Il compenso spettante all'avvocato per l'opera prestata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo
15 Maggio 2016
Massima
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con transazione, il compenso spettante all'avvocato - maggiorato ex art. 4, comma 6, d.m. n.55/2014- si determina in base al valore della domanda, non dell'accordo transattivo concluso dalle parti.
Il caso
La domanda è diretta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma dovuta a titolo di compenso per distinte attività di assistenza stragiudiziale che la medesima ricorrente assume di avere svolto, su incarico della resistente, nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo.
La questione
La parte resistente tenuta al pagamento, non contesta l'effettivo svolgimento dell'attività professionale ma solo il quantum della pretesa di controparte, posto che le parti avevano concordato che all'avvocato sarebbe spettato un compenso di euro 1.100,00, oltre accessori, per le prestazioni di cui al procedimento diaccertamento tecnico preventivo, in subordine deducendo altresì l'erronea applicazione da parte della attrice dei paramenti di cui al d.m. n. 55/2014.
Le soluzioni giuridiche
Secondo il Tribunale, non può condividersi l'assunto di parte resistente per il quale il valore della controversia svoltasi nelle forme dell'accertamento tecnico preventivo andrebbe determinato sulla base dell'importo oggetto della transazione raggiunta all'esito di essa. Infatti, ai sensi dell'art.5, comma 2 del d.m. n.55/2014 ai fini della liquidazione del compenso da porsi a carico del cliente occorre fare riferimento al valore della domanda che in questo caso è pacificamente indeterminato. La sentenza in esame condivide, invece, gli ulteriori rilievi svolti dalla resistente rispetto alla pretesa dell'attrice. Per quanto attiene alla attività stragiudiziale connessa o propedeutica al procedimento di accertamento tecnico preventivo osserva come, in difetto della allegazione e della dimostrazione da parte della resistente che essa abbia avuto una autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale, presupposto chiesto dall'art. 20 del d.m. n.55/2014, essa sia adeguatamente remunerata con il compenso da riconoscersi per la seconda, fasi di studio e introduttiva del giudizio (e pari, nella specie, all'importo di euro 1.8000,00). Peraltro poiché, come riferito dalla ricorrente e non contestato dalla resistente, il procedimento di accertamento tecnico preventivosi è concluso con una transazione, tale importo può essere aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 4, comma 6 del citato d.m. n.55/2014, trattandosi di parametro che può essere applicato ex officio dal giudice. Il compenso per l'assistenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo va quindi liquidato in euro 2.250,00 ai quali vanno aggiunti euro 120,00 a titolo di spese e indennità di trasferta (somma non contestata). Ad essa vanno aggiunti gli interessi al tasso legale come incrementato dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n.132/2014, norma che è entrata in vigore il 10 dicembre 2014. Il momento di decorrenza di tali interessi poi va individuato in quello del deposito del presente provvedimento che corrisponde al momento di liquidazione del credito della ricorrente. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento (Cass, civ., sez. VI, 24 ottobre 2014, n. 22678; Cass. civ., sez.II, 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. civ.,sez. lav., 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. civ.,sez.II, 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. civ.,sez.II, 28 aprile 1993, n. 5004). Osservazioni
La sentenza del Tribunale scaligero si pone in evidenza per avere statuito in ordine alla modalità di determinazione del compenso spettante all'avvocato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con la sottoscrizione di un accordo transattivo. Il Tribunale ha infatti precisato che anche nel suddetto procedimento, il compenso al professionista incaricato di curare gli interessi della parte ricorrente viene definito sulla base del valore della domanda azionata con il ricorso ex artt. 696-696-bis c.p.c. risultando di contro ininfluente la successiva concreta determinazione della stessa per effetto di un accordo sottoscritto dalle stesse parti in causa. Infatti, così come l'intervenuta transazione di una lite giudiziaria non esclude il diritto al compenso dell'avvocato, anche nel caso di accordo stipulato senza l'intervento di quest'ultimo mediante l'abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo (Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2010, n.21486) - atteso che l'obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese che il difensore può fare valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest'ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto, come può desumersi dal riferimento testuale dell'art. 68 della legge forense r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, alla qualità di creditore del professionista, ovviamente verso i rispettivi clienti, e dalla ratio della disposizione, ravvisabile nell'intento di evitare che il cliente possa eludere le legittime aspettative di compenso del suo difensore, mediante accordi con la controparte che pongano fine alla controversia (Cass. civ., sez. II, 20 settembre 1997, n.9325; Cass. civ., S.U., 12 novembre 1992 n. 12203, per il principio secondo cui l'obbligo di pagamento degli onorari e del rimborso delle spese dovuti agli avvocati ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 grava in via solidale solo sulle parti che hanno transatto) - allo stesso modo, il suddetto principio trova applicazione anche nell'accertamento tecnico preventivo. L'importante precisazione fatta dal Tribunale di Verona attiene alla modalità di determinazione del suddetto compenso spettante all'avvocato, che anche in presenza di una transazione, non può essere determinato sulla scorta di tale accordo, ma in base a quanto chiesto al giudice nella domanda formulata ab origine. L'art. 5 del d.m. n.55/2014 al comma 1 enuncia espressamente che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile, precisando che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. L'art. 5 del citato d.m. n.55/2014 al comma 2 precisa ulteriormente che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti. La sentenza in commento, si allinea all'interpretazione del dettato normativo fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sebbene nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.m. n. 55/2014 la quale aveva già chiarito che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, dovendo il giudice di merito verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità propria del caso specifico in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute all'avvocato, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2010, n.13229; cfr. ancheCass. civ., sez.VI, 15 ottobre 2014, n.21869in cui si è affermato cheai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento, e non sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti del soccombente. Nello stesso senso v. Cass. civ., sez.I, 12 agosto 2009, n.18233; Contra peròCass. civ., sez.II 5 dicembre 2013, n.27290secondo cuiai fini della determinazione delle spettanze professionali dell'avvocato, poichè per la sussistenza delle reciproche concessioni ciascuna parte non è vincitrice nè perdente, a nulla rilevando che il pagamento sia a carico del cliente o dell'avversario, si deve fare riferimento al valore della transazione e non a quello della iniziale pretesa avanzata in giudizio).
L. Carbone, Valore della controversia e compenso dell'avvocato (nota a Cass. civ., S.U., 21 maggio 2015, n. 10455), in Foro it., 2015, 2768. F. Morozzo della Rocca, Il valore effettivo della causa e la liquidazione degli onorari a carico del cliente (osservazioni a Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2008 n. 6454, in Giust. civ., 2008,1675. |