Con quale strumento si impugnano le contravvenzioni mai notificate?
14 Dicembre 2016
In ipotesi di notifica di preavviso di fermo amministrativo (violazioni del Cod. Str.) non preceduta dalla notifica degli atti prodromici quali l'ingiunzione fiscale emesso dalla SO.G.E.T. ex R.D. n. 639/1910 ed il verbale di accertamento, qualora si volesse eccepire oltre alla mancata notifica degli atti presupposti ut supra anche la maturata intervenuta prescrizione, il mezzo di impugnazione esperibile sarebbe l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ovvero il ricorso poiché è da intendersi quale opposizione recuperatoria?
L'art. 22, L. n.689/1981 disciplina l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e dispone che salvo quanto previsto dall'art. 133, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'art. 6, D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il caso qui considerato è quello della mancatanotifica della contravvenzione la cui esistenza di fatto viene portata a conoscenza del destinatario soltanto in un momento successivo, attraverso la notifica della cartella esattoriale che la presuppone, e sulla cui base viene quindi richiesto il relativo pagamento dal Concessionario delegato alla riscossione per conto della P.a.. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione da anni esiste un contrasto tra le sezioni interessate alla risoluzione del problema. Una analoga problematica si era già verificata in una fattispecie in cui l'atto prodromico alla richiesta di pagamento avanzata dal Concessionario delegato alla riscossione era rimasto assolutamente sconosciuto assumendo il destinatario di essere venuto a conoscenza della relativa obbligazione (tributaria) soltanto dall'estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dallo stesso Concessionario della riscossione. La questione era stata rimessa e risolta dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 19704 del 2 ottobre 2015, in cui premesso in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse ed il diritto di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, si è affermato che è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una riapertura dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna riapertura sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere. In detta fattispecie, si è quindi ritenuto che posta come indiscutibile la possibilità per il contribuente di fare valere l'invalidità della notifica di una cartella esattoriale della quale a causa di detta invalidità sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini per l'impugnazione, dubbi potrebbero ravvisarsi soltanto in relazione alla individuazione del momento a partire dal quale è possibile far valere tale invalidità, e ciò in ragione del disposto del D.Lgs. n. 546/1999, art. 19, comma 3, secondo il quale la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nella stessa pronuncia sopra richiamata, le Sezioni unite risolvevano anche detta quaestio juris richiamando la giurisprudenza favorevole (Cass., Sez. Un., n. 3773/2014; Cass., Sez. Un., n. 16293/2007) all'impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che essi siano espressi in forma autoritativa, ammettendo l'autonoma ed immediata impugnabilità di qualsivoglia atto che porti comunque legittimamente a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, prescindendo dal fatto che tale atto sia direttamente rivolto al contribuente e si manifesti in forma autoritativa, quindi, a fortiori, prescindendo dal fatto che esso risulti notificato al medesimo contribuente attraversa, di fatto superandola, la questione della natura recettizia dell'atto amministrativo e della sua impugnabilità solo a seguito della notifica al contribuente. In sintesi, secondo la richiamata pronuncia n. 19704 delle sezioni unite del 2015 l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di fare valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non esclude la facoltà del medesimo di fare valere, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità che, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse a contrastarlo del contribuente.
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