e convenuto) se ne aggiungano altre a seguito di chiamata ad opera di una o di entrambe le parti stesse. La chiamata ad opera delle parti (art. 106 c.p.c.) ha quali presupposti la comunanza di causa o un rapporto di garanzia.

inquadramento

Fra i casi di giudizio con pluralità di parti si colloca anche quello in cui alle due parti originarie (attore e convenuto) se ne aggiungano altre a seguito di chiamata ad opera di una o di entrambe le parti stesse.

La chiamata ad opera delle parti (art. 106 c.p.c.) ha quali presupposti la comunanza di causa o un rapporto di garanzia.

Rinvio

- La trattazione della vicenda dei giudizi con pluralità di parti si rinviene nella «bussola»denominata «Cause inscindibili», cui si fa rinvio.

- La trattazione delle vicenda delle «Cause di garanzia» (art. 32 c.p.c.) si rinviene nella «bussola» con tale denominazione.

Chiamata in garanzia

Con il termine «garanzia» si fa riferimento al fenomeno in base al quale un soggetto (il garantito) ha, per legge o per titoli negoziali, il diritto ad essere tenuto indenne (lato sensu), ad opera di un altro soggetto (il garante) dal pregiudizio economico

o giuridico «derivante dall'esistenza o dal soddisfacimento del diritto di un terzo».

Il soggetto garantito può identificarsi sia – e ciò avviene di regola - con la parte convenuta nella causa principale, sia con la parte attrice nella medesima causa.

Mediante la chiamata in garanzia, il terzo viene evocato in causa affinché risponda in luogo del chiamante (convenuto), oppure affinché sia condannato a rispondere di quanto il chiamante (convenuto) sarà tenuto eventualmente a prestare all'altra parte, oppure affinché «risenta» delle eventuali conseguenze negative a carico del chiamante (attore) in una causa promossa per l'accertamento della proprietà di un bene o per ottenere l'esazione di un credito.

A seconda del fatto giuridico da cui abbia origine il rapporto di garanzia, si distingue tra garanzia c.d. «propria» e garanzia c.d. «impropria.

La prima ipotesi ricorre quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero sussista una connessione oggettiva tra i titoli delle domande proposte in tali due cause.

La seconda ipotesi si ha nei casi in cui il chiamante (di regola, in tal caso, il convenuto) tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso e indipendente da quello assunto a fondare la domanda principale, oppure in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto.

In ordine alle differenze fra le due dette specie di garanzia, v., ex multisCass. civ., sez. L, 16 aprile 2014, n. 8898;  Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2005, n. 19208

In evidenza

Secondo un orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. civ., sez. un. 25 luglio 2004, n. 13968 e più volte ribadito (da ultimo: Cass. civ., sez. L, 16 aprile 2014, n. 8898), ai fini della qualificazione di una chiamata in garanzia come propria, può ritenersi sufficiente che si manifesti unico il fatto generatore della responsabilità come prospettato nella causa principale ed in quella accessoria, anche se le ipotizzate responsabilità traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse.

Chiamata in garanzia «propria»

Si ritiene che rientrino nella fattispecie in esame sia i casi di garanzia da trasferimento o costituzione di diritti (c.d. garanzia reale o formale), allorché dei terzi vantino pretese non compatibili con quelle del garantito, sia i casi di garanzia da vincoli di obbligazione (c.d. garanzia personale).

Alla prima categoria sono riconducibili i casi di garanzia per l'evizione, nonché i casi di garanzia dovuta dal cedente del credito al cessionario.

Alla seconda categoria sono riconducibili sia le ipotesi di obbligazione solidale «a interesse plurisoggettivo» - ove il diritto di regresso spetta al condebitore solidale che abbia pagato l'intero credito, nei confronti di tutti gli altri condebitori (Cass. , civ., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217)

-, sia le ipotesi di obbligazione «a interesse unisoggettivo» – ove, ad. es., il diritto di regresso nei confronti del debitore principale spetta al fideiussore che abbia adempiuto in sua vece. A tale categoria si è soliti ricondurre anche le ipotesi di garanzia per il pacifico godimento del bene locato.

Garanzia «propria» reale

i) Domanda di manleva  proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante

(Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21240)

ii) La funzione di garanzia caratterizza la cessione di credito, dispiegandosi in capo al cedente fino al momento in cui il credito del cessionario trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (Cass. civ, , sez. I, 3 ottobre 2011, n. 20153;  Cass civ.,, sez. I, 3 febbraio 2010, n. 2517).

iii) Domanda di garanzia, per l'eventualità di evizione, proposta dall'acquirente, convenuto in un giudizio di riscatto promosso dal conduttore di un immobile urbano nei suoi confronti (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 1996, n. 1339).

iv)Domanda di garanzia (qualificabile propria stante l'unicità del fatto generatore della responsabilità) proposta dal venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria – nei confronti del Comune che tale impianto aveva installato (Cass.civ., sez. II, 29 luglio 2009, n. 17688).

Garanzia «propria» personale

iDomanda di garanzia proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL (per corresponsione di somme in esito ad infortunio sul lavoro), per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, stante il suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza (Cass.civ., sez.L, 16 aprile 2014, n. 8898 ; Cass. civ., sez. L, 15 maggio 2009, n. 11362).

ii) Assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c. (e fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria). La posizione dell'assicuratore integra gli estremi della fattispecie della garanzia propria,  giacché il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, comma 2, c.c.

Trattasi di ipotesi in cui si manifesta unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, , anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse (

Cass.civ. , sez. III, 30 novembre 2011, n. 25581; Cass.civ., sez. III, ord. 12 dicembre 2005, n. 27326; Cass. civ., sez. un. 25 luglio 2004, n. 13968).

iii) Rapporto locatizio. Costituiscono molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell' art. 1585, comma 1, c.c., le pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del locatore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore (Cass.civ., sez. III, 15 dicembre 2015, n. 25219).

Chiamata in garanzia «impropria»

Per la nozione di garanzia «impropria», si fa rinvio al secondo paragrafo.

iVendita a catena. Il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass.civ., sez. II, 5 febbraio 2015, n. 2115).

iiDomanda di garanzia proposta nei confronti del costruttore da parte del proprietario dell'immobile, che sia stato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato con invocazione della responsabilità per i titoli previsti dagli artt. 2043, 2051, 2053 c.c. (Cass. civ.

, sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1748

iii) Domanda di manleva proposta nei confronti del subvettore da parte del vettore,  chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto (Cass.civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050)

In evidenza

Con riguardo alle vendite a catena, va segnalato che l' art. 131 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del consumo ), nel prevedere che il venditore finale, qualora risulti soccombente nel giudizio promosso dal consumatore per far valere difetti di conformità del prodotto venduto, abbia diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della catena distributiva evidenzia un rapporto di pregiudizialità fra la domanda proposta dal consumatore e quella del venditore-dettagliante nei confronti del grossista, venendo a configurarsi un rapporto di vera e propria garanzia, con quanto di conseguenza sul piano processuale.

Disciplina processuale. Fase di prima istanza

Le formalità ed i tempi della chiamata sono disciplinati dall' art. 269 c.p.c.,  cui si fa rinvio.

i) Procura alle liti.

La procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (ad es.: «con ogni facoltà») è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell'interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria (Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909).

ii) Termini di decadenza.

Per la chiamata sono fissati precisi termini di decadenza: a) nel caso del convenuto, inserimento dell'istanza (unitamente alla richiesta di spostamento della prima udienza) nella comparsa di risposta; b) nel caso dell'attore, richiesta di autorizzazione in sede di prima udienza. La decadenza è rilevabile anche in appello, sia a seguito di eccezione sia d'ufficio (Cass.civ., sez. II, 14 maggio 2014, n. 10610).

Si ritiene che, nel rito del lavoro, il convenuto debba formulare l'istanza, a pena di inammissibilità (giusta le esigenze di concentrazione e di speditezza che informano il rito e che si configurano come principio di ordine pubblico), nella memoria difensiva di cui all' art. 416 c.p.c. (Cass.civ., sez. L, 6 giugno 2008, n. 15080). Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora il convenuto si costituisca direttamente in udienza e la chiamata del terzo sia resa necessaria dalle attività svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice dovrà concedere l'autorizzazione alla chiamata e fissare una nuova udienza (Cass.civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4034).

iii) Competenza per territorio

La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale, affinché egli la decida nel medesimo processo (art. 32 c.p.c.), peraltro unicamente nell'ipotesi in cui la domanda stessa sia qualificabile come di garanzia propria (ex multisCass.civ., sez. L, 16 aprile 2014, n. 8898 ; Cass.civ., sez. II, ord. 14 gennaio 2004, n. 429).

iv) Estensibilità della domanda attorea al chiamato

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria), in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass.civ. , sez. II, 31 ottobre 2014, n. 23306Cass.civ. , sez. III, 5 marzo 2013, n. 5400).

v) Poteri del chiamato

Il terzo chiamato in garanzia impropria ha, rispetto alla causa principale, poteri processuali riconducibili a quelli di un intervento adesivo dipendente (Cass.civ., sez. III, 21 aprile 2010, n.9439).

vi) Opposizione a decreto ingiuntivo

Per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti. Le parti del giudizio non potranno essere originariamente se non l'opponente e l'opposto. L'opponente, ove intenda chiamare in garanzia un terzo, dovrà necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, di esservi autorizzato,

non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata; determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio (ex multisCass.civ., sez. I,29 ottobre 2015, n. 22113Cass. civ.

, sez. I, 19 ottobre 2015, n. 21101).

vii) Procedimenti cautelari

«È ammissibile l'intervento o la chiamata del terzo nel giudizio cautelare purché ciò avvenga in forme compatibili con l'esigenza di celerità che connota tale giudizio e qualora al terzo possa derivare una utilità o un pregiudizio dall'attuazione del provvedimento richiesto» (Trib. Nola, 17 luglio 2012, Red. Giuffrè 2012).

viii) Spese processuali

Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane, invece, a carico della parte chiamante qualora la sua iniziativa si sia rivelata palesemente arbitraria (Cass.civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431Cass.civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12301).

In evidenza

In giurisprudenza è stato più volte affermato che, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo in manleva o in regresso (ex multis,

Cass.civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9570 ; Cass.civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309). L'opinione non è assentita dalla dottrina, sull'esatto rilievo che, stando alla lettera dell'art. 269 c.p.c. , potere discrezionale appare essere attribuito al giudice unicamente per ciò che concerne l'autorizzazione alla chiamata da parte dell'attore, mentre, con riguardo all'ipotesi di intervento a richiesta del convenuto, la norma si limita a disporre che «il giudice provvede (senza spazi valutativi – n.d.e.) … a fissare la data della nuova udienza». Conforto a tale opinione si rinviene nella sentenza della Consulta n. 80 del 1997, che ha dichiarato infondata la q.l.c. dell' art. 269, comma 2, c.p.c. , nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto debba essere autorizzata.

Disciplina processuale. Fasi di impugnazione. Garanzia «propria». Inscindibilità delle cause

Di regola , nelle fasi di impugnazione, nei casi di chiamata in garanzia propria si configura l'ipotesi del litisconsorzio necessario processuale.

Ad. es., la domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria ed il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art.331 c.p.c., il cui ambito di applicazione si estende anche alle cause tra loro dipendenti (Cass.civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21240).

Disciplina processuale. Fasi di impugnazione. Garanzia «impropria». Scindibilità/inscindibilità delle cause

Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, sicché le due cause sono distinte e scindibili (Cass. civ. , sez. III, 4 giugno 2007, n. 12942).

Tale regola può subire eccezioni in considerazione delle posizioni assunte dalle parti nel giudizio a quo e/o degli esiti dello stesso.

A) Cause scindibili

i) Caso in cui il convenuto abbia chiamato nel processo un terzo

, non ai fini di un'eventuale rivalsa in ipotesi di soccombenza, ma per essere unicamente a lui imputabile il fatto generatore della responsabilità (extracontrattuale o contrattuale). Non si configura ipotesi di litisconsorzio necessario ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità del chiamato giacché

, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio (

Cass.civ., sez. I, 27 maggio 2011, n. 11799; Cass.civ., sez. III, 30 settembre 2009, n. 20965).

ii) Caso in cui il convenuto abbia chiamato in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di rivalsa in caso di soccombenza. Il chiamato non aveva contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del chiamante e l'attore non aveva proposto domande nei confronti del chiamato. In presenza di tale situazione processuale, è da escludere l'inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione (

Cass.civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24132).

B) Cause inscindibili

i) Quando la garanzia impropria sia stata fatta valere dal responsabile mediante chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile nel giudizio risarcitorio, si instaura una situazione di litisconsorzio processuale per di

pendenza di una causa dall'altra, che nei giudizi di impugnazione determina l'inscindibilità delle cause (Cass.civ., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707Cass.civ., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19364).

ii) Allargamento delle domande oggetto del giudizio.

Nel caso in cui l'attore originario proponga una nuova domanda verso il chiamato in causa, postulando la sua responsabilità alternativa o concorrente rispetto a quella del convenuto originario - verificandosi un collegamento fra la domanda originaria e quella introdotta contro la parte chiamata in causa -, si configura una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale «successivo» e le cause in sede di impugnazione sono inscindibili (

Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444).

iii) Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, per esserne manlevato, ed il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (Cass.civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20552; Cass.civ., , sez. III, 13 maggio 2009, n. 11055).

Chiamata in garanzia di soggetto di diritto straniero

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, in caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 - per il quale, in caso di azione di garanzia , il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - è ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria , dovendo l'indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto dal giudice naturale (in tal senso Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8404Cass.civ., sez. un., ord. 12 marzo 2009, n. 5965).

Riferimenti

BALENA G., Sulla pretesa discrezionalità del giudice in caso di chiamata del terzo ad istanza del convenuto , in Il giusto processo civile, 2010, 1139;

COSTANTINO G., Garanzia (chiamata in), in Dig. Civ., VIII, Torino 1992, 596;

GAMBINERI, Notizie buone, cattive e pessime in tema di chiamata in garanzia , in Foro it.  2005, I, 2387;

LA CHINA S., Garanzia (chiamata in), in ED, XVIII, Milano 1969;

LUISO F., Diritto processuale civile, 1, 2, Il processo di cognizione, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011; 

PUNZI C. La notificazione degli atti nel processo civile , Milano, 1959

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