Qual è il rito applicabile alla richiesta giudiziale di liquidazione del compenso all'avvocato?

Vito Amendolagine
14 Settembre 2017

La scelta dell'avvocato di avvalersi dell'ordinario procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. per chiedere il pagamento del proprio compenso nei confronti del cliente in luogo dello speciale procedimento disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n.150/2011 comporta il necessario rispetto degli artt. 18-20 c.p.c..
Massima

La scelta dell'avvocato di avvalersi dell'ordinario procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c. per chiedere il pagamento del proprio compenso nei confronti del cliente in luogo dello speciale procedimento disciplinato dall'art. 14, d. lgs. n.150/2011 comporta il necessario rispetto degli artt. 18-20 c.p.c. per l'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere la relativa controversia.

Il caso

Un avvocato conviene in giudizio dinanzi al tribunale i suoi clienti chiedendone la condanna al pagamento del compenso maturato in suo favore per l'attività di assistenza giudiziale prestata in loro favore.

I convenuti si costituiscono eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in forza di una clausola ad hoc contenuta nel contratto di consulenza ed assistenza concluso con il medesimo avvocato.

La questione

L'avvocato ha l'obbligo o la facoltà di agire ex art. 14 d.lgs. n.150/2011 per chiedere il pagamento del compenso professionale ai propri clienti?

Esiste un sistema di applicazione generalizzata e necessaria del procedimento di cui all'art. 14 cit, a tutte le controversie per la liquidazione del compenso all'avvocato in materia giudiziale civile?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, osservando come il ricorrente nel ricorso non ha specificato di agire utilizzando il procedimento ex art. 14 d.lgs. n.150/2011 avendo menzionato solo l'art. 702-bis c.p.c. che disciplina il procedimento sommario di cognizione ordinario non obiettando nulla allorchè il giudizio veniva trattato dal giudice monocratico. Il Tribunale scaligero al riguardo precisava che anche dopo l'introduzione del giudizio sommario speciale di cui all'art. 14 del citato d.lgs. n.150/2011 l'avvocato mantiene la possibilità di tutelare il proprio credito non solo nelle forme del procedimento monitorio ma anche in quelle del giudizio sommario ordinario e del giudizio di cognizione, prendendo così le distanze dal contrario orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità per il quale, il giudizio ex art. 14 d.lgs. n.150/2011 sarebbe invece l'unico esperibile.

Il giudice veronese motiva la propria decisione prendendo spunto dal dato letterale del preesistente art. 28, l. n.794/1942 e quello dell'art.14, d.lgs. n.150/2011 che non consentono di ritenere che il legislatore abbia voluto sopprimere la possibilità di ricorrere al procedimento ex art. 702-bis c.p.c. e di configurare il rito sommario speciale come unica alternativa al giudizio ordinario, a parte la tutela monitoria.

Secondo il Tribunale di Verona, l'intenzione del legislatore sembra essere stata esclusivamente quella di disciplinare ex novo il procedimento speciale di cui agli artt. 28, l. 13 giugno 1942, n.794 sostituendo alle forme procedimentali descritte negli artt. 29 e 30 della citata l. 13 giugno 1942 n.794 contestualmente abrogati, quelle dettate dall'art. 14, d.lgs. n.150/2011.

Osservazioni

In base agli artt. 28, 29 e 30 della l. 13 giugno 1942, n. 794, l'avvocato che voleva recuperare giudizialmente nei confronti del proprio cliente il credito professionale per le eseguite prestazioni giudiziali poteva alternativamente avvalersi del procedimento speciale di cui all'art. 28 e ss. della citata l. n. 794/1942, limitatamente ai crediti relativi a procedimenti civili, ovvero del procedimento monitorio per decreto ingiuntivo, ovvero del giudizio ordinario di cognizione.

L'art. 34 d.lgs. n. 150/2011, ha abrogato i citati artt. 29 e 30, l. n. 794/1942 ed ha così modificato l'art. 28: "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi del d.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14".

L'art. 14, d.lgs. n. 150/2011, disciplina attualmente le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, prevedendo testualmente quanto segue: «1. Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2.È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».

La Relazione di accompagnamento al citato d.lgs. n.150/2011 prevede che l'art. 14 detta la disciplina delle controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 nonchè l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei medesimi crediti.

E' opportuno precisare che le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa, evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, corrispondenti al limitato oggetto del processo.

Inoltre, nel rispetto dell'art. 54, comma 2, lett. a) L. n.69/2009 si è mantenuta ferma la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, nonchè la composizione collegiale dell'organo giudicante.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 si è posto il problema se la nuova disciplina debba ritenersi o meno inderogabile.

Al riguardo, in giurisprudenza sono emersi tre orientamenti.

In base ad un primo orientamento, la situazione sarebbe rimasta immutata rispetto al passato, con la conseguente possibilità per l'avvocato di proporre un ordinario giudizio di cognizione.

Un secondo orientamento, nell'ipotesi di contestazione sull'an della prestazione, esclude la possibilità di mutamento del rito da sommario ad ordinario, con la conseguente inammissibilità della domanda.

In particolare, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, la speciale procedura per la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, non sarebbe applicabile quando la controversia riguardi non solo la semplice determinazione della misura del compenso spettante al professionista, ma anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto a compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause limitative della pretesa azionata (Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 2014, n. 21554).

In tal caso, il procedimento ordinario sarebbe il solo previsto e consentito per la definizione di questioni diverse dalla semplice determinazione della misura del compenso e l'intero giudizio non potrebbe concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, pur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile con il solo mezzo dell'appello (Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12248; Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2015, n.19873).

Il terzo orientamento, ritiene che l'avvocato debba utilizzare il procedimento dell'art. 702-bis c.p.c. in controversie in cui sia in discussione sia il quantum sia l'an debeatur (Ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 4002).

L'autorevole dottrina formatasi su tale questione specificamente considerata (Vaccarella, I riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato, 3 marzo 2017, in www.judicium.it), sposando quest'ultima tesi, conclude affermando che la domanda avente ad oggetto onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati per prestazioni rese in giudizio e ad esse assimilabili va oggi necessariamente introdotta ex art. 14, d.Lgs. n.150/2011, senza distinzione tra controversie meramente liquidatorie e non liquidatorie, nelle forme del rito sommario di cognizione, salva la possibilità di agire in via monitoria ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo, fermo restando che l'eventuale opposizione dovrà comunque proporsi con ricorso sommario ai sensi dell'art. 14 del medesimo D.lgs. n.150/2011.

Le ragioni di tale linea di pensiero, andrebbero ricercate nelle prevalenti finalità sistematiche di semplificazione dei riti di cui alla legge delega n. 69/2009 ed al D. Lgs. n. 150/2011, e nella piena ed elastica rispondenza del rito sommario ad una cognizione piena e compiuta, evitando di sacrificare immotivatamente le esigenze di economia processuale imponendo all'avvocato di instaurare ex novo un giudizio in via ordinaria per effetto della mera contestazione da parte del cliente in relazione all'an della pretesa, a prescindere dalla relativa fondatezza, in tale modo facendo dipendere l'ammissibilità della domanda - che è cosa ben diversa dalla forma della prosecuzione di un procedimento o da quella della adozione di un provvedimento - dalla reazione del convenuto (Vaccarella, op. cit.).

Infine, come precisa la stessa corrente di pensiero (Vaccarella, op.cit.), non è direttamente ed innovativamente l'art. 14, d.lgs. n.150/2011 ad individuare l'ambito delle controversie fra avvocato e cliente rientranti nel procedimento speciale ed esulanti dal giudizio ordinario di cognizione.

Tale disposto si occupa infatti solo del rito applicabile al procedimento speciale, ed è invece il non abrogato art. 28 L. n. 794/1942 ad individuare l'ambito oggettivo del procedimento speciale e le controversie in esso rientranti; sebbene la lettura di tale ultimo disposto possa e debba oggi essere indirettamente influenzata dall'art. 14 d.lgs. n.150/2011.

Un'ultima considerazione si impone prima di chiudere la breve disamina che precede.

La Consulta ha tenuto a precisare che nell'affermare la collegialità del giudicante, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, non fà che ribadire quei criteri che erano già propri del previgente modello processuale, in applicazione del criterio direttivo di cui all'art. 54, comma 4, lett. a), della legge delega n. 69/2009 con specifico riferimento alla composizione dell'organo giudicante (Corte Cost., 1 aprile 2014, n. 65).

Al riguardo la stessa Consulta ha tenuto a ricordare come l'art. 50-bis c.p.c., inserito dall'art. 56 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, impone al Tribunale di giudicare in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio, disciplinati dall'art. 737 e ss. c.p.c. rilevando altresì che lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi era già espressamente previsto dall'art. 29, l. n. 794/1942, atteso che dal riconoscimento della natura camerale dei procedimenti di liquidazione degli onorari nel periodo precedente alla riforma introdotta dalla l. n. 51/1998, discende ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c., la composizione collegiale dell'organo giudicante.

A questo punto, auspicabile sarebbe un intervento delle Sezioni unite, che in ottica nomofilattica, approfondendo la relativa quaestio juris, possa al riguardo dirimere ogni ragionevole dubbio.

Guida all'approfondimento
  • Vaccarella R., I riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato, 3 marzo 2017, in www.judicium.it;
  • Cea C.M., Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato al vaglio della Suprema Corte, inForo it., 2016, 1722;
  • Vaccari M.,Verso la creazione giurisprudenziale di un rito sommario speciale incostituzionale? in Ilprocessocivile.it;
  • Id.,Liquidazione dei compensi di avvocato (semplificazione dei riti), Obbligatorietà o facoltatività del procedimento?,in Ilprocessocivile.it;
  • Calvetti S., Credito dell'avvocato e unicità del rito applicabile in Diritto & Giustizia, 30, 2017, 6.
  • Campese E., Il d.lg. n. 150/2011. La disciplina generale ed il procedimento per le controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, in Giur. merito, 2012, 1540.
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