Il rito del lavoro e il termine perentorio per l'opposizione agli atti esecutivi

Redazione scientifica
31 Gennaio 2017

L'opposizione agli atti esecutivi da introdursi con il rito del lavoro è improcedibile, quando la stessa sia proposta tempestivamente nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione, ma la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza risulti mancante del tutto. Invero, al giudice non è consentito assegnare un nuovo termine all'opponente.

Il caso. Il Tribunale dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, poiché l'Inps aveva adempiuto all'obbligo di pagare all'avvocato distrattario le spese liquidate del giudice del lavoro; infine disponeva la liberazione delle somme pignorate e compensava le spese.

Successivamente il Tribunale accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi e condannava l'Istituto al pagamento delle spese e competenze del processo esecutivo e di quello di opposizione.

Opposizione e termine perentorio. L'Inps ricorreva allora in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 618 e 291 c.p.c.. Nel dettaglio, il ricorrente esponeva che il giudice dell'opposizione, all'udienza del 14 luglio 2014, fissata per la prima comparizione delle parti, rilevata la mancata prova della notifica dell'atto introduttivo, concedeva all'opponente di procedere alla notifica nei confronti dell'Inps entro un nuovo termine, con fissazione di una nuova udienza in data 19 gennaio 2015. Il Giudice sarebbe caduto in errore, poiché avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio già concesso dal medesimo giudice con provvedimento di fissazione della prima udienza.

La Cassazione nell'affrontare la questione in esame ricorda i principi consolidati in sede di legittimità per cui:

Cass. n. 27527/2014

Cass., Sez. Un., n. 20604/2008

Cass., Sez. Un., n. 5700/2014

«A norma dell'art. 618 c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione (…) deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè ove si applichi ex art. 618-bis c.p.c. il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice».

«Nel rito del lavoro l'appello ,pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (…) non essendo consentito al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.». Detto principio anche se riferito all'appello esso – spiega la Cassazione – è applicabile anche in sede di opposizone agli atti esecutivi da trattarsi col rito del lavoro, essendo questo un giudizio tipicamente perentorio.

Per agumentum a contrario, le Sezioni Unite hanno affermato che «in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge». Di conseguenza «il giudice, nell'ipotesi di omesso o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica».

In conclusione. Nel caso di specie, il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare alla prima udienza la mancanza della notificazione del ricorso introduttivo, dichiarando improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi. Accogliendo il motivo di ricorso, la Corte Suprema cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte intimata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.