Diritti patrimoniali ed irreparabilità del pregiudizio nella tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Caterina Costabile
15 Novembre 2016

Sussiste il requisito della irreparabilità del pericolo quando la preannunciata sospensione dell'erogazione di energia elettrica impedisca la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Massima

Sussiste il requisito della irreparabilità del pericolo richiesto dall'art. 700 c.p.c. nell'ipotesi in cui la preannunciata sospensione dell'erogazione di energia elettrica impedisca la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Il caso

La società Alfa aveva richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., di inibirsi alla società Enel Servizio Elettrico la preannunciata sospensione dell'erogazione di energia elettrica per morosità presso la propria azienda di allevamento adducendo, quanto al periculum, il rischio di paralisi dell'attività aziendale e l'inevitabile moria degli animali allevati.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum.

Il Tribunale in composizione collegiale accoglie il reclamo proposto dalla società Alfa e concede il richiesto provvedimento di urgenza evidenziando, quanto al periculum, che la preannunciata sospensione dell'erogazione di energia elettrica sarebbe stata fonte di pregiudizi irreparabili impedendo la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

La questione

Il Tribunale di Bari esamina la questione afferente alla sussistenza del requisito della irreparabilità del pregiudizio, richiesta per la concessione della cautela atipica ex art. 700 c.p.c., quando la controversia ha ad oggetto un diritto di carattere patrimoniale ed il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non risultano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio.

Le soluzioni giuridiche

È noto che le situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. richiedono la sussistenza del periculum in mora integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere «irreparabile».

Il danno può definirsi irreparabile quando non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie in equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica: in queste ipotesi la durata del processo cagiona uno scarto intollerabile tra gli effetti finali della decisione di merito e la soddisfazione completa del diritto dedotto in lite. La nozione di irreparabilità postula tre condizioni:

  • l'irreversibilità degli effetti del pregiudizio al diritto oggetto di tutela;
  • l'impossibilità (o grave difficoltà) di conseguire la totale restitutio in integrum del diritto cautelando;
  • la mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere dall'ordinamento o nel caso concreto.

La costante giurisprudenza reputa che l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sia ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniale ma con eccessivo scarto tra danno subito a danno risarcito.

La tutela cautelare in via d'urgenza può, dunque, essere ammessa per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (cfr. in tal senso Trib. Udine 13 aprile 2010, in Banca Borsa Titoli di Credito 2011, 4, II, 504; Trib. Bari 30 giugno 2009; Trib. Roma 9 dicembre 2002; Trib Torino 22 dicembre 2000, in Gius 2002, 103).

Alternativamente, quando il diritto che si assume violato è a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. può essere ravvisato solamente nell'ipotesi in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno (cfr. Trib. Nola, 11 febbraio 2014; Trib. Lecce, 8 gennaio 2013; Trib. Bari, 15 luglio 2010, in Il civilista 2011, 3, Scenari; Trib. Nocera Inferiore, 30 settembre 2004,; Trib. Firenze 19 febbraio 2003).

Il concetto di irreparabilità del pregiudizio, quale requisito indispensabile per la concessione della misura cautelare atipica, non è dunque più ancorato a quello di irrisarcibilità, poiché sussiste anche allorquando, pur astrattamente configurabile il risarcimento del danno, emerge l'insufficienza di tale rimedio surrogatorio o succedaneo.

Il Tribunale di Bari ha appunto ritenuto sussistente il requisito del periculum, escluso dal giudice di prime cure, evidenziando che la preannunciata sospensione dell'erogazione di energia elettrica, impedendo la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sarebbe stata fonte di pregiudizi irreparabili, cui la società ricorrente non avrebbe potuto ovviare con la stipula di contratto di fornitura con altro operatore non risultando garantito il cambio di contraente senza soluzione di continuità.

In pratica nella fattispecie sottoposta all'attenzione del collegio, pur trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti di credito, per la tutela dei quali, in astratto, è sempre possibile ottenere una riparazione pecuniaria successiva al termine del giudizio di merito, in concreto tale ristoro non avrebbe potuto essere completo con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra danno subito (cessazione dell'attività aziendale) e danno risarcito.

Osservazione

La natura di norma di chiusura dell'art. 700 c.p.c. e la sua atipicità impongono all'organo giudicante di tracciare i confini dell'irreparabilità del pregiudizio al fine di evitare che la norma sia strumentalizzata ed invocata dalla parte al solo scopo di ottenere in tempi brevi, con un'istruzione sommaria ed «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio», un provvedimento dallo stesso effetto giuridico del provvedimento conclusivo del giudizio di merito, anche quando questo assicurerebbe una piena tutela senza che residuino ulteriori profili di pregiudizio.

Detta esigenza si impone anche alla luce della ulteriore considerazione che i diritti e le situazioni astrattamente tutelabili con il provvedimento d'urgenza sono state – come prima illustrato - notevolmente arricchite di ipotesi dalla evoluzione della dottrina e della giurisprudenza.

Al fine di tracciare una linea di confine, i giudici di merito hanno in più occasioni affermato che non può attribuirsi al pregiudizio un connotato di irreparabilità quando questo sia evitabile senza effetti per il ricorrente con conseguente piena garanzia di tutela risarcitoria, nel giudizio di merito, di quel diritto a tutela del quale si chiede l'emissione del provvedimento d'urgenza (cfr. Trib. Trani, 27 marzo 2014; Trib. Milano, 15 marzo 2007; Trib. Nocera Inferiore 23 febbraio 2005, in De Jure).

Proprio una diversa valutazione circa la non evitabilità del pregiudizio da parte del ricorrente ha portato nell'ordinanza in esame il collegio a ritenere sussistente il presupposto del periculum in mora escluso dal giudice di prime cure. Il Tribunale evidenzia, difatti, che la ricorrente non avrebbe potuto ovviare al pregiudizio prospettato con la stipula di contratto di fornitura con altro operatore, non risultando garantito il cambio di contraente senza soluzione di continuità con conseguente rischio di paralisi dell'attività aziendale.

Guida all'approfondimento
  • Conte, La nozione di irreparabilità nella tutela d'urgenza del diritto di credito (sviluppi giurisprudenziali), in Riv. Dir. Proc., 1998, 216;
  • Giordano, Brevi note sull'irreparabilità del pregiudizio nella tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in Corriere Merito, 2013, 7;
  • Santangeli, Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e la manutenzione del contratto, in Riv. Dir. Proc., 2006, 53;
  • Usuelli, La tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: l'evitabilità come limite alla irreparabilità del pregiudizio ai fini della concessione del provvedimento cautelare atipico, in Giur. It., 2007, 12.

Sul complesso delle questioni v. Panzarola – Giordano, Provvedimenti d'urgenza, Bologna 2016.

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