Cause connesse: esclusa la litispendenza se il primo giudice adito è incompetente, riunione ammessa dinanzi al secondo giudice

31 Gennaio 2017

Va ordinata la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti innanzi al medesimo giudice, ove si verifichi, di fatto, la sussistenza di due giudizi, innanzi allo stesso giudice, fra i medesimi soggetti e per il medesimo oggetto.
Massima

Va ordinata la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti innanzi al medesimo giudice, tenuta presente la fattispecie processuale concreta che si presenta al momento della pronuncia del richiesto regolamento di competenza, ove si verifichi, di fatto, la sussistenza di due giudizi, innanzi allo stesso giudice, fra i medesimi soggetti e per il medesimo oggetto.

Il caso

Il caso si presenta articolato in diverse e successive fasi processuali che è bene indicare analiticamente onde poter comprendere la soluzione prospettata dalla Corte.

La vicenda inizia con l'instaurazione di due giudizi da parte di A.M. e B.G., quali parti contrapposte, ed aventi il medesimo oggetto, nella specie il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali.

Le due cause, però, non sono proposte presso il medesimo tribunale, sebbene, una presso il tribunale di Terni (che si evince essere stata proposta da A.M.) e l'altra, precedentemente instaurata, presso il tribunale di Perugia (evidentemente proposta da B.G.).

A mente dell'art. 39 c.p.c. il tribunale di Terni, il secondo adito dopo quello di Perugia, si pronuncia per la litispendenza con ordinanza del 24 febbraio 2016, con la quale dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Infatti, l'art. 39 c.p.c., al primo comma, prevede che se una stessa causa (da intendersi come causa avente il medesimo oggetto fra le medesime parti) è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Avverso la detta ordinanza A.M. propone istanza per il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c..

Si tratta del regolamento necessario di competenza che si ha, fra l'altro, quando l'ordinanza, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa.

Infatti, l'ordinanza che statuisce esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza; ogni altro mezzo di impugnazione sarebbe, infatti, dichiarato inammissibile.

Con la formulazione attuale dell'articolo 42 c.p.c. anche l'ordinanza con cui il giudice si pronuncia in relazione alla litispendenza (o continenza, oppure connessione), trascurando tutte le altre questioni, anche pregiudiziali o preliminari, che si riferiscono al diritto sostanziale, deve essere impugnata con il regolamento di competenza, come nel nostro caso.

Il regolamento di competenza, a mente dell'art. 47 c.p.c., si propone con ricorso presso la Corte di Cassazione.

B.G. presenta propri scritti difensivi, sempre ex art. 47 c.p.c., ultimo comma.

In sede di regolamento di competenza il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso avverso l'ordinanza che dichiarava la litispendenza, emessa dal tribunale di Terni, con conseguente cancellazione della causa, ivi pendente, dal ruolo.

Le parti, a loro volta, depositano memorie ex art. 380-ter c.p.c..

La questione

Sin qui non vi sarebbero particolari problemi se non fosse che, nelle more, e precisamente con ordinanza del 9 febbraio 2016 e quindi prima che si pronunciasse il tribunale di Terni, il Tribunale di Perugia aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del tribunale di Terni stesso.

Pertanto, quando quest'ultimo si pronunciò per la litispendenza, pendevano ancora i termini per la riassunzione della prima causa, proposta presso il tribunale di Perugia, innanzi al competente tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 50 c.p.c..

Dobbiamo ora chiederci se sussistesse veramente, in questo caso, una litispendenza oppure no, domanda che si pone preliminarmente la stessa Corte di legittimità.

Vediamo la soluzione che viene proposta, sulla traccia della giurisprudenza consolidata.

Innanzitutto, l'ambito temporale nel quale si deve decidere la sussistenza o meno della litispendenza è quello esistente al momento della pronuncia dell'ordinanza che deve decidere sull'istanza di regolamento di competenza.

Di tale situazione può avere cognizione la Corte di legittimità trattandosi di questione rilevabile in ogni ordine e grado e, quindi, non rientrante nelle preclusioni di cui all'art. 372 c.p.c. .

Premesso questo, risulta dalle produzioni in giudizio che con comparsa notificata il 6 maggio 2016, B.G. ha riassunto la causa dinanzi al tribunale di Terni e ciò a seguito dell'ordinanza del 9 febbraio 2016 con la quale il tribunale di Perugia, ove si era instaurato il primo giudizio, si dichiarava incompetente per territorio.

Le soluzioni giuridiche

A seguito della riassunzione la litispendenza, come afferma la Corte, è venuta meno.

Si è verificata, al contrario, una situazione di pendenza, dinnanzi al tribunale di Terni, di due cause connesse per l'oggetto ed i soggetti. Una quella già proposta da A.M. e per la quale vi era stata la pronuncia di litispendenza e la seconda, quella riassunta da B.G. e proveniente dal tribunale di Perugia.

Ma vediamo come si arriva a questa affermazione.

La presentazione di un'istanza di regolamento di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale di Terni, aveva sospeso il processo, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., impedendo, così, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c. .

L'istanza di regolamento di competenza va, quindi, accolta, e, di conseguenza, l'ordinanza del tribunale di Terni del 24.02.2016 viene cassata.

La causa proposta innanzi al tribunale di Terni, pertanto, deve considerarsi pendente con il conseguente obbligo di riassunzione ex art. 50 c.p.c. (come sembra stabilire il dispositivo dell'ordinanza della Corte).

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 273 c.p.c., le due cause, formalmente pendenti innanzi al tribunale di Terni, andranno riunite.

Osservazioni

La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione va senz'altro condivisa in un'ottica di conservazione ed economia processuale.

Infatti, seguendo la scansione temporale degli eventi così come ripercorsi nella motivazione dell'ordinanza in commento, si giunge alla soluzione proposta dalla Corte stessa, secondo la quale il concatenarsi degli eventi processuali ha dato luogo alla sussistenza, nel medesimo momento processuale, di due controversie pendenti innanzi allo stesso tribunale fra i medesimi soggetti ed aventi il medesimo oggetto.

Date queste premesse va da sé l'applicazione dell'istituto della riunione di procedimenti previsto, appunto, proprio per il caso di pendenza innanzi allo stesso giudice di cause, in questo caso, connesse sia per i soggetti che per l'oggetto.

Infatti, la ragione ispiratrice della previsione contenuta nell'articolo 273 c.p.c. viene individuata nella esigenze di economia processuale al fine di evitare il plurimo esercizio dell'attività giurisdizionale sulla medesima causa con il rischio che si determinino contrasti di giudicati.

Si tratta di situazioni eventuali e del tutto accidentali.

La prima condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 273 c.p.c. è la pendenza di due o più procedimenti relativi alla stessa causa davanti allo stesso giudice, utilizzando i noti criteri soggettivi (identità delle parti) ed oggettivi (identità della causa petendi e del petitum).

In questa situazione, pertanto, non vi è l'insorgere di un problema di competenza né, tanto meno, di litispendenza in senso tecnico.

In questo senso si esprime costantemente la giurisprudenza di legittimità, affermando che la pendenza di due procedimenti innanzi allo stesso Ufficio esclude che si sia realizzata l'ipotesi di litispendenza, dal momento che, in tal caso, il giudice disporrà la riunione dei vari procedimenti ex art. 273, primo comma, c.p.c..

Si avrà, così, una vera e propria ”fusione” dei procedimenti a seguito della quale il processo risulterà formalmente unico: vi sarà, pertanto, trattazione congiunta delle cause e il giudice potrà avvalersi di tutte le allegazioni, prove ed argomenti di prova raccolti nei diversi processi sino al momento della loro riunione, tanto che non si verificherà un problema relativo alla rimessione in termini per le parti processuali.

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