Allagamento cantina: esclusa la responsabilità del condominio se il danno è causato da un evento eccezionale e imprevedibile

Redazione scientifica
13 Ottobre 2017

Il condominio non è tenuto a risarcire il proprietario della cantina allagata qualora l'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche costituisca causa sopravvenuta tale da determinare autonomamente l'evento.

Il Caso. Un condomino avanza domanda di risarcimento nei confronti del suo condominio per il ristoro dei danni che sostiene di aver subito a seguito dell'allagamento della cantina di sua proprietà, sita al piano seminterrato dello stabile, attribuendolo al malfunzionamento dell'impianto fognario. Sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano rigettato tale domanda. Il danneggiato ricorre dunque in Cassazione, affidando il ricorso a tre motivi.

CTU: caso fortuito. La CTU non aveva ritenuto riconducibile l'allagamento della cantina del ricorrente, con conseguente perdita di bottiglie pregiate di vino e deperimento delle derrate alimentari ivi conservate, ad un guasto della rete fognaria, bensì ad un rigurgito di acqua piovana dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione, integrante la fattispecie del caso fortuito.

Evento di forza maggiore? Il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, sostiene che, a differenza di quanto affermato dal giudice, la CTU aveva evidenziato carenze di impiantistica, di manutenzione e malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale, dal momento che gli allagamenti erano costante di avverse condizioni metereologiche, e chiede alla Cassazione di stabilire se un fenomeno di pioggia intensa possa costituire o meno un evento di forza maggiore, straordinario ed imprevedibile, e come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

Carenza argomentativa. La Sesta Sezione ritiene inammissibile tale motivo perché del tutto carente di attività argomentativa della violazione delle regole del nesso causale. Il ricorso non contiene infatti alcuna indicazione specifica sul luogo di reperimento e sul contenuto complessivo della relazione peritale, della quale vengono riportate solo alcune parti che, pur evidenziando carenze dell'impianto, nulla dicono sulla causa dell'allagamento. Il giudice di merito aveva escluso l'idoneità causale di tali carenze per l'eccezionalità della precipitazione atmosferica.

Sufficienza degli interventi. Il ricorrente, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto riportare le conclusioni del CTU da cui desumere, oltre ai vizi dell'impianto e agli interventi necessari per ottenere un funzionamento ottimale, «la sufficienza di questi interventi ad evitare o limitare i danni in caso di allagamenti eccezionali». Il ricorrente in sostanza avrebbe dovuto argomentare che la presenza di valvole anti rigurgito avrebbe evitato o limitato il danno.

Nessuna valida censura, domanda rigettata. La Suprema Corte afferma che «non vi è valida censura dell'apprezzamento di fatto del giudice di merito circa l'esclusione del nesso causale tra le condizioni dell'impianto fognario condominiale e l'allagamento delle cantine». Ricorda infine il seguente principio di diritto: «l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento» (Cass. civ., n. 1887/2015).

La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Tratto da: RIDARE

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