Disciplinare avvocati: il COA può impugnare anche l'archiviazione proposta dal CDD

Redazione scientifica
14 Luglio 2017

Contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, compresa l'archiviazione, è ammesso il ricorso al Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale Forense.

Il caso. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati (COA) con ricorso, a cui resisteva il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD), chiedeva la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF).

Nel dettaglio il COA censurava l'operato del CNF per aver ritenuto non impugnabile l'archiviazione dell'esposto contro il professionista intimato, immotivatamente deliberato dal CDD.

Le due tesi contrastanti sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

CDD

COA

Avanti al CNF sono impugnabili esclusivamente le decisioni di condanna o di proscioglimento ex art. 59 l.p.f., mentre non lo è l'archiviazione ex art. 58 l.p.f. e 14 reg. 21 febbraio 2014, n. 2, restando questa confinata ad una fase istruttoria e pre-procedimentale.

La possibilità di gravame avverso «qualsiasi decisione» ai sensi dell'art. 61 l.p.f. coglie l'intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal CDD, comprese anche quelle preliminari di archiviazione.

Alcune premesse. Le Sezioni Unite ritengono opportuno, prima di affrontare nel merito la questione, chiarire alcuni profili della nuova disciplina, con particolare riferimento alla legitimatio ad causam del CDD e del CNF.

Il CDD destinatario del ricorso in esame non è parte necessaria del giudizio di legittimità, è detentore del potere disciplinare, è composto da membri eletti su base capitaria e democratica (art. 50 l.p.f.) e costituisce presso il COA distrettuale ma agisce in piena autonomia organizzativa ed operativa. È quindi un organo avente compiti propri ma non «contro-portatore di legittimità processuale». «Il CDD è un organo distrettuale di disciplina, con una funzione amministrativa ma di natura giustiziale ma non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà»;posizione che dunque non gli permette di essere in lite con l'iscritto all'ordine.

Così come per il CDD, anche per il CNF bisogna negare la legitimatio ad causam: esso non può essere evocato avanti le Sezioni Unite quale parte nei giudizi di legittimità sui ricorsi per cassazioni proposti avverso le sue sentenze.

Nel merito le Sezioni Unite ritengono che il ricorso del COA sia fondato. Invero, spiegano i Giudici Supremi che «dal nuovo procedimento disciplinare non emerge la previsione dell'impugnazione da parte del COA come ristretta a un ambito decisorio legato alle sole deliberazioni di proscioglimento o di condanna».

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al CNF che dovrà attenersi al seguente principio: «avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi comprese l'archiviazione, è ammesso il ricorso al Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale Forense».

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