Nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale

Redazione scientifica
30 Agosto 2017

Ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie.

Il caso. Il Comune chiedeva la cassazione della sentenza con cui la Corte d'Appello aveva respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale locale, che aveva respinto l'opposizione avverso il precetto notificatogli da B.G. in forza del lodo arbitrale esecutivo.

Veniva nel dettaglio denunciata la presunta nullità della sentenza per la mancata motivazione sulla ritenuta sanabilità della nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria.

Invero, il giudice territoriale aveva affermato che l'irregolarità del contratto denunciata dal Comune aveva dato luogo a una nullità sanabile e non a inesistenza, con la conseguenza che il vizio, denunciato con tempestiva impugnazione del lodo, era stato sanato dalla partecipazione al procedimento arbitrale del Comune medesimo. Procedimento che secondo la Corte territoriale era stato definitivamente accettato nel parallelo giudizio tra le stesse parti concluso con sentenza dalla Corte d'Appello.

«Il ricorso è fondato». I Supremi giudici, invece, ritengono che «ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie». D'altronde ricorda la Cassazione che «l'interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole contrattuali, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione» (Cass. n. 7649/2007).

Nessuna sanatoria. Non può nemmeno ritenersi che la nullità possa essere sanata per decadenza del termine di impugnazione, atteso che è stato altresì affermato che diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o del lodo arbitrale previsti dall'art. 829 c.p.c., per il vizio derivante da mancanza della clausola compromissoria non si applica il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (Cass. n. 2598/2006).

Non rileva il comportamento delle parti. Inoltre, si ricorda il principio pacifico per cui «in ipotesi di clausola compromissoria inesistente il comportamento successivo delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all'insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri senza che possa essere invocato l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 817 c.p.c.».

Non rileva il giudizio parallelo. Non può nemmeno invocarsi un effetto pregiudicante del parallelo giudizio svoltosi tra le parti, atteso che la sentenza di incompetenza non ha avuto ad oggetto la validità della clausola compromissoria, ma si è limitata a statuire sulla competenza degli arbitri.

In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello che dovrà attenersi ai principi richiamati e ritenuta proponibile l'eccezione di invalidità della clausola compromissoria, proceda all'esame nel merito della questione.

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