Pignoramento di veicoli

09 Giugno 2016

Con l'art. 19, comma 1, lett. d-ter), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), è stato inserito nel codice di procedura civile l'art. 521-bis, che disciplina il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si tratta di una norma che stabilisce una procedura esecutiva speciale, che si affianca a quella tradizionale prevista negli artt. 513 e ss. c.p.c., rispetto alla quale integra un procedimento alternativo, e che trova giustificazione nella particolare tipologia dei beni che possono essere sottoposti ad esecuzione. Essa si differenzia peraltro dalla speciale procedura prevista dagli artt. 7 e ss., del R.D.l. 15 marzo 1927, n. 436, che come si dirà integra un procedimento speciale...
Inquadramento.

Con l'art. 19, comma 1, lett. d-

ter

), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla l

. 10 novembre 2014, n. 162

), è stato inserito nel codice di procedura civile l'art. 521-bis, che disciplina il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Si tratta di una norma che stabilisce una procedura esecutiva speciale, che si affianca a quella tradizionale prevista negli

artt. 513 e ss. c.p.c.

, rispetto alla quale integra un procedimento alternativo, e che trova giustificazione nella particolare tipologia dei beni che possono essere sottoposti ad esecuzione. Essa si differenzia peraltro dalla speciale procedura prevista dagli artt. 7 e ss., R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, che come si dirà integra un procedimento speciale, operante a beneficio del creditore che, pur se privo di titolo esecutivo, sia, comunque, titolare di un privilegio speciale sul bene (peraltro, e premesso che gli artt. 2 ss. della legge speciale prevedono, a favore del venditore di autoveicoli, un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che siano stati pattuiti e che non siano stati corrisposti all'atto della vendita, e per i relativi accessori, specificati nel contratto, l'

art. 2810, u.c., c

od

.

c

iv

.

, norma successiva alla legge speciale e quindi prevalente, prevede ora che sono considerate ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma di tale legge speciale, sicché in definitiva il privilegio speciale sugli autoveicoli integra una ipotesi di ipoteca mobiliare). Infine si differenzia dall'ipotesi prevista dall'

art. 502 c.p.c.

, a mente del quale per le cose date in pegno e per i mobili soggetti ad ipoteca (quindi anche per gli autoveicoli), l'espropriazione segue le norme del codice di rito, ma l'assegnazione o la vendita possono essere chieste senza che sia stato eseguito il pignoramento (e in tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto).

La procedura tradizionale

L'ordinaria procedura esecutiva, per i beni mobili, prevede che l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, ricerchi le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (

art. 513 c.p.c.

).

Nell'ambito di tale attività, il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritenga di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato, aumentato della metà (

art. 517 c.p.c.

).

Il pignoramento consiste quindi in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione, e i frutti di essi (

art. 492 c.p.c.

), e in questo senso l'ufficiale giudiziario redige il processo verbale, nel quale dà atto di tale ingiunzione, descrive le cose pignorate, ne determina approssimativamente il presumibile valore di realizzo (se del caso con l'assistenza di un esperto stimatore). Ai sensi dell'

art. 2693

c.c.

ed al fine di rendere opponibile ai terzi la procedura esecutiva in corso

(artt. 2913 e ss. cod. civ.

), l'atto di pignoramento deve quindi essere trascritto al P.R.A.

La nuova previsione: il pignoramento

Con la nuova norma, e in relazione agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi (iscritti nel pubblico registro automobilistico, e quindi muniti di targa), il pignoramento può essere eseguito anche senza alcuna ricerca materiale di tali beni. È infatti previsto che il pignoramento possa essere eseguito mediante la notificazione al debitore, e la successiva trascrizione, di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e si fa allo stesso debitore l'ingiunzione prevista nell'

art. 492

c.p.c.

.

Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

In relazione a queste prime disposizioni, mette conto subito evidenziare la prima sostanziale differenza tra le due diverse tipologie di procedura.

Se nella forma tradizionale, infatti, il pignoramento è possibile solo rispetto a beni che vengano materialmente rinvenuti, ed anche rinvenuti nella disponibilità del debitore, con la conseguenza che se l'autoveicolo non dovesse essere individuato, al pignoramento non potrebbe provvedersi, nella novella non vi è alcuna necessità di rinvenire il bene, e neppure di ricercarlo, rimanendo pertanto del tutto indifferente che esso sia o non nella sfera di signoria del debitore, piuttosto che di un terzo.

Appare infatti di rilievo che per il bene, registrato nei pubblici registri, il creditore possa individuare la sussistenza, in capo al debitore, dei relativi diritti, ciò che è stato normativamente ritenuto sufficiente per il dispiegarsi degli effetti esecutivi, mediante il pignoramento. Allo scopo, peraltro, il creditore potrà avvalersi della procedura di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, disciplinata dall'

art. 492-

bis

c.p.c.

, il quale prevede che su istanza del creditore, sia il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, dopo aver verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, a dover autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In questo caso, il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni (compreso il pubblico registro automobilistico) e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In tal modo è possibile che vengano individuati i beni mobili registrati suscettibili di essere sottoposti alla esecuzione ai sensi della norma in commento, e di tali beni l'ufficiale giudiziario darà conto, terminate le operazioni, nel processo verbale che dovrà redigere, e nel quale non a caso dovrà indicare tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

La apprensione del bene

La necessità di conseguire la materiale disponibilità del bene, in vista della successiva fase di assegnazione o di vendita, è nella specie assicurata da una duplice previsione.

Da un lato è infatti previsto che il pignoramento contenga l'intimazione al debitore, a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino (con la conseguenza che un istituto diverso da quelli legittimati dalla norma non potrebbe accettare la consegna del bene, non potendo assumerne le funzioni di custodia).

Dall'altro lato è previsto che decorso il termine di dieci giorni, all'apprensione dei beni possano procedere direttamente gli organi di polizia, che dovessero accertare la circolazione dei beni pignorati, o dovessero comunque rinvenirli. In questo caso tali organi procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Allo stato, la conoscenza del vincolo sul bene, in capo agli organi di polizia, può essere acquisita in qualunque forma, anche se appare ragionevole pensare che essa conseguirà alla denuncia proposta dal creditore, ai sensi dell'

art. 388 c.p.

, nel caso di mancata consegna spontanea del bene entro i dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Il disegno di legge delega (2953-A, approvato dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016) stabilisce, proprio in relazione alla tematica in argomento, tra i principi e i criteri direttivi, che nel caso che ci occupa si preveda l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione stessa; si prevedano le modalità e i tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; si preveda la procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; si preveda che le forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto.

Ad ogni modo, e per tornare al dato normativo vigente, in ordine alle modalità di apprensione del bene la differenza rispetto alla procedura ordinaria è netta, poiché ai sensi dell'

art. 520 c.p.c.

è l'Ufficiale Giudiziario che, per la conservazione dei beni mobili, provvede, quando il creditore ne fa richiesta, a trasportarle presso un luogo di pubblico deposito, oppure ad affidarle a un custode diverso dal debitore (e nei casi di urgenza ad affidarne la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di rito). La nuova norma prevede invece che sia lo stesso debitore a doversi attivare per la consegna dei beni all'istituto vendite giudiziarie (e in caso di inottemperanza soccorreranno sia le sanzioni penali ai sensi dell'art. 388 c.p., e sia le sanzioni di cui all'

art. 67 c.p.c.

:

Trib. Mantova, 13

ottobre

2015

), con la previsione altresì del potere degli organi di polizia di provvedere direttamente al ritiro, se a tanto il debitore non provveda nel termine assegnatogli.

Ovviamente, ciò non toglie che il creditore possa richiedere il pignoramento ai sensi dell'

art. 521-

bis

c.p.c.

, ma anche, e nello stesso tempo, richiedere che in caso di rinvenimento del bene, si proceda al pignoramento ai sensi dell'

art. 513 c.p.c.

E d'altra parte nulla potrebbe impedire all'Ufficiale Giudiziario di procedere a pignoramento ai sensi di quest'ultima norma, qualora rinvenisse nei luoghi appartenenti al debitore beni mobili registrati, utilmente suscettibili di esecuzione, diversi da quelli oggetto della procedura

ex

art. 521-

bis

c.p.c.

(come pure deve ritenersi per i beni utilmente pignorabili, che il debitore provveda ad indicare, ai sensi dell'

art. 492 c.p.c.

, e per i quali, ove si tratti di beni mobili, è previsto che si considerino pignorate dal momento della dichiarazione, anche agli effetti dell'art. 388, comma 3, c.p., ancorché per i beni stessi l'ufficiale giudiziario debba poi provvedere agli ulteriori adempimenti previsti della stessa norma).

Ad ogni modo, qualora il bene non sia rinvenuto, la scansione temporale degli adempimenti porta a ritenere che entro i dieci giorni dalla ricezione della notifica il debitore possa circolare con l'auto, o comunque con il bene mobile registrato oggetto del pignoramento, poiché è solo dopo i dieci giorni che, in ipotesi di mancata consegna da parte del debitore, il bene dovrà essere appreso dagli organi di polizia, che dovessero accertarne la circolazione, o dovessero comunque rinvenirlo (e la norma rimette agli stessi organi di polizia il trasporto del bene presso l'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo di rinvenimento). Non a caso, peraltro, al debitore compete la qualifica di custode fino al momento di consegna del bene all'istituto vendite giudiziario.

Il vincolo giuridico di indisponibilità del bene

Ai fini degli effetti inerenti il vincolo di indisponibilità giuridica dei beni, il pignoramento si perfeziona con la notifica dell'atto di cui all'

art. 521-

bis

c.p.c.

, a cura dell'ufficiale giudiziario. Ed infatti con il pignoramento il debitore è automaticamente costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso (custodia che si protrarrà fino al momento della consegna dei beni all'istituto vendite giudiziarie, allorquando sarà quest'ultimo ad assumere la custodia dei beni pignorati).

Anche in questo caso vi è una chiara differenza rispetto alla ipotesi ordinaria, nella quale l'

art. 521 c.p.c.

prevede al primo comma che non possano essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore, con ciò prevedendo che si debba procedere ad una scelta, tenendo conto non solo della situazione concreta, ma anche della manifestazione di volontà delle parti interessate.

L'opponibilità ai terzi del pignoramento, e il suo perfezionamento

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento, perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.

A seguito di tale adempimento, il pignoramento sarà anche opponibile ai terzi

(artt. 2913

e

2915

c.c.

).

La fattispecie del pignoramento non si completa però con i primi due adempimenti fino ad ora visti (notifica al debitore, e trascrizione)

La scansione degli avvenimenti prevede infatti che si debba guardare al momento della consegna dei beni all'istituto vendite giudiziarie. In conseguenza di tanto l'istituto assume la custodia del bene pignorato, e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile (ma comunque con una modalità di comunicazione idonea alla dimostrazione della data di sua effettuazione, posto che a tale data sono ancorati gli adempimenti successivi).

È proprio da questa comunicazione che decorre il termine per il creditore (entro trenta giorni), per il deposito nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini degli adempimenti previsti nell'

art. 521-

bis

c.p.c.

).

Peraltro, non solo il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione solo dopo l'iscrizione a ruolo, ma soprattutto il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, siano depositate oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della apprensione del bene da parte dell'istituto vendite giudiziarie.

Ove si consideri che anche il termine successivo, per proporre l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita (che devono essere depositate entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione, ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.), è indirettamente ancorato alla consegna del bene all'istituto vendite giudiziarie, può ritenersi che la fattispecie del pignoramento si perfezioni solo all'esito anche di quest'ultimo adempimento. In questo senso, la deroga alla generale disciplina di cui all'

art. 497 c.p.c.

, che àncora il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita all'esecuzione del pignoramento, si giustifica con la necessità di ottenere la materiale disponibilità del bene, che non è certamente conseguente al pignoramento, a differenza che nell'ipotesi ordinaria.

Mette comunque conto segnalare che proprio ai sensi dell'

art. 159-

ter

disp. att. c.p.c.

sia possibile che l'iscrizione a ruolo venga effettuata prima della consegna del bene all'istituto vendite giudiziario. Tale norma prevede infatti che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista, tra l'altro, dall'art. 521-bis, l'iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento debbano essere depositati da chi produca un atto o formuli un'istanza. E peraltro, quando l'iscrizione a ruolo abbia luogo a norma di tale disposizione, il creditore, nei termini di cui all'art. 521-bis, deve provvedere, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni (in mancanza di disposizioni, deve ritenersi che il termine per l'adempimento rimesso al creditore, decorra dalla conoscenza dell'iscrizione a ruolo, sia essa formale o anche solo di fatto, in quest'ultimo caso con le conseguenze in termini di prova della data di conoscenza che sia solo di fatto, con onere da ritenere incombente su chi dovesse eccepire l'intempestività del deposito).

Vi è da dire che quando l'iscrizione a ruolo sia curata da un soggetto diverso dal creditore, sia possibile che il bene non sia ancora stato appreso dall'istituto vendite giudiziarie. E ciò nonostante, il creditore deve depositare gli atti successivi, nei termini che si sono esaminati. Tra questi atti, vi è anche quello con cui si propone l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita (da depositarsi entro quarantacinque giorni dal deposito, da parte del creditore, anche delle copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.). Si pone pertanto la possibilità che l'istanza di vendita debba essere proposta prima che il bene sia stato appreso dall'istituto vendite giudiziarie. In tale eventualità, è possibile ipotizzare che l'istanza, a causa della mancanza del bene, non potrebbe essere accolta, anche se appare ragionevole pensare ad una verifica concreta, da attuarsi nel contraddittorio delle parti, da parte del giudice dell'esecuzione (

Trib. Mantova, 13

ottobre

2015

, cit.), anche al fine di accertare se gli organi di polizia siano stati posti nelle condizioni di procedere al ritiro del bene, in vista della sua consegna all'istituto vendite giudiziarie (e fermo restando il disposto dell'

art. 164-

bis

disp. att. c.p.c.

: Trib. Mantova, 26 maggio 2015, confermata da Trib. Mantova, 17 luglio 2015).

Lo svolgimento dell'espropriazione

In mancanza di disciplina specifica, deve ritenersi che alla espropriazione debba provvedersi, anche nel caso dell'

art. 521-

bis

c.p.c.

, con le forme di cui agli

artt. 532 e ss. c.p.c.

La stima del bene, non essendo possibile che venga effettuata dall'ufficiale giudiziario, in mancanza della apprensione del bene da parte dello stesso, dovrà essere eseguita dal giudice dell'esecuzione, direttamente con l'ausilio delle riviste specializzate, quando possibile, ovvero a mezzo di uno stimatore.

La vendita dovrà essere delegata all'istituto che ne abbia la custodia, ai sensi dell'

art. 534-

bis

c.p.c.

La competenza, sulla scorta della formulazione dell'

art.

26

,

comma 2 c.p.c.

, deve essere individuata nel luogo in cui il debitore abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, che prevale sul luogo nel quale le cose si trovino (eventualità che potrebbe verificarsi, quando l'istituto vendite giudiziarie al quale il bene viene consegnato, si trovi non nel territorio del circondario nel quale sia compreso il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, ma in quello più vicino, ai sensi del primo comma della norma in commento, ovvero in quello più vicino al luogo di rinvenimento a cura degli organi di polizia, ai sensi del quarto comma della norma stessa.

Riferimenti

SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2016;

CARIGLIA, La nuova disciplina del pignoramento e della custodia degli autoveicoli, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015, 3, 436;

(commento alla normativa)

FRONTICELLI BALDELLI, L'applicabilità della norma civilistica sul pignoramento degli autoveicoli alla esecuzione esattoriale, in Fisco, 2015, 30, 2949;

FINOCCHIARO, Il debitore diventa custode del veicolo, in Guida al dir., 49-50, 2014, 86 ss.;

CASALI, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

ex art. 521 bis c.p.c.

, in www.judicium.it;

GRADI, Inefficienza delle giustizia civile e "fuga dal processo", in www.judicium.it, 45 ss.;

TEDOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata nel

D.L. 132/2014

, in Corr. giur., 2015, 390 ss.

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