Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuto

Sergio Matteini Chiari
09 Aprile 2016

Vengono in rilievo i casi di irreperibilità non temporanea del destinatario della notificazione. L'assenza solo momentanea di quest'ultimo nel luogo in cui risiede non preclude, infatti, la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.Alla forma di notificazione prevista dall'art. 143 c.p.c. si può ricorrere allorché del soggetto che deve ricevere la notificazione non si conoscano né la residenza, né il domicilio, né la dimora, e la parte che chiede la notificazione non ne possa venire a conoscere con la normale diligenza.
Inquadramento

Vengono in rilievo i casi di irreperibilità non temporanea del destinatario della notificazione. L'assenza solo momentanea di quest'ultimo nel luogo in cui risiede non preclude, infatti, la notificazione ai sensi dell'

art. 140 c.p.c.

A

lla forma di notificazione prevista dall'

art. 143 c.p.c.

si può ricorrere allorché del soggetto che deve ricevere la notificazione non si conoscano né la residenza, né il domicilio, né la dimora, e la parte che chiede la notificazione non ne possa venire a conoscere con la normale diligenza.

Condizioni di applicabilità dell'art. 143 c.p.c.

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'

art. 143 c.p.c.

sono costituite, da un lato, dal dato soggettivo dell'ignoranza (incolpevole) del notificante circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, e, dall'altro, dall'oggettiva impossibilità, per il notificante medesimo, di individuare il luogo di effettivi residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica, malgrado l'esperimento delle ricerche e delle indagini suggerite nei singoli casi concreti dall'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo (giurisprudenza consolidata - da ultimo,

Cass.

civ.

, sez

.

L,

28 maggio 2013, n. 13218

e

Cass.

civ.

, sez. I,

27 novembre 2012, n. 20971

).

L'ordinaria diligenza deve valutarsi in base ai parametri della normalità e della buona fede

secondo la regola generale dell'

art. 1147 c.c.

, non esigendosi accertamenti che eccedano dalla normalità

(«quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, non può ritenersi che la normale diligenza debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località» - in termini,

Cass.

civ.

, sez. un.,

19 gennaio 2000, n. 540

e, nello stesso senso,

Cass. civ.,

sez. I,

27 novembre 2012, n. 20971

).

L'ordinaria diligenza

alla quale il notificante deve informare la sua condotta nell'acquisizione delle informazioni necessarie per eseguire la notificazione ai sensi della disposizione in esame deve ritenersi dimostrata quando le ricerche siano state svolte in quelle direzioni (ad es.: uffici anagrafici, portiere dell'edificio in cui il notificando risulti avere avuto la sua ultima residenza conosciuta, etc.) in cui sia ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere gli attuali sua residenza, domicilio o dimora.

Con riguardo all'ipotesi in cui si sia venuto a conoscere che il notificando si è trasferito all'estero, senza che sia noto il recapito,

Cass. civ.,

sez. un., 10 maggio 2002, n.

6737

ha affermato che, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'A.I.R.E., il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'

art. 143 c.p.c.

, che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'

art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470

, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.

Tali principi appaiono ormai consolidati. Si vedano, da ultimo,

Cass. civ.,

sez. III,

31 agosto 2015, n. 17307

e

Cass. civ.,

sez. III,

3 febbraio 2012, n. 1608

.

Normalità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

La notificazione deve essere eseguita mediante deposito

, a cura dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza del destinatario oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del medesimo.

Qualora non siano noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita

del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell'atto da notificare al pubblico ministero,

unitamente ad una nota contenente le indicazioni di cui all'

art. 49 disp. att. c.p.c.

(

indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; nome, residenza o dimora del destinatario; natura dell'atto notificato; giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; data e firma dell'ufficiale giudiziario)

.

Deve osservarsi che, stante il disposto del comma 3 dell'

art. 137 c.p.c.

, nel testo introdotto dall'

art. 174 del d.lgs.

30 giugno 2003, n. 196

, nel caso di notifica eseguita ai sensi dell'

art. 143,

comma 2

, c.p.c.

, non è disposta la cautela della consegna dell'atto in busta chiusa, da ritenere invece richiesta nel caso di notifica eseguita ai sensi del comma precedente della stessa disposizione.

Momento perfezionativo della notificazione eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c.

Per ciò che attiene al momento perfezionativo della notifica ai sensi della disposizione in esame, onde evitare inutili duplicazioni, si fa rinvio alla trattazione svolta sul tema nella «bussola» denominata «Notificazioni all'estero».

Appare, comunque, opportuno ricordare che, nell'attualità, viene ritenuto operativo nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività facentegli carico (id est, di regola, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché si realizzi il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza dell'atto.

Nel caso di notificazione eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte e ricordate nel precedente paragrafo.

La forma di notificazione prevista dall'

art. 143 c.p.c.

(così come quella prevista dal precedente art. 142) non garantisce che il destinatario venga effettivamente a conoscenza dell'atto notificato.

Ciò nonostante, vi è concordia nel ritenere che il diritto di azione e quello di difesa siano congruamente contemperati.

Se, da un lato, la richiesta di tutela non può subire impedimento per il fatto che la controparte si è allontanata senza lasciare il recapito, qualora la controparte medesima successivamente dimostri che, in realtà, colui che ha richiesto la notificazione conosceva il nuovo recapito, o avrebbe potuto conoscerlo facendo uso nella normale diligenza, la notificazione è invalida.

Condizioni di validità della notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c.

La notifica eseguita a norma dell'

art. 143 c.p.c.

è valida allorché concorrano i presupposti legittimanti ricordati nel relativo (il secondo) paragrafo.

Poiché la notifica ai sensi della disposizione in esame postula lo stato di non conoscenza (da intendersi in senso oggettivo) della parte e dell'ufficiale giudiziario circa l'effettiva residenza, dimora o domicilio del notificando, nonostante le indagini suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, la notifica viene ritenuta valida ancorché le informazioni acquisite nel corso di tali indagini si siano rivelate successivamente inesatte (ad es. inesatta informazione circa la non iscrizione del notificando nei registri di popolazione del Comune).

Non rilevano, infatti, né l'indagine sulla diligenza di altri soggetti (ad es., l'ufficiale di anagrafe) né eventuali certificazioni, ancorché veridiche, diverse da quelle rilasciate all'ufficiale giudiziario, non essendo quest'ultimo tenuto alla diretta lettura dei registri anagrafici (Cass. Civ., sez. I, 15 giugno 1985, n. 3349).

Invalidità della notificazione

L'atto processuale può dirsi inesistente soltanto se manchi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero se sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico.

Ricorre l'inesistenza giuridica della notificazione quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, sia tale cioè da non consentirne la sussunzione nel tipico atto di notificazione considerato dalla legge e/o se sia eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario (

Cass

. civ.

, sez. III, 31 agosto 2015, n. 17307

).

Come precedentemente chiarito, ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili è richiesta la prova dell'oggettiva impossibilità, per il notificante, di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza.

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'

art. 143 c.p.c.

non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica dalla quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza o domicilio o dimora noti, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata di notifica, onde consentire il necessario controllo sulla legittimità della forma di notificazione concretamente adottata.

È stato, pertanto, più volte affermato che la notifica deve ritenersi nulla, pur se non inesistente (con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'

art. 291 c.p.c.

) qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (

Cass. civ.,

sez. L, 9 febbraio 2009, n. 3073

;

Cass. civ.,

sez. III, 26 marzo 2001, n. 4339

).

Mette conto segnalare che di recente tale opinione è stata fatta oggetto di ripensamento, mediante l'affermazione per la quale l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, compiute dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità, ma di mera irregolarità, tale sanzione non risultando comminata né dall'art. 148 né dall'art. 160 del codice di rito, fermo restando, comunque, che la notificazione ex

art.

143

c.p.c.

deve ritenersi legittima soltanto «quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante ovvero quando, al di là della mancata indicazione nella relata di notifica, risulti con assoluta certezza che egli … si sia reso invece autore di opportune ricerche» (

Cass. civ.,

sez. III, 14 agosto 2014, n. 17964

).

Parimenti nulla, e non inesistente, viene ritenuta la notifica nei casi in cui, essendo stata contestata la legittimità dell'adozione della notificazione della citazione con il rito degli irreperibili, il giudice accerti, in base alle prove addotte, che il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario della notificazione (giurisprudenza costante: ex multis,

Cass. civ.,

sez. III,

18 aprile 2006, n. 8955

e

Cass. civ.,

sez. II,

28 agosto 2002, n. 12589

).

A tale riguardo, deve essere rammentato che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, peraltro limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (da ultimo,

Cass. civ.,

sez. I,

27 novembre 2012, n. 20971

).

È da ritenere viziata da nullità per difetto di indicazione di un'udienza utile per la comparizione del destinatario, e quindi inidonea a determinare una regolare vocatio in ius, la notificazione dell'atto di citazione eseguita a norma dell'

art. 143 c.p.c.

allorché tra il compimento delle formalità da espletare a cura del notificante e l'udienza di comparizione indicata nell'atto notificato intercorra un periodo inferiore a quello di venti giorni previsto nell'ultimo comma della disposizione in esame per il perfezionamento della notifica (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1981, n. 4072).

Notificazione alle persone giuridiche

Sino all'intervento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, era controverso se la disposizione in esame fosse applicabile alle notificazioni alle persone giuridiche, ritenendosi, da una cospicua parte della giurisprudenza, che tali notificazioni fossero disciplinate in modo completo dall'

art. 145 c.p.c.

Il riferimento è a

Cass. civ.,

sez. un., 4 giugno 2002, n. 8091. Nella sentenza si afferma che in tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'

art. 145,

comma 1

, c.p.c.

- ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli

artt. 138,

139

e

141 c.p.c.

; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'

art. 140 c.p.c.

(nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'

art. 143 c.p.c.

).

Attualmente, la giurisprudenza afferma costantemente la validità del ricorso, in materia, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c., peraltro a condizione che la notifica non possa essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 oppure, gradatamente, degli articoli 138, 139 e 141 oppure, in ulteriore graduazione, dell'art. 140 dello stesso codice (da ultimo,

Cass. civ.,

sez. I,

9 novembre 2012, n. 19457

e

Cass. civ.,

sez. I,

7 giugno 2012, n. 9237

).

Processo Tributario

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'

art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l'illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come quella prevista dall'

art. 143 c.p.c.

, mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dell'ente, qualora non abbia comunicato le variazioni di indirizzo utili a consentire la notificazione (

Cass. civ.,

sez. VI,

ord. 28 novembre 2014, n. 25272

).

Riferimenti

LUISO F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011;

MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

PUNZI C.

La notificazione degli atti nel processo civile

, Milano, 1959

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