Se il convenuto non è il legittimato passivo, come si deve comportare il Giudice?

Redazione scientifica
14 Dicembre 2016

Il giudice, esclusa la legittimazione passiva dei convenuti in giudizio, non può condannare ex officio la parte, non evocata in giudizio, a cui spetta tale legittimazione.

Il caso. Tizio chiedeva il riconoscimento dell'adeguata remunerazione, in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione medica nella situazione di inadempimento statuale dell'obbligo di recepimento della direttiva 82/76/CEE, adempiuta tardivamente della Stato Italiano con il d.lgs. n. 257/1991, senza che fosse considerata la sua posizione.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda attorea. La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accoglieva la domanda contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica legittimata, e non invece contro i Ministeri citati in giudizio.

Può il giudice ex officio condannare la parte non evocata in giudizio? La soccombente Presidenza del Consiglio proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., poiché il giudice territoriale aveva condannato la stessa benchè essa non fosse stata evocata in giudizio. La Corte avrebbe quindi violato il principio della domanda, quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltrechè il principio del contraddittorio. Inoltre, la mancata convocazione in giudizio della Presidenza del Consiglio non risultava sanata dalle condotte processuali delle altre amministrazioni convenute, che avevano eccepito la mancanza di legittimazione passiva all'azione risarcitoria.

No, il giudice può solo rigettare la domanda. «Il ricorso è fondato». Una volta esclusa la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti in giudizio, la Corte d'Appello non poteva condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri «in quanto essa non era parte in senso formale nel giudizio».

Nel dettaglio la Corte d'Appello ravvisato il difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale dei Ministeri, spettante invece alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, «si sarebbe dovuta limitare a rigettare la domanda nei confronti dei Ministeri e non avrebbe potuto pronunciare la decisione nei riguardi della Presidenza», violando così il principio della domanda e del ne procedat iudex ex officio.

La Corte accoglie il ricorso principale e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza rispetto alla statuizione di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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