La riforma del processo esecutivo è legge

Redazione scientifica
01 Giugno 2017

Il d.l. 3 maggio 2016 n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedura esecutive e concorsuali, è stato convertito nella legge 30 giugno 2016 n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2016.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 , convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2016, contiene numerose disposizioni urgenti che riguardano le procedure esecutive e concorsuali, oltre alle misure volte all'accelerazione del recupero crediti.

Di seguito si indicano le principali riforme contenute nel d.l. Banche.

PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO L'art. 1 del provvedimento introduce questa nuova garanzia reale mobiliare, avente natura non possessoria; è un istituto di garanzia dei crediti concessi per l'esercizio dell'impresa, che ha ad oggetto beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili, ad esclusione dei beni mobili registrati. Diversamente dal pegno possessorio, l'imprenditore potrà quindi continuare ad utilizzare il bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa, ma il creditore potrà promuovere azioni conservative o inibitorie se questi o il terzo costituente abusino nell'utilizzo del bene rimasto in loro possesso.

PATTO DI TRASFERIMENTO L'art. 2 del decreto disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimenti di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari. In caso di inadempimento, il cui termine è stato incrementato durante l'esame del Senato da sei a nove mesi, dodici se il debitore ha già rimborsato almeno l'85% del credito, il creditore può attivare la procedura per rivalersi del diritto immobiliare posto a garanzia, dichiarando di volersi avvalere degli effetti del patto di trasferimento, equiparato all'ipoteca.

REGISTRO ELETTRONICO L'art. 3 del provvedimento prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedura d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA L'art. 4 del provvedimento apporta significative misure volte ad accelerare la procedura di espropriazione forzata.

  • TERMINI PER PROPORRE L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE Oggetto di modifica è principalmente l'art. 615, comma 2, c.p.c. che stabilisce che l'opposizione: «è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile». Sinora, invece, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era esperibile fino alla conclusione della procedura esecutiva. La modifica non trova applicazione, tuttavia, per l'esecuzione in forma specifica. Molteplici gli interrogativi che sorgono, dai rapporti con le controversie distributive, alla compatibilità costituzionale, al persistente potere del giudice di rilevare d'ufficio la carenza di titolo esecutivo.
  • VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO Viene poi modificato l'art. 532 comma 2, secondo cui il soggetto incaricato della vendita non può protrarre le attività di vendita oltre i sei mesi, ed il numero degli esperimenti di vendita, da un minimo di tre, viene limitato ad un massimo di tre. Qualora i tre tentativi, da svolgersi entro un termine massimo di sei mesi, si rivelino infruttuosi, il soggetto incaricato deve riconsegnare gli atti in cancelleria ed il giudice «dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice». In sostanza, se il bene non è venduto entro 6 mesi la procedura si chiude, salvo che il creditore integri il pignoramento ex art. 540-bis c.p.c.
  • CUSTODIA IMMOBILIARE Con l'obiettivo di semplificare le procedure di liberazione degli immobili, viene modificato anche il comma 4 dell'art. 560 c.p.c. Il custode deve procedere secondo quanto disposto dal giudice dell'esecuzione, senza l'obbligo di osservare le formalità previste dagli artt. 605 e ss. c.p.c., e può avvalersi della forza pubblica o nominare ausiliari ex art. 68. La procedura appare non dissimile da quella di attuazione cautelare.

L'ordine di liberazione – che ora potrà essere emanato anche all'inizio della procedura salva l'autorizzazione al debitore a dimorare nell'immobile – è opponibile ex art. 617 c.p.c. e questo anche ad opera del terzo occupante.

Il comma 5 prevede inoltre che gli interessati a presentare offerta d'acquisto possano esaminare i beni in vendita entro 16 giorni dalla richiesta, formulata mediante il portale delle vendite pubbliche, rendendola nota anche a persona diversa dal custode.

  • ASTE TELEMATICHE Con modificazione del comma 4 dell'art. 569 c.p.c. si dispone che le vendite dei beni immobili pignorati debbano avere luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, salvo che ciò sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
  • ASSEGNAZIONE A FAVORE DI UN TERZO Viene introdotto il nuovo art. 590-bis c.p.c. che dispone che «il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore». La norma, che ha il suo pendant nell'art. 583 c.p.c., è finalizzata a facilitare l'acquisto dei beni pignorati da società di gestione del patrimonio immobiliare facenti parte di gruppi bancari.
  • RIBASSO DEL PREZZO Viene modificato il comma 2 dell'art. 591 c.p.c. ed introdotta la possibilità per il giudice di ridurre, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, il valore dell'ultima base “d'asta” fino al limite della metà.
  • DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 596 c.p.c. si prevede la possibilità, per il giudice dell'esecuzione e per i professionisti delegati, di effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.

E' stata poi prevista la possibilità di distribuire il ricavato anche in favore di soggetti aventi diritto all'accantonamento ex art. 499 c.p.c. o il cui credito sia contestato nell'ambito di una controversia distributiva previa accensione di una fideiussione autonoma ed a prima richiesta.

  • ESECUZIONE PROVVISORIA DEL DECRETO SULLE SOMME NON CONTESTATE Sostituendo la parola «concede» con «deve concedere» nel comma 1 dell'art. 648, si stabilisce, nel caso di contestazione solo parziale di un credito, l'obbligo per il giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito certamente provato.
  • RENT TO BUY E CONVALIDA DI SFRATTO All'art. 23, comma 2, d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014 n. 164, si aggiunge la facoltà al concedente di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto per il rilascio dell'immobile.

RICERCA CON MODALITA' TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE L'art. 5 del provvedimento prevede che ai fini del recupero o della cessione dei crediti, i soggetti incaricati possano avvalersi delle norme per la ricerca dei beni con modalità telematiche per accedere ai dati relativi ai soggetti «nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti».

ELENCO DEI PROFESSIONISTI Nel corso dell'esame del Senato viene aggiunto al provvedimento l'art. 5-bis che istituisce e disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Costituito presso ciascun Tribunale, conterrà i nominativi di tutti coloro che, oltre ai titoli abilitativi, avranno conseguito una formazione primaria stabilita con decreto dal Ministro della giustizia. Si fa comunque salva la possibilità, qualora ricorrano speciali ragioni, di conferimento dell'incarico a persona non iscritta in alcun elenco, a condizione che i motivi di tale scelta siano indicati nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

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