Sentenza: quando acquista esistenza giuridica nel mondo esterno?
30 Agosto 2016
Il caso. Tizio, titolare di una ditta, propone reclamo alla Corte d'appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano che aveva dichiarato il fallimento della sua società sostenendo che, prima della pubblicazione della sentenza (8 aprile), aveva depositato in cancelleria un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (5 aprile). La Corte, nel contraddittorio con la Curatela del Fallimento, ritiene che la sentenza sia già divenuta immodificabile a seguito del deposito in cancelleria (3 aprile), con firma del Presidente e dell'estensore, considerando l'attestazione del cancelliere priva di rilevanza e conseguentemente tardiva e dilatoria la proposta di concordato. Tizio propone ricorso in Cassazione, cui si oppone la Curatela del fallimento.
Violazione art. 133 c.p.c. : Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 133 c.p.c., lamentando come la Corte d'appello abbia dato rilievo all'attività interna d'ufficio di deposito della sentenza in cancelleria piuttosto che alla pubblicazione della stessa, pubblicazione di cui l'attestazione del cancelliere è elemento imprescindibile.
Doppia data di pubblicazione? La Suprema Corte considera fondato il suindicato motivo, chiarendo però che la fattispecie in esame non è quella della c.d. doppia data di pubblicazione della sentenza ex Cass. civ., sez. un., n. 13794/2012, che riguarda il contrasto tra annotazione del cancelliere del deposito della sentenza, già completa di firme di presidente ed estensore, e «l'annotazione successivamente apposta dallo stesso cancelliere relativa all'attestazione dell'intervenuta pubblicazione della sentenza medesima». Nel caso in commento, il deposito della sentenza di primo grado non era infatti stato in alcun modo certificato dal cancelliere, che solo successivamente (17 giugno) e su richiesta del curatore ha rilasciato una postuma certificazione di pubblicazione in data anteriore (3 aprile). La Suprema Corte sottolinea come tale attestazione sia inidonea a certificare la pubblicazione della sentenza in una data diversa ed anteriore a quella ufficiale. L' 8 aprile, pertanto, rimane l'unica data meritevole di considerazione ai fini della valutazione della tempestività della proposta di concordato preventivo che, come specificato da Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2015 n. 9935, se avvenuta prima della dichiarazione di fallimento la inibisce temporaneamente.
Valore della pubblicazione La Corte chiarisce che la deliberazione della sentenza costituisce solo una fase del procedimento di formazione della decisione: è la pubblicazione a rendere ufficiale la consegna della sentenza, rendendola irretrattabile ed attribuendole «giuridica esistenza nel mondo esterno» (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 1991 n. 12573). Concludono i Giudici di legittimità affermando che «la deliberazione della sentenza è un atto meramente interno e acquista efficacia esterna per effetto del suo deposito contestualmente attestato dal cancelliere che attribuisce ad essa l'efficacia di certezza pubblica. Non è possibile, quindi, leggere l'art. 133 c.p.c. tenendo distinto il comma 1, che attribuisce al deposito l'efficacia di rendere pubblica la sentenza, dal comma 2, che impone al cancelliere di dare atto del deposito, perché senza attestazione del cancelliere non v'è pubblicazione della sentenza (v. Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2007 n. 6991). Ne consegue che, prima della pubblicazione, il giudice deve applicare le norme sopravvenute alla deliberazione (v. Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2014 n. 26066 e Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2000 n. 5855)».
La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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