Frazionamento del credito: quando si incorre in abuso del processo?

Redazione scientifica
30 Novembre 2016

Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore.

Il caso. La Regione Calabria veniva intimata dal Tribunale al pagamento in favore dei ricorrenti del compenso fisso pattuito con apposita convenzione del 2002, con cui i ricorrenti avevano assunto l'incarico professionale di verificare la situazione debitoria di alcuni enti regionali e di addivenire a definizioni transattive delle pendenze debitorie. I professionisti ricorrevano nuovamente, denunciando che il compenso fisso pattuito per uno di loro era comunque illegittimo perché contrario ai minimi previsti dalle tariffe degli avvocati e chiedevano altresì il pagamento del compenso aggiuntivo e premiale pattuito.

Nella resistenza della Regione Calabria, il Tribunale, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., dichiarava improponibile la domanda dei ricorrenti, per l'infrazionabilità in sede processuale del credito derivante dal medesimo titolo e condannava gli attori al pagamento delle spese di giudizio. Giudizio che venne poi parzialmente riformato dalla Corte d'appello, che compensava le spese del giudizio di primo grado, ma confermava la statuizione di improcedibilità della domanda.

Gli attori si rivolgevano dunque alla Corte di Cassazione.
Con il primo motivo deducono che la Corte d'appello ha erroneamente considerato improponibile la domanda, non considerando che solo l'importo del credito per il compenso fisso era «certo, liquido ed esigibile fin dall'inizio sì da legittimare la richiesta di decreto ingiuntivo, mentre il compenso variabile non era tale e richiedeva la verifica delle transazioni conseguite dai professionisti; pertanto, risultava del tutto logico e secondo buona fede che gli attori avessero scelto di ricorrere alla procedura del ricorso per decreto ingiuntivo solo per una parte del credito e che, per l'altra, avessero agito con il rito ordinario».

Il frazionamento del credito. Le Sez. Un. con la sentenza n. 23726/2007 hanno affermato che non è consentito al creditore di una somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, in quanto tale scissione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e di buona fede, sia con il principio costituzionale del “giusto processo”. Aggiungono poi che, in materia di obbligazioni pecuniarie nascendo da un unico rapporto di lavoro, costituisce principio generale la regola secondo cui la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza e in un'unica soluzione. Dunque, ove la prestazione abbia ad oggetto la restituzione di somme indebitamente ricevute sussiste l'obbligo di restituire l'indebito in un'unica soluzione.
Va però precisato che tale principio non va inteso in senso assoluto, dovendosi escludere il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale qualora solo per una parte dell'unico credito vi siano le condizioni di legge richieste per agire con lo strumento giudiziario più spedito azionato per primo.

Quando si ha abuso del processo? La Suprema Corte afferma dunque i seguenti principi di diritto in tema di abuso del processo.
«Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma – sviando l'atto dalla sua causa tipica – per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando logo – per questo – ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare».
«Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore».

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio l'impugnata sentenza.

(Tratto da: www.dirittoegiustizia.it)

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