Vizio motivazionale della sentenza di primo grado, il giudice del gravame può porvi rimedio
15 Marzo 2017
Il giudice del merito, che apoditticamente nega sia stata fornita la prova di un fatto posto a fondamento della decisione, si sottrae sostanzialmente all'obbligo della motivazione, se omette di evidenziare il contenuto delle prove testimoniali richiamate e la loro non decisività, risultando quindi impossibile verificare l'iter logico della decisione: tale vizio, non comportando la rimessione della causa al primo giudice, impone al giudice del gravame di porvi rimedio pronunciandosi nel merito della domanda.
In tema di competenza, il valore della domanda va fissato con riferimento all'importo specificato, anche in presenza di istanza generica per l'eventuale maggiore somma ritenuta più giusta ed equa, ove detta istanza risulti una mera clausola di stile e non una espressa e concreta riserva per il conseguimento di tale maggiore somma. |