Quando una prova può dirsi nuova e indispensabile
13 Settembre 2017
Il caso. Nell'ambito di una controversia tra l'INPS e il Comune di Fermo relativa ad un'area della quale l'Istituto rivendicava la proprietà e chiedeva la condanna dell'Ente al risarcimento del danno per occupazione illegittima, sia il Tribunale che la Corte d'Appello affermavano la proprietà del Comune, in virtù dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione ventennale sollevata da quest'ultimo e del fatto che l'INPS non aveva provveduto a dimostrare di essere divenuto proprietario in forza di titolo idoneo, valido ed efficace.
Prova nuova indispensabile. La Corte di legittimità, a tal proposito, coglie l'occasione di ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Civili nella sent. n. 10790/2017. La giurisprudenza ha affermato che per prova nuova indispensabile di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, e anche alla novella di cui alla l. n. 69/2009, si deve intendere quella «di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado».
(Tratto da: www.dirittoegiustizia.it) |