Intervento ad adiuvandum dell'associazione consumatori: necessaria l'iscrizione nell'elenco del Ministero
15 Dicembre 2016
La vicenda. La Corte d'Appello confermava sia la condanna del risarcimento dei danni a favore di alcuni consumatori in relazione alla negoziazione di prodotti finanziari, sia il difetto di legittimazione attiva delle associazioni di consumatori che avevano agito unitamente ai risparmiatori. La società condannata a risarcire i danni ricorreva per cassazione. Le associazioni resistevano con controricorso ed i risparmiatori formulavano ricorso incidentale con cui contestavano l'impugnata sentenza per violazione di legge nonché vizio di motivazione circa l'insussistenza della legittimazione ad agire delle associazioni.
La questione viene rimessa alle Sezioni Unite, segnalando l'esigenza di uniformazione giurisprudenziale in ordine alla portata dell'art. 105, comma 2, c.p.c. e della posizione specifica delle associazioni dei consumatori nell'intervento volontario.
Sulla legittimazione ad intervenire ad adiuvandum. Il Supremo Collegio osserva che «il presente giudizio è stato introdotto nel 2004» dunque in epoca precedente al nuovo codice del consumo e, quindi, nel vigore della L. 281/1998. Le Sezioni Unite ricordano che «gli interessi diffusi sono “adespoti” e possono essere tutelati in sede giudiziale solo in quanto il legislatore attribuisca ad un ente esponenziale la tutela degli interessi dei singoli componenti una collettività, che così appunto assurgono al rango di interessi “collettivi”» (Cass. Sez. Un. n. 7036/2006). Inoltre, ai sensi della L. n. 281/1998 «la legittimazione ad agire discende dalla qualità di ente esponenziale ope legis, attribuita in base al sistema previsto dall'art. 3 della legge stessa e con un sistema di iscrizione in elenco “avente carattere costitutivo della legittimazione”, in base ad accertamento disciplinato in sequenza procedimentale ex art. 5, comma 2, l. cit.». Pertanto, se ex art. 3 predetto le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva dei diritti riconosciuti ai consumatori, a fortiori possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore. Il tutto a condizione che l'iscrizione nell'elenco ministeriale, che ha carattere costitutivo della legittimazione, sia provato o quantomeno allegato da chi agisce. L'intervento, chiariscono le Sezioni Unite, ricade nella disciplina dell'art. 105 c.p.c..
Nel caso di specie, l'iscrizione non era stata allegata e della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. si evince una implicita ammissione dell'inesistenza dell'iscrizione.
La Cassazione rigetta pertanto il motivo di ricorso incidentale. |