Atto introduttivo del giudizio valido se proveniente da difensore munito di mandato

Redazione scientifica
14 Maggio 2016

La sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto.

La sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto. Pertanto la mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, se l'esistenza di un valido mandato è comunque desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, non determina la nullità dell'atto introduttivo, ex art. 163, ultimo comma e 125, comma 1 c.p.c.

Il fumus boni juris del credito è requisito necessario per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dovendo essere accertata l'esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto che può derivare dal valore di prova scritta nel giudizio di opposizione della documentazione della fase sommaria, dall'integrazione della documentazione idonea o infine dall'assenza di contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente.

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