Notificazione e comunicazione di atti in materia civile e commerciale in europa (reg. ce n. 1393/2007)

Sergio Matteini Chiari
24 Aprile 2016

Per ciò che attiene alle notifiche di atti a persona residente o dimorante o domiciliata all'estero, il sistema notificatorio attuale prevede il seguente ordine obbligatorio: a) ricorso ad uno dei procedimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 (in seguito: Regolamento o Reg.), nelle relazioni fra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (UE); b) ricorso alla Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge n. 42 del 1981);c) ricorso ad altre convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dall'Italia; d) ricorso alla legge consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che ha abrogato il d.P.R. n. 200 del 1967). Qualora nessuna di tali vie sia percorribile, la notificazione dovrà essere eseguita ai sensi del 1 comma dell'art. 142 c.p.c.
Inquadramento

Per ciò che attiene alle notifiche di atti a

persona residente o dimorante o domiciliata all'estero

, il sistema notificatorio attuale prevede il seguente ordine obbligatorio:

a) ricorso ad uno dei procedimenti previsti dal

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007

(in seguito: Regolamento o Reg.), nelle relazioni fra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (UE);

b) ricorso alla Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con

legge n. 42 del 1981

)

;

c) ricorso ad altre convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dall'Italia;

d) ricorso alla legge consolare

(

artt. 37, 77 e 78 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

, che ha abrogato il

d.P.R.

n. 200 del

1967

).

Qualora nessuna di tali vie sia percorribile, la notificazione dovrà essere eseguita ai sensi del 1 comma dell'

art. 142 c.p.c.

Regolamenti comunitari

I regolamenti comunitari sono atti normativi provvisti di diretta efficacia (vincolante sia nei confronti degli Stati membri UE, sia dei loro organi, sia dei singoli) e di diretta applicabilità, inserendosi negli ordinamenti interni senza che sia necessaria l'adozione di alcun provvedimento mirante a recepirli.

A prescindere da tramiti interni, i

Regolamenti trovano allocazione nel territorio degli Stati membri a seguito e per effetto della loro pubblicazione nella G.U.C.E, trascorsi i termini da essi stessi stabiliti o quelli di rito (dal ventesimo giorno successivo della loro pubblicazione).

I

n forza del principio del primato del diritto comunitario, le norme recate dalla fonte in esame sono prevalenti sulla normativa interna (sia anteriore che posteriore) eventualmente configgente.

In tali ipotesi, la normativa interna deve essere disapplicata, cioè posta da canto, divenendo inefficace.

In evidenza

Sulla supremazia del diritto comunitario sulla norma interna, si vedano, ex multis, C.G.C.E. 9 marzo 1978, in causa C-106/77;

C.G.C.E., Grande sez., 19 settembre 2006

, in cause riunite C-392/04 e C-422/04;

C.G.C.E., Grande sez., 18 luglio 2007

, in causa C-119/05.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.G.C.E.), ora – dal 2009 – Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.G.U.E.),

ha fissato il principio secondo cui, in presenza di disposizioni di diritto nazionale contrastanti con il diritto comunitario, il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto comunitario disapplicando, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (ex multis, C.G.C.E. 14 dicembre 1982, in cause riunite 314-316/81;

C.G.U.E. 24 maggio 2012

, in causa C-97/11;

C.G.U.E. 16 aprile 2015

, in causa C-690/13).

In argomento, m

erita menzione la sentenza della Corte costituzionale n. 389 del 4 luglio 1989, ove, oltre ai già ricordati principi, si aggiunge che alla

precisazione o all'integrazione del significato di una norma comunitaria compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia deve essere riconosciuta la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate (nello stesso senso,

ex multis,

C.G.C.E., 2 febbraio 1988, in causa C-309/85).

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Il 13 novembre 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il

Regolamento, n. 1393/2007

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, abrogando il

Regolamento n. 1348/2000

, che disciplinava precedentemente la stessa materia.

I

l Regolamento, entrato in vigore il 13 novembre 2008, prevale, nei rapporti intracomunitari, sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri UE, facendo, tuttavia, salva la possibilità che questi ultimi concludano o lascino in vigore ulteriori accordi o intese in materia, purché compatibili con le sue disposizioni, volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti (art. 20 Reg.).

La

Danimarca

, pur non avendo partecipato all'adozione del Regolamento, con lettera del 20 novembre 2007 ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto dello stesso, così determinando, in materia, «il sorgere di obbligazioni reciproche tra la Danimarca e la Comunità» con effetto dalla sua entrata in vigore.

Finalità ed ambiti di applicazione del regolamento

Lo scopo dichiarato del Regolamento («considerando» n. 2 e 6) è quello di dare adeguata risposta all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale in Europa, agendo, quale mezzo a fine, sul settore delle notificazioni e comunicazioni in materia civile e commerciale, migliorandolo e semplificandolo.

In evidenza

Il Regolamento si applica alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, peraltro a condizione che sia noto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato e comunicato l'atto (art. 1).

Il Regolamento non si applica alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né a quella concernente la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

Per ciò che concerne gli «atti giudiziari», non è controverso che in tale categoria debbano essere incluse tutte le decisioni, in qualsiasi forma, delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

Per ciò che attiene agli «atti extragiudiziali», è stato chiarito che l'art. 16 del Regolamento, che ne disciplina la trasmissione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «atto extragiudiziale» in esso contenuta comprende non solo gli atti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ma anche gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale (

C.G.U.E. 11 novembre 2015

, in causa C-223/14).

Procedura di notificazione. organi mittenti e riceventi

La

trasmissione degli atti deve essere eseguita «in modo diretto e con mezzi rapidi» («considerando» n. 6).

È previsto un sistema di trasmissione diretta degli atti fra le autorità dei vari Paesi, rispettivamente denominate organi mittenti e organi riceventi, all'uopo designate in ogni singolo Stato (art. 2).

È, inoltre, prevista l'istituzione di un'autorità centrale, incaricata di fornire informazioni in materia e di risolvere i problemi attinenti alla trasmissione degli atti (art. 3).

Soltanto al ricorrere di casi eccezionali (peraltro non specificati e rimessi, dunque, all'interpretazione) è consentita all'autorità centrale, a richiesta di un organo mittente, l'attività di trasmissione di una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, quelli nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o quelli che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

C

iascuno Stato membro dell'UE (inclusa la Danimarca) ha provveduto a designare tutti i suddetti organi mediante apposite comunicazioni, con successivi aggiornamenti.

L'Italia ha designato quali organi mittenti tutti gli Unep e quale organo ricevente

l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma.

La Commissione redige e aggiorna costantemente un manuale contenente gli indirizzi degli organi e le lingue che possono essere utilizzate per la trasmissione degli atti, nonché un lessico nelle lingue ufficiali dell'UE.

Il manuale e il glossario sono pubblicati nel sito http://ec.europa.eu/justice home/judicialatlascivil/html/ds docs it.htm (Atlante giudiziario europeo in materia civile).

Forme ordinarie

L

a procedura di notificazione si articola in cinque fasi:

1)

Fase di impulso

(art. 2).

Qualora non optino per le forme di notificazione di cui agli artt. da 12 a 15 del Regolamento (si veda, sul tema, l'apposito paragrafo), coloro che richiedono la notifica di atti all'estero debbono consegnare l'atto all'organo mittente del Paese in cui si svolge o deve svolgersi il processo.

2)

Fase di trasmissione

(art. 4).

L'organo mittente deve fare trasmissione dell'atto, «direttamente e nel più breve tempo possibile», all'organo ricevente dello Stato nel cui territorio deve essere effettuata la notifica.

È ammesso ogni mezzo di trasmissione appropriato, a condizione che «il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili».

L'

atto da trasmettere (esonerato dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti) deve essere corredato da una domanda redatta secondo il modello allegato al Regolamento.

Il modulo deve essere compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

Se pur l'adempimento (traduzione) non è previsto in termini di obbligatorietà, esso si pone in termini di opportunità

necessaria, giacché il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se questo è stato redatto in una lingua diversa da quella stabilita dallo Stato ricevente o ad esso incomprensibile.

A parere di autorevole dottrina (

Villecco, Il processo civile telematico, Torino, 2011, 110)

, la trasmissione può essere effettuata anche con il mezzo telematico: in ragione dell'assenza di un'elencazione tassativa dei mezzi di trasmissione e del fatto che questa può essere eseguita «con qualsiasi mezzo appropriato», nulla osta a che possano essere presi «in considerazione anche strumenti tecnologicamente avanzati e dunque sicuramente anche la posta elettronica».

3)

Fase di ricezione

(art. 6).

Al più tardi entro sette giorni dalla ricezione dell'atto, l'organo ricevente deve trasmettere un avviso di ricevimento (da redigere secondo il modulo standard) all'organo mittente ed eventualmente entra in contatto con quest'ultimo se la pratica necessita di integrazioni.

Qualora la domanda di notificazione o di comunicazione esuli dall'ambito di applicazione del Regolamento oppure non sia rispondente ai requisiti di forma prescritti, la domanda e i relativi documenti devono essere immediatamente restituiti all'organo mittente, in unione all'apposito modulo.

Nel caso in cui l'

organo ricevente sia territorialmente incompetente a dare seguito alla domanda di notificazione o comunicazione di un atto, deve ritrasmetterlo, ove la domanda sia rituale, ed unitamente a questa, all'organo ricevente competente del medesimo Stato richiesto, informandone mediante l'apposito modello l'organo mittente.

L'organo ricevente territorialmente competente deve informare l'organo mittente della ricezione dell'atto, utilizzando il modello a tal fine prescritto.

4)

Fase di consegna dell'atto

(art. 7).

Qualora non si evidenzino ragioni ostative, l'organo ricevente è tenuto a procedere, od a far procedere, alla notificazione o alla comunicazione dell'atto ricevuto in osservanza della legislazione dello Stato di appartenenza o, se possibile, qualora non siano incompatibili con tale legislazione, nelle forme particolari richieste dall'organo mittente (da identificare in quelle forme che nello Stato richiedente siano considerate talmente essenziali che, ove non osservate, determinerebbero l'inefficacia della notifica, ad es. per contrasto con il limite dell'ordine pubblico).

La notifica o la comunicazione dell'atto deve essere eseguita «nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalla ricezione».

Nei casi in cui non sia possibile rispettare

tale termine, l'organo ricevente deve darne immediata informazione all'organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard e, qualora la notificazione o la comunicazione appaiano possibili entro un termine ragionevole, è tenuto a continuare «ad adottare tutte le misure necessarie» per il compiersi delle stesse, salvo diversa indicazione dell'organo mittente.

5)

Fase di restituzione

(art. 10).

Quando le formalità di notificazione o comunicazione dell'atto sono state espletate, l'organo ricevente deve inoltrare all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard. Qualora l'organo mittente si sia avvalso della facoltà di chiedere in restituzione un esemplare dell'atto, il certificato deve essere corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

Il certificato deve essere compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare.

Tale certificato funge

, all'evidenza, da relata di notifica.

Tutte tali formalità devono essere osservate anche nel caso di mancata notificazione o comunicazione

.

In tale ipotesi, nel certificato devono essere indicate le ragioni del mancato compimento dell'attività di notifica.

Rifiuto di ricevere l'atto

Specifica disciplina è dettata dall'art. 8 del Regolamento con riguardo al caso di rifiuto a ricevere l'atto da parte del destinatario.

L

'organo ricevente è tenuto, senza disporre di alcun margine discrezionale e utilizzando a tal fine il modulo standard (a parere di

C.G.U.E. 16 settembre 2015

, in causa C-519/13, la mancata allegazione del modulo non è causa di nullità, ma l'omissione va regolarizzata), ad informare il destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere l'atto ove non redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da lui compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Il destinatario che voglia avvalersi di tale diritto è chiamato a tenere un comportamento attivo, o dandone comunicazione nell'immediato all'agente notificatore oppure rispedendo, entro una settimana, l'atto all'organo ricevente, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo.

Qualora l'atto sia stato legittimamente (il che – secondo

C.G.C.E. 8 maggio 2008

, in causa C-14/07 – è da escludere allorché la mancata traduzione riguardi documenti allegati all'atto, che abbiano esclusivamente funzione probatoria e che non siano indispensabili per comprendere l'oggetto e la causa della domanda) e ritualmente rifiutato, esso non potrà avere alcuna rilevanza né sotto il profilo processuale né sotto il profilo sostanziale, salvo che il mittente sani il vizio della mancata traduzione.

In tal caso, la

data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto.

Tuttavia

, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto determinata conformemente alla legge di quello Stato membro.

Forme alternative

Con riguardo unicamente agli atti giudiziari, il Regolamento prevede forme di notificazione o comunicazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

Va rilevato che

il Regolamento non stabilisce alcuna gerarchia tra i mezzi di notificazione o comunicazione

previsti negli artt. da 4 a 10 e quelli previsti negli artt. da 13 a 15. Di conseguenza, gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati indifferentemente con l'uno o con l'altro di tali mezzi.

Le forme alternative sono le seguenti:

i) Ricorso alla via consolare o diplomatica

(art. 12).

A

gli Stati membri è data facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati alla ricezione.

ii)

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari (art. 13).

L'operatività di tale forma è condizionata alla non opposizione dei singoli Stati; restando, tuttavia, ognora ammessa per le notificazioni e comunicazioni a cittadini dello Stato membro di origine.

iii) Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

(art. 14).

A differenza della forma sub ii), nessun ostacolo risulta frapposto alla notificazione o comunicazione a

mezzo posta.

Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali, da eseguirsi «mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente», non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, «vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri» (

HYPERLINK "https://www.iusexplorer.it/document?id=4612696_0_1_SAU003D29M05Y2015N000011140S03" \t "_blank" Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11140

).

iv) Notificazione o comunicazione diretta

(art. 15).

La notifica o comunicazione degli atti può essere eseguita direttamente da parte di chi abbia un interesse in un procedimento giudiziario, tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, a condizione che tale forma sia ammessa dalla legge di tale Stato.

Momento perfezionativo della notifica

L'art. 9 del Regolamento ribadisce sul piano comunitario il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica.

Rinvio

Per quanto inerente al principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, si fa rinvio a quanto detto nell'apposito paragrafo della «bussola» «Notificazione all'estero».

La norma detta che il momento del perfezionamento del procedimento notificatorio è determinato secondo la legge dello Stato richiesto, ma prevede anche che, se, «a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine», la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge dello Stato mittente.

Specifica disciplina in punto di perfezionamento della notifica è dettata nelle ipotesi in cui il destinatario dell'atto abbia legittimamente e ritualmente rifiutato di riceverlo. Si fa rinvio alle annotazioni compiute nell'apposito paragrafo.

Nei casi in cui per la notificazione o comunicazione sia stata fruita una pluralità di mezzi, nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione va determinato con riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata (

C.G.C.E., 9 febbraio 2006

, in causa C-473/04, riferita ai disposti del

Regolamento 1348/2000

ora abrogato ma contenente la stessa disciplina).

Mancata comparizione del convenuto

Ai sensi dell'art. 19 Reg., nei casi di mancata comparizione del convenuto, il giudice adito è tenuto a non decidere «fintantoché non si abbia la prova» o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali a persone che si trovano sul suo territorio oppure che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal Regolamento e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile per consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa.

È data, peraltro, a ciascuno deg

li Stati membri la facoltà di comunicare alla Commissione che i propri giudici, pur in assenza di prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione o consegna,

«possono decidere»

, a condizione che l'atto sia stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal Regolamento e sia trascorso un termine di almeno 6 mesi dalla data di inoltro, che sia ritenuto adeguato al caso di specie,

e non sia stato ottenuto «alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto».

In ogni caso, n

ulla viene ritenuto ostativo all'emanazione di provvedimenti provvisori o cautelari, in caso d'urgenza.

È

prevista la possibilità, per il convenuto non comparso, di essere rimesso in termini per la proposizione dell'impugnazione, a condizione che presenti la richiesta di rimuovere la preclusione entro un termine ragionevole dal momento in cui la decisione sia stata conosciuta e dimostri di non avere avuto, senza sua colpa, conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio in tempo utile per difendersi o della conseguente decisione in tempo utile per impugnarla, e i motivi del gravame non appaiano «del tutto privi di fondamento».

Le regole

esposte nel precedente periodo non si applicano alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Riferimenti

BATA' A. – CARBONE V., Le notificazioni, Milano, 2010;

FRASSINETTI A., La notificazione nel processo civile, Milano, 2012;

MANCUSO C., Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

SCARAFONI S., Il processo civile e la normativa comunitaria, Torino, 2012;

VILLECCO A., Il processo civile telematico, Torino, 2011

Sommario