Precetto valido anche se manca la data di notifica del titolo esecutivo
30 Giugno 2017
Il caso. La signora B.G. si opponeva al secondo precetto notificatole dalla società B., deducendo l'esistenza di un credito che intendeva opporre in compensazione nonché l'illegittimità della rinnovazione dell'atto di precetto e la nullità del precetto stesso perché assente la data di notifica del titolo esecutivo. Il Tribunale accoglieva l'opposizione.
La mancata indicazione della data di notifica era stata sanata? Veniva allora proposto ricorso in Cassazione, poiché la nullità del precetto per assenza dell'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo era, secondo la ricorrente società, sanata dal riferimento, contenuto nel precetto, agli estremi del precedente precetto vanamente notificato alla debitrice unitamente al titolo.
Sì, il contenuto complessivo del precetto suppliva alla mancanza. La Cassazione afferma che «la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, di per sé, non produce la nullità del precetto» purchè «dal contenuto complessivo di esso, sia consentito identificare senza incertezza il titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica, precedente alla notifica del precetto stesso, al fine di consentire al debitore esecutato di poter provvedere spontaneamente al pagamento dell'importo precettato» D'altronde per giurisprudenza consolidata in sede di legittimità «l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore» (Cass. n. 25433/2014).
Da considerare la precisazione nel precetto rinnovato. Nel caso di specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva l'indicazione degli estremi della sentenza di condanna, con la precisazione che la sentenza era già stata notificata insieme al primo precetto; pertanto, l'assenza della precisa indicazione della data di notifica era supplibile in quanto essa si poteva desumere dal contesto dell'atto e da esso si poteva quindi evincere la decorrenza del termine per provvedere allo spontaneo pagamento da debito vantato in esecuzione.
Sulla base di tali argomenti la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l'opposizione.
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