Disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche o fotografiche

Caterina Costabile
15 Maggio 2016

L'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti contestazioni generiche o omnicomprensive.Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 2374), mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche «aliunde».
Differenze tra il disconoscimento di conformità ed il disconoscimento di autenticità

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica rispetto all'originale diverge profondamente dal disconoscimento della scrittura privata.

La prima misura contesta unicamente la rispondenza della copia prodotta in giudizio ad un originale che si pretende difforme in tutto o anche soltanto in alcuna delle sue parti: chi effettua il disconoscimento nega cioè l'utilizzabilità della copia non autentica, perché essa non riproduce i contenuti del documento originale.

Il disconoscimento di autenticità, invece, ha per oggetto la verità e genuinità della sottoscrizione di un documento: la parte che compie tale contestazione nega dunque l'utilizzabilità dell'originale, poiché questo - pur esternamente parendo di sua paternità - reca in realtà una firma apocrifa.

Il disconoscimento di conformità può essere fatto da tutte le parti in causa diverse da quella che ha prodotto in giudizio la copia, indipendentemente dalla paternità del documento originale ed anche se questo proviene da un terzo o dalla stessa parte che lo produce.

Al contrario, il disconoscimento di autenticità della sottoscrizione compete solamente alla parte cui la stessa appare riferibile o ai suoi eredi o aventi causa.

Se invece il documento originale apparentemente proviene da un terzo o dalla stessa parte che lo presenta, nessun onere di disconoscimento incombe alle altre parti e la fonte di prova resta comunque liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23155).

Effetti del disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche o fotografiche

Le copie fotografiche di documenti scritti hanno la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche, a condizione, tuttavia, che la loro conformità all'originale venga attestata da un pubblico ufficiale oppure non sia espressamente disconosciuta.

Al disconoscimento delle scritture private prodotte in copie fotografiche o fotostatiche la giurisprudenza applica la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., sia nell'ipotesi in cui il disconoscimento investa la sottoscrizione o il contenuto della scrittura privata, sia nell'ipotesi in cui si disconosca la conformità della copia all'originale.

Costituisce, invero, principio pacifico che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2011, n. 24456).

Il disconoscimento della conformità all'originale può pertanto avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante» (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2014, n. 7775) o «si contesta nella forma e nella sostanza»(cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096), ma deve essere effettuato in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia e con indicazione puntuale dei motivi (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2014, n. 21842; Cass. civ., sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425).

Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è, dunque, validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale.

La giurisprudenza evidenzia, tuttavia, come il disconoscimento in questione sia diverso rispetto a quello previsto in materia di scritture private.

Un tempestivo e puntuale disconoscimento della fotocopia all'originale non produce, difatti, gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2155; Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2011, n. 24456).

Pertanto, l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2010, n. 9439).

Effetti del disconoscimento della sottoscrizione presente sulla copia fotostatica o fotografica

La parte interessata ad avvalersi di una scrittura prodotta in copia fotostatica la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta dalla controparte è, invece, tenuta a produrre l'originale ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 marzo 2014, n. 7267; Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 9202); altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità, se del caso anche prove testimoniali, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti del n 3 dell'art. 2724 c.c., di avere senza sua colpa smarrito il documento (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1999, n. 11739).

Da siffatta impostazione discende che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di verificazione, la mera formulazione della medesima, con il deposito della copia e la dichiarazione della disponibilità a produrre l'originale, che è l'unico documento sul quale può essere condotto un esame grafico (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2014, n. 14804).

Invero, soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2014, n. 20484).

In conclusione

In tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli art. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La parte interessata ad avvalersi di una scrittura prodotta in copia fotostatica la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta dalla controparte è, invece, tenuta a produrre l'originale ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento.

Invero, l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2015, n. 16551).

Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.

Guida all'approfondimento

In dottrina sul tema:

Romano, Il disconoscimento di conformità all'originale delle copie libere in Corriere Giur., 2002, 4, 477;

Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 495.

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